Corte costituzionale

Sentenza n. 71/2024

Corte cost., sent. 23 aprile 2024, n. 71

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
71/2024
Data di deposito
23 aprile 2024
Data di decisione
20 marzo 2024
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:71

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 46153

Il bene protetto dai delitti di sottrazione è l’interesse familiare connesso all’esercizio della responsabilità genitoriale la quale, a seguito dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale a partire dalla riforma del diritto di famiglia, deve essere esercitata nell’interesse dei minori.

Massima n. 46154

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 574-bis cod. pen., nella parte in cui prevede che il reato di delitto di sottrazione e trattenimento di minore all’estero sia perseguibile d’ufficio anziché a querela. La disposizione censurata – che si inscrive in un più ampio quadro di risposte sanzionatorie che il legislatore ha inteso dare alle condotte criminose che coinvolgono i minori – non realizza un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto al reato di sottrazione di persone incapaci di cui all’art. 574 cod. pen., per il quale è prevista la punibilità a querela. Il legislatore, nel prevedere tale diverso regime di perseguibilità, ha esercitato la propria discrezionalità in maniera non irragionevole in ragione del rilievo pubblicistico dell’interesse protetto dal reato in esame, correlato al rilevante allarme sociale determinato anche dalla difficoltà di ritrovare il minore all’estero e di ricondurlo in Italia. La condotta realizzata all’estero, infatti, è ben diversa da quella di cui all’art. 574 cod. pen., e, quindi non comparabile, in quanto incide non solo sull’interesse del minore a non crescere lontano da uno dei genitori o da entrambi, ma anche su quello di non vedersi sradicato dal suo originario contesto. (Precedenti: S. 102/2020 - mass. 43100; S. 7/2013 - mass. 36883; S. 31/2012 - mass. 36092).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 574-bis del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Cuneo, in composizione monocratica, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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