Corte costituzionale
Sentenza n. 71/2024
Corte cost., sent. 23 aprile 2024, n. 71
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 71/2024
- Data di deposito
- 23 aprile 2024
- Data di decisione
- 20 marzo 2024
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:71
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 46153
Il bene protetto dai delitti di sottrazione è l’interesse familiare connesso all’esercizio della responsabilità genitoriale la quale, a seguito dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale a partire dalla riforma del diritto di famiglia, deve essere esercitata nell’interesse dei minori.
Massima n. 46154
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 574-bis cod. pen., nella parte in cui prevede che il reato di delitto di sottrazione e trattenimento di minore all’estero sia perseguibile d’ufficio anziché a querela. La disposizione censurata – che si inscrive in un più ampio quadro di risposte sanzionatorie che il legislatore ha inteso dare alle condotte criminose che coinvolgono i minori – non realizza un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto al reato di sottrazione di persone incapaci di cui all’art. 574 cod. pen., per il quale è prevista la punibilità a querela. Il legislatore, nel prevedere tale diverso regime di perseguibilità, ha esercitato la propria discrezionalità in maniera non irragionevole in ragione del rilievo pubblicistico dell’interesse protetto dal reato in esame, correlato al rilevante allarme sociale determinato anche dalla difficoltà di ritrovare il minore all’estero e di ricondurlo in Italia. La condotta realizzata all’estero, infatti, è ben diversa da quella di cui all’art. 574 cod. pen., e, quindi non comparabile, in quanto incide non solo sull’interesse del minore a non crescere lontano da uno dei genitori o da entrambi, ma anche su quello di non vedersi sradicato dal suo originario contesto. (Precedenti: S. 102/2020 - mass. 43100; S. 7/2013 - mass. 36883; S. 31/2012 - mass. 36092).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 574-bis del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Cuneo, in composizione monocratica, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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