Corte costituzionale
Sentenza n. 89/2024
Corte cost., sent. 16 maggio 2024, n. 89
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 89/2024
- Data di deposito
- 16 maggio 2024
- Data di decisione
- 20 marzo 2024
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:89
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Puglia n. 12 del 15 giugno 2023
Parametri
Massime
Massima n. 46185
Quanto ai giudizi in via principale – nei quali l’esigenza di un’adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini addirittura più stringenti che nei giudizi incidentali – il ricorrente ha l’onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto sviluppando un’argomentazione non meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa. Non basta, pertanto, l’indicazione delle norme da raffrontare per valutare la compatibilità dell’una rispetto al contenuto precettivo dell’altra, ma è necessario motivare il giudizio negativo in tal senso e, se del caso, illustrare i passaggi interpretativi operati al fine di enucleare i rispettivi contenuti di normazione. (Precedenti: S. 68/2024 - mass. 43928; S. 125/2023 - mass. 45698; S. 112/2023 - mass. 45610; S. 135/2022 - mass. 44991; S. 71/2022 - mass. 44789; S. 115/2020 - mass. 43525; S. 212/2018 - mass. 40845).Il ricorso avverso una norma regionale, recante pregiudizio alle attribuzioni statali, deve essere adeguatamente motivato e, a supporto delle censure prospettate, deve chiarire il meccanismo attraverso cui si realizzerebbe il vulnus lamentato. Quando il vizio sia prospettato in relazione a norme interposte specificamente richiamate, è necessario evidenziare la pertinenza e la coerenza di tale richiamo rispetto al parametro evocato. (Precedenti: S. 71/2022 – mass. 44789; S. 232/2019 – mass. 40824).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dell’art. 1 della legge reg. Puglia n. 12 del 2023 che prescrive alle ASL regionali di erogare prestazioni odontoiatriche a invasività minore, media e maggiore, per pazienti fragili con disabilità psicomotoria o con disturbi del comportamento. Il ricorrente contesta un indebito ampliamento dei LEA sia sotto il profilo soggettivo, attraverso l’ampliamento della platea dei beneficiari rispetto alle corrispondenti previsioni statali, sia sotto quello oggettivo, relativamente alla tipologia di prestazioni odontoiatriche considerate; ampliamento che non sarebbe consentito alla Regione in quanto sottoposta ai vincoli del piano di rientro dai disavanzi della spesa sanitaria. Tuttavia, con riferimento al profilo soggettivo, il ricorso è carente nell’illustrazione del presupposto interpretativo che dovrebbe sorreggerlo, essendosi il ricorrente limitato ad affermare, in modo assertivo, il carattere tassativo del catalogo degli stati patologici preesistenti di cui all’Allegato 4C al d.P.C.m. 12 gennaio 2017 mentre, alla luce della formulazione di tale normativa statale interposta, caratterizzata da un elevato livello di tecnicismo, tale affermazione avrebbe richiesto un’adeguata illustrazione. Analogamente, in riferimento al profilo oggettivo, il ricorrente pone a raffronto la disposizione censurata con l’elenco delle prestazioni odontoiatriche che si rinviene nel medesimo Allegato 4C che enumera 7 specifiche prestazioni mediche da garantire ai soggetti in condizione di “vulnerabilità sociale”. Il confronto così impostato, tuttavia, non è idoneo a sorreggere le dedotte censure in quanto il parametro di raffronto impiegato si palesa non conferente rispetto alla situazione dei pazienti in specifiche condizioni di “vulnerabilità sanitaria” che avrebbe invece dovuto essere indagata. L’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 comporta l’inammissibilità di quelle relative agli artt. 2 e 3 della stessa legge regionale – che, rispettivamente, per far fronte alle nuove prestazioni, disciplinano la riorganizzazione dei servizi sanitari e i costi del personale – in quanto meramente attuativi del primo).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Puglia 15 giugno 2023, n. 12 (Prestazioni odontoiatriche per pazienti fragili erogate in strutture pubbliche territoriali), promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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