Corte costituzionale

Sentenza n. 76/2024

Corte cost., sent. 6 maggio 2024, n. 76

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
76/2024
Data di deposito
6 maggio 2024
Data di decisione
19 marzo 2024
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Filippo Patroni Griffi
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:76

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, legge della Regione Emilia Romagna n. 7 del 12 luglio 2023
  • art. 10, comma 7, legge della Regione Emilia Romagna n. 29 del 23 dicembre 2004

Parametri

Massime

Massima n. 46102

La disciplina degli incarichi della dirigenza sanitaria – incluse la dirigenza degli IRCCS e la composizione delle commissioni di selezione degli idonei – attiene alla materia di potestà legislativa concorrente «tutela della salute», alla luce della stretta inerenza con l’organizzazione del servizio sanitario regionale e con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all’utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacità, dalla professionalità e dall’impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi e, segnatamente, di coloro che rivestono una posizione apicale. (Precedenti: S. 53/2023 - mass. 45388; S. 189/2022 - mass. 45040; S. 155/2022 - mass. 45009; S. 139/2022 - mass. 44948; S. 179/2021 - mass. 44121; S. 371/2008 - mass. 32921; S. 181/2006 - mass. 30378; S. 422/2006 - mass. 30841). Costituiscono principî fondamentali della materia «tutela della salute», quanto ai criteri e alle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, i precetti fissati dall’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, tra cui quello relativo alla composizione della commissione di selezione delle aziende sanitarie, in relazione al numero dei componenti e alla modalità di nomina, in quanto finalizzato ad assicurare l’imparzialità dell’organo di valutazione tecnica e le capacità dei soggetti cui conferire l’incarico gestionale. (Precedente: S. 139/2022 - mass. 44950). Per gli IRCCS nella forma di enti pubblici – c.d. «Istituti non trasformati», enti del SSN al pari delle aziende sanitarie – la norma di principio sulla formazione della commissione di selezione degli idonei al conferimento di incarichi dirigenziali è rinvenibile, secondo il criterio di specialità, in quella dettata dall’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, in forza del quale la commissione è composta dal direttore scientifico, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del SSN preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno scelto dal Comitato tecnico scientifico e uno individuato dal direttore generale. (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali della materia tutela della salute, l’art. 23 della legge reg. Emilia-Romagna n. 7 del 2023 che sostituisce l’art. 10, comma 7, della legge reg. Emilia-Romagna n. 29 del 2004, limitatamente alle parole «[l]a Commissione di cui all’art. 15, comma 7-bis, lett. a del decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico». La disposizione regionale censurata dal Governo, discostandosi dal principio fondamentale dettato in materia dall’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, per un verso altera il “peso” della partecipazione del direttore scientifico nel collegio, sia in termini numerici, sia in termini di posizione e, per altro verso, sminuisce la competenza dei commissari nelle valutazioni dell’attività di ricerca, rimarcando quella di tipo clinico. L’autonoma configurazione dell’organo tecnico dettata dal citato art. 11, comma 2 – significativamente non modificato nemmeno in occasione della riforma degli IRCCS di cui al d.lgs. n. 200 del 2022 – pone una garanzia della competenza dei candidati selezionati tanto nella cura quanto nella ricerca, la cui connessione contraddistingue tali enti ospedalieri. Ciò, comunque, non esclude che il legislatore nazionale, nella sua discrezionalità, ben possa attenuare la distanza o armonizzare la disciplina della commissione di selezione dei direttori di struttura complessa degli «Istituti non trasformati» con quella stabilita per gli altri enti del SSN).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2023, n. 7 (Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2023. Altri interventi di adeguamento normativo) che sostituisce l'art. 10, comma 7, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale), limitatamente alle parole «La Commissione di cui all'art. 15, comma 7-bis, lett. a) del decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2024

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo integrale

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