Corte costituzionale

Sentenza n. 98/2024

Corte cost., sent. 4 giugno 2024, n. 98

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
98/2024
Data di deposito
4 giugno 2024
Data di decisione
5 marzo 2024
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rosaria San Giorgio
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:98

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, lett. f), decreto legislativo n. 39 del 8 aprile 2013
  • art. 7, comma 2, lett. d), decreto legislativo n. 39 del 8 aprile 2013

Parametri

Massime

Massima n. 46142

La questione di legittimità costituzionale avente a parametro l’art. 76 Cost. va esaminata in via prioritaria, stante la sua pregiudizialità logico-giuridica, investendo il corretto esercizio della funzione legislativa, sicché la sua eventuale fondatezza eliderebbe, in radice, ogni questione in ordine al contenuto precettivo della norma in esame e determinerebbe l’assorbimento di quelle riferite agli ulteriori parametri costituzionali evocati. (Precedenti: S. 150/2022 - mass. 45002; S. 142/2020 - mass. 43518; S. 250/2016 - mass. 39178).La verifica di conformità della norma delegata a quella delegante richiede lo svolgimento di un duplice processo ermeneutico che, condotto in parallelo, tocca, da una parte, la legge di delegazione e, dall’altra, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretare nel significato compatibile con la delega stessa. Se al legislatore delegato può ben essere riconosciuto un margine di discrezionalità, tale da consentirgli di introdurre norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, la discrezionalità del Governo, tuttavia, va apprezzata e ritenuta in relazione al grado di specificità dei criteri fissati dalla legge di delega e in coerenza con la ratio sottesa a questi ultimi. E ciò, tanto più ove la delega abbia ad oggetto il riordino della disciplina già esistente in una materia caratterizzata dall’elevata complessità, e tale da comportare rilevanti limitazioni all’accesso al lavoro, il quale costituisce un profilo particolare del diritto al lavoro (art. 4 Cost.), più volte qualificato, anche con riferimento ai pubblici uffici, come fondamentale diritto di libertà della persona umana. (Precedenti: S. 166/2023 - mass. 45764; S. 260/2021 - mass. 44440; S. 100/2020 - mass. 43426).Gli incarichi di amministrazione e gestione corrispondono, nel vigente panorama normativo, all’esercizio dell’attività dirigenziale, in contrapposizione all’attività di indirizzo politico-amministrativo. Ciò, sullo sfondo del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro, quale corollario e presidio di garanzia dell’imparzialità dell’azione amministrativa. (Precedenti: S. 70/2022 - mass. 44858; S. 304/2010 - mass. 34980; S. 103/2007 - mass. 31165; S. 453/1990 - mass. 16485).(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 76 Cost., gli artt. 1, comma 2, lett. f, e 7, comma 2, lett. d, del d.lgs. n. 39 del 2013, nella parte in cui non consentono di conferire l’incarico di amministratore di ente di diritto privato – che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione – in favore di coloro che, nell’anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali. Le disposizioni censurate dal TAR Lazio violano i principi e criteri della legge delega n. 190 del 2012, dovendosi escludere che rappresentino un coerente sviluppo delle scelte della legge di delegazione. In particolare, l’art. 1, comma 50, individua gli incarichi, o le situazioni, di provenienza che assumono valenza ostativa per il conferimento degli incarichi di destinazione di cui al comma 49; nel far ciò, si circoscrive l’ipotesi di inconferibilità alla provenienza politica del nominato. Come correttamente rileva il giudice a quo, deve pertanto concludersi che, nell’individuare gli incarichi di provenienza ostativi, la legge delega si è limitata ad indicare solo quelli di natura politica, con esclusione di quelli di natura amministrativo-gestionale, salvo il caso di cui al comma 50, lett. b. L’ulteriore estensione della garanzia preventiva anche ad ipotesi prive di qualsiasi percepibile collegamento con lo svolgimento di cariche o incarichi “politici” appare dunque estranea all’obiettivo perseguito dal legislatore delegante e finisce, anzi, per pregiudicarlo, in tal modo operando una commistione tra incarichi politici e incarichi di mera gestione amministrativo-aziendale, che devono invece essere tenuti distinti).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera f), e 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), nella parte in cui non consentono di conferire l'incarico di amministratore di ente di diritto privato - che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione - in favore di coloro che, nell'anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali (provincia, comune o loro forme associative in ambito regionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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