Corte costituzionale
Sentenza n. 94/2024
Corte cost., sent. 24 maggio 2024, n. 94
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 94/2024
- Data di deposito
- 24 maggio 2024
- Data di decisione
- 21 febbraio 2024
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonella Sciarrone Alibrandi
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:94
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, lett. f), ultimo periodo, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 11 del 18 luglio 2023
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 2, comma 1, lett. q), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, comma 1, lett. g), statuto regione Valle d'Aosta
Massime
Massima n. 46158
Nell’individuazione della materia cui ascrivere una determinata norma, occorre considerarne ratio, finalità e contenuti, tralasciando aspetti marginali ed effetti riflessi. (Precedenti: S. 267/2022 – mass. 42523; S. 193/2022 - mass. 44922).
Massima n. 46159
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in relazione all’art. 2, primo comma, lett. g) e q), dello statuto spec. per la Valle d’Aosta, dell’art. 4, comma 1, lett. f), ultimo periodo, della legge reg. Valle d’Aosta n. 11 del 2023, che, per le locazioni di breve periodo, ha fissato una durata massima non superiore a 180 giorni per le unità immobiliari con destinazione d’uso ad abitazione permanente o principale (c.d. “prima casa”). La disposizione regionale impugnata non incide sulla materia dell’ordinamento civile, ma si pone al crocevia delle materie dell’urbanistica e del turismo, assegnate alla competenza legislativa primaria della Regione autonoma Valle d’Aosta dall’art. 2, primo comma, lett. g) e q), dello statuto speciale, come affermato in modo esplicito nell’art. 1 della citata legge regionale n. 11 del 2023. Essa, dunque, si inserisce coerentemente nel quadro di previsioni regionali il cui esclusivo orizzonte è quello di governare le trasformazioni urbanistiche connesse alla moltiplicazione delle locazioni turistiche brevi, in un’ottica di tutela del territorio e di realizzazione di una sua ordinata pianificazione, che si coniuga con quell’attività di promozione, vigilanza e controllo sull’esercizio delle attività turistiche che appartiene alla competenza legislativa residuale regionale. (Precedente: S. 124/2021; S. 84/2019).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera f), ultimo periodo, della legge della Regione Valle d'Aosta 18 luglio 2023, n. 11 (Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazioni brevi per finalità turistiche), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e all'art. 2, primo comma, lettere g) e q), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 24 maggio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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