Corte costituzionale
Sentenza n. 80/2024
Corte cost., sent. 9 maggio 2024, n. 80
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 80/2024
- Data di deposito
- 9 maggio 2024
- Data di decisione
- 16 aprile 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Pitruzzella
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:80
Norme oggetto del giudizio
- art. 39-bis, decreto-legge n. 159 del 1° ottobre 2007
- legge n. 222 del 29 novembre 2007
Parametri
Massime
Massima n. 46174
Basta a fondare la rilevanza della questione il fatto che la pronuncia della Corte sulla disposizione censurata possa incidere sul percorso argomentativo che sosterrà la decisione del giudizio a quo. (Precedenti: S. 50/2024; S. 164/2023 – mass. 45760; S. 19/2022 – mass. 44523; S. 215/2021; S. 157/2021- mass. 44111; S. 59/2021 – mass. 43751; S. 254/2020).La motivazione del rimettente deve superare il vaglio esterno di non implausibilità rimesso alla Corte costituzionale. (Precedenti: S. 50/2024, S. 164/2023 – mass. 45760; S. 192/2022; S. 32/2021 – mass. 43580).
Massima n. 46175
Una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino, quali indefettibili requisiti: una disciplina legale diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, che non integri una modifica di un rapporto sinallagmatico; la destinazione delle risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, a sovvenire a pubbliche spese. (Precedenti: S. 182/2022; S. 128/2022 – mass. 44944; S. 27/2022; S. 149/2021 – mass. 44031; S. 263/2020 – mass. 43283; S. 167/2019 – mass. 40114; S. 89/2018 – mass. 40740; S. 269/2017 – mass. 41949; S. 236/2017 – mass. 42144).
Massima n. 46176
Quando la norma interpretativa censurata, lungi dall’esplicitare una possibile variante di senso della norma interpretata, incongruamente le attribuisce un significato non compatibile (nel caso di specie, con la intrinseca ed immutata natura tributaria della prestazione) vengono lese la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza. (Precedenti: S. 167/2018 – mass. 40114; S. 73/2017 – mass. 39503; S. 86/2017 – mass. 39940; S. 170/2013; S. 87/2012; S. 78/2012; S. 209/2010 – mass. 34739; S. 335/2008).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 39-bis del d.l. n. 159 del 2007, come conv. Tale norma di natura interpretativa, censurata dalla Corte di cassazione, sez. prima civ., nell’escludere la natura tributaria dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, viola il principio di ragionevolezza, risolvendosi la citata affermazione in una operazione meramente nominalistica, che non si accompagna alla modifica sostanziale degli elementi strutturali della fattispecie tributaria. Questi ultimi, invece, ricorrono tutti; sussiste, infatti, una disciplina legale diretta a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del vettore aereo, tenuto a corrispondere 6,50 € per ogni passeggero imbarcato; non ricorre un rapporto sinallagmatico tra quest’ultimo e i destinatari del gettito, essendo il primo soggetto al tributo a prescindere dalla propria volontà e senza che fruisca dei servizi che l’addizionale va ad alimentare; il prelievo – connesso ad un presupposto economicamente rilevante, quale il numero dei passeggeri imbarcati, e quindi il fatturato realizzato – è finalizzato a sovvenire a pubbliche spese). (Precedenti: S. 167/2018 – mass. 40114; S. 251/2014; S. 335/2008; S. 102/2008).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, limitatamente alle parole «nonché in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Giovanni PITRUZZELLA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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