Corte costituzionale
Sentenza n. 69/2024
Corte cost., sent. 23 aprile 2024, n. 69
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 69/2024
- Data di deposito
- 23 aprile 2024
- Data di decisione
- 20 marzo 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:69
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge della Regione Puglia n. 13 del 15 giugno 2023
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera l), Costituzione
- Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016
Massime
Massima n. 46150
L’eventuale inconferenza del parametro indicato dal ricorrente rispetto al contenuto sostanziale della doglianza costituisce motivo di non fondatezza della questione, sicché l’eccezione attiene al merito e non al rito. (Precedenti: S.163/2023; S. 53/2023 - mass. 45388; S. 132/2021 - mass. 43990; S. 286/2019 - mass. 42858).
Massima n. 46151
La protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali afferisce alla materia «ordinamento civile», sia per quanto concerne le norme sostanziali, che disciplinano le modalità di raccolta e il trattamento dei dati personali, sia per quanto riguarda le tutele giurisdizionali delle situazioni soggettive del settore. (Precedenti: S. 177/2020 - mass. 43371; S. 271/2005).L’Unione europea, nell’esercizio della sua competenza in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e di libera circolazione dei dati (art. 16 TFUE), ha ampiamente regolamentato la materia, lasciando limitati spazi alla normazione degli Stati membri.L’invasione della competenza legislativa statale si rileva già solo in presenza di una novazione delle fonti che nel tempo sono suscettibili di modificazioni e integrazioni da parte dei legislatori competenti. (Precedenti: S. 239/2022 - mass. 45190; S. 153/2021 - mass. 44108; S. 234/2017 - mass. 40011).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, commi secondo, lett. l, e primo, Cost., quest’ultimo in relazione al regolamento n. 679/2016/UE, l’art. 3 della legge reg. Puglia n. 123 del 2023 che, al fine di prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità nell’ambito delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, regola l’installazione dei sistemi di videosorveglianza e la tutela della privacy. A fronte della complessità e ampiezza dei profili implicati nel trattamento dei dati personali – che richiedono delicati bilanciamenti fra diritti di rango inviolabile – la disposizione regionale impugnata vìola i vincoli derivanti dall’UE e invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. La Regione si sovrappone, infatti, con previsioni autonome e un rinvio selettivo, al delicato intreccio di fonti eurounitarie e statali che regolano la materia). (Precedente: S. 271/2005).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 15 giugno 2023, n. 13, recante «Disposizioni per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità e modifica alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria)».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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