Corte costituzionale

Sentenza n. 88/2024

Corte cost., sent. 14 maggio 2024, n. 88

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
88/2024
Data di deposito
14 maggio 2024
Data di decisione
16 aprile 2024
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:88

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 4, decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016
  • art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016

Parametri

Massime

Massima n. 46097

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 8 del 2016, che esclude dalla depenalizzazione disposta dal comma 1, tra l’altro, il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998). Nel prevedere la trasformazione in illeciti amministrativi di un insieme di reati, il legislatore delegante (con legge n. 67 del 2014) ha fatto ricorso, al fine della loro individuazione, a due criteri selettivi: quello della c.d. depenalizzazione “cieca” (art. 2, comma 2, lettera a), e quello che indica nominatim numerose fattispecie di reato contemplate sia dal codice penale che dalla legislazione speciale (lettere da b a d della stessa disposizione). È così evidente che, dal punto di vista normativo, la sedes materiae in cui deve essere considerato, al fine di valutare il possibile contrasto con l’art. 76 Cost., il problema della mancata abrogazione e trasformazione in illecito amministrativo del reato di cui al citato art. 10-bis non è più la c.d. depenalizzazione “cieca”, evocato dal rimettente come norma interposta, bensì quella nominativa.

Massima n. 46098

È dichiarata inammissibile, per aberratio ictus, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 7 del 2016, il quale, abrogando alcune norme incriminatrici recate dal codice penale, omette di abrogare e trasformare in illecito amministrativo il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998). Il rimettente avrebbe dovuto censurare l’art. 3 del d.lgs. n. 8 del 2016, che disciplina la depenalizzazione nominativa dei reati contemplati dalla legislazione speciale (quale è quello qui in considerazione), mentre la disposizione indubbiata abroga i reati di cui agli artt. 485, 486, 594, 627 e 647 cod. pen., che nulla hanno a che fare con quello di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, in attuazione del criterio direttivo afferente all’abrogazione di alcuni reati, con contemporanea sottoposizione dei corrispondenti fatti a sanzioni pecuniarie civili a carattere punitivo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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