Corte costituzionale
Sentenza n. 82/2024
Corte cost., sent. 10 maggio 2024, n. 82
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 82/2024
- Data di deposito
- 10 maggio 2024
- Data di decisione
- 20 marzo 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marco D'Alberti
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:82
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge della Regione Puglia n. 19 del 4 luglio 2023
Parametri
Massime
Massima n. 46127
La disciplina recata dal cod. ambiente è stata adottata dallo Stato sulla base del titolo di competenza esclusiva nella materia «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali». (Precedente: S. 93/2019).
Massima n. 46128
La conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato. (Precedenti: S. 160/2021 - mass. 44139; S. 178/2018 - mass. 40197; S. 172/2018 - mass. 40159; S. 103/2017 - mass. 40606).Spetta allo Stato determinare presupposti, caratteristiche, eventuali esenzioni e semplificazioni procedimentali dell’autorizzazione paesaggistica, in ragione dell’incidenza sul valore intangibile dell’ambiente e delle ineludibili esigenze di assicurare una tutela valevole su tutto il territorio nazionale. La legislazione regionale, pertanto, non può prevedere una procedura diversa da quella dettata dal legislatore statale, non essendo consentito alle regioni di sostituirsi all’apprezzamento di quest’ultimo e di introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme, tra cui va annoverata anche la citata autorizzazione. (Precedenti: S. 74/2021 - mass. 43834; S. 246/2017 - mass. 41651; S. 189/2016 - mass. 39011; S. 238/2013 - mass. 37379 e 37381; S. 235/2011 - mass. 35787; S. 101/2010 - mass. 34468; S. 232/2008 - mass. 32630).
Massima n. 46129
L’obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di VIA o, nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità a VIA, rientra nella materia della tutela ambientale e rappresenta, nella disciplina statale, anche in attuazione degli obblighi europei, un livello di protezione uniforme che si impone sull’intero territorio nazionale. Sebbene la competenza esclusiva statale non escluda aprioristicamente interventi regionali, anche legislativi, è tuttavia necessario che ciò avvenga in termini di piena compatibilità con l’assetto normativo individuato dalla legge statale: non spetta alle regioni, di conseguenza, decidere quali siano i presupposti e le condizioni che determinano l’esclusione dalle verifiche d’impatto ambientale, in quanto simili interventi alterano il punto di equilibrio – che corrisponde anche a uno standard di tutela dell’ambiente fissato dallo Stato, come tale non derogabile dalle legislazioni regionali – tra l’esigenza di semplificazione e di accelerazione del procedimento amministrativo, da un lato, e la speciale tutela che deve essere riservata al bene ambiente, d’altro lato. (Precedenti: S. 53/2021 - mass. 43749; S. 258/2020 - mass. 43543; S. 106/2020 - mass. 42994; S. 147/2019 - mass. 42507; S. 246/2018 - mass. 41541; S. 232/2017 - mass. 41702; S. 215/2015 - mass. 38581; S. 120/2010 - mass. 34500; S. 249/2009 - mass. 33971; S. 234/2009 - mass. 33686; S. 225/2009 - mass. 33935 e 33945; S. 62/2008 - mass. 32198-32200).Gli enti regionali possono disciplinare con proprie leggi o regolamenti l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, stabilendo regole particolari ed ulteriori solo e soltanto per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, con la conseguenza che fuori da questi ambiti è preclusa alle regioni, quale che sia la competenza che adducano, la possibilità di incidere sul dettato normativo che attiene ai procedimenti di verifica ambientale così come definito dal legislatore nazionale. (Precedenti: S. 178/2019 - mass. 42872; S. 198/2018 - mass. 41487).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., l’art. 4 della legge reg. Puglia n. 19 del 2023, che esclude dalle procedure di valutazione ambientale e paesaggistica, sino al 31 dicembre 2023, le «aree a parcheggio a uso pubblico e temporaneo non superiore a centoventi giorni», compresi i parcheggi con capacità superiori a 500 posti auto, a condizione che entro e non oltre trenta giorni dal termine del relativo utilizzo sia garantito il ripristino dello stato dei luoghi. La disposizione impugnata dal Governo deroga illegittimamente l’art. 146 cod. dei beni culturali sull’autorizzazione paesaggistica. Non è dirimente la riconduzione alle opere di edilizia libera delle opere previste dalla disposizione impugnata, in quanto anche ove siano qualificate come tali, l’art. 6, comma 1, t.u. edilizia impone che siano comunque conformi al cod. beni culturali, senza alcuna sottrazione in ordine alle valutazioni paesaggistiche. Nemmeno rileva la stagionalità o la precarietà delle opere indicate, in quanto ciò equivarrebbe, nel caso di aree vincolate, ad una irragionevole limitazione temporale della tutela paesaggistica. Quanto ai parcheggi con capacità superiori a 500 posti auto, la disciplina statale – di cui al punto 7, lett. b, dell’Allegato IV alla Parte seconda del cod. ambiente – non distingue tra temporaneità o meno dell’uso, ma solo tra le «capacità» dei parcheggi, obbligando alla verifica di assoggettabilità a VIA quelli in discussione, mentre l’impugnata disposizione non contiene alcun limite al numero dei posti auto, né tale «capacità» è incompatibile con la natura stagionale o precaria dei parcheggi, che potrebbero raggiungere simili dimensioni anche per esigenze temporanee. Infine, la limitazione sino al 31 dicembre 2023 non rileva, in quanto spetterebbe comunque allo Stato stabilirne presupposti e durata, in ragione dell’incidenza su un istituto di protezione ambientale uniforme).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Puglia 4 luglio 2023, n. 19, recante «XI legislatura - 16° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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