Corte costituzionale

Sentenza n. 65/2024

Corte cost., sent. 19 aprile 2024, n. 65

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
65/2024
Data di deposito
19 aprile 2024
Data di decisione
19 marzo 2024
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:65

Parametri

Massime

Massima n. 46118

Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è un processo di parti, come tale strettamente vincolato al principio generale della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Massima n. 46119

Autonomia significa, anzitutto, potestà dell’organo costituzionale di produrre norme relative al proprio funzionamento; a tale potestà è tradizionalmente associata – come mero criterio di massima – quella di autodichia, e cioè quella di giudicare direttamente, attraverso propri organi, delle controversie relative all’applicazione di tali norme, allo scopo di sottrarre a qualsiasi ingerenza esterna – in particolare del potere giudiziario – non solo la disciplina, ma anche la concreta gestione dei loro apparati serventi. Tale sfera di autonomia ha, per le Camere, una base costituzionale espressa nell’art. 64, primo comma, Cost., mentre ha fondamento costituzionale implicito per quanto riguarda il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale. (Precedenti: S. 262/2017 - mass. 40994; S. 129/1981 - mass. 9660).Il potere regolamentare degli organi costituzionali logicamente investe anche gli aspetti organizzativi, ricomprendendovi ciò che riguarda il funzionamento degli apparati amministrativi “serventi”, che consentono agli organi costituzionali di adempiere liberamente, e in modo efficiente, alle proprie funzioni costituzionali. (Precedente: S. 262/2017 - mass. 40994).Il fondamento dell’autonomia – la tutela dell’indipendenza degli organi costituzionali da ogni altro potere, a sua volta strumentale alla garanzia del libero ed efficiente esercizio delle loro funzioni – ne rappresenta anche il confine.

Massima n. 46120

Uno spazio per l’esercizio dell’autodichia da parte degli organi costituzionali – in deroga rispetto ai principi, di rango costituzionale, che affidano la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei singoli alla giurisdizione civile o amministrativa – va preservato nei soli limiti in cui ciò risulti necessario a consentire agli stessi organi costituzionali di adempiere liberamente, e in modo efficiente, alle proprie funzioni costituzionali. (Precedente: S. 262/2017 - mass. 40995).Il mantenimento della tradizionale giurisdizione domestica, con riferimento alle controversie concernenti i propri dipendenti, riveste carattere eccezionale rispetto alla “grande regola” dello Stato di diritto ed al conseguente regime giurisdizionale al quale sono normalmente sottoposti, nel nostro sistema costituzionale, tutti i beni giuridici e tutti i diritti (artt. 24, 112 e 113 Cost.), che si sostanzia, anzitutto, nel diritto inviolabile di ciascuno di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi davanti a un giudice indipendente e naturale. (Precedenti: S. 262/2017 - mass. 40995; S. 120/2014; S. 379/1996 - mass. 22938).(Nel caso di specie, è dichiarato che spettava alla Corte di cassazione e al Consiglio di Stato affermare, rispettivamente, con la sentenza delle Sezioni unite civili n. 15236 del 2022 e della Sezione quinta, n. 4150 del 2021, la giurisdizione del giudice comune nella controversia che ha originato il conflitto sollevato dalla Camera dei deputati. Dette sentenze, nel riconoscere che su un provvedimento di esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese da una procedura di rilievo comunitario per un appalto di servizi bandito dalla stessa Camera, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo e non al Consiglio di giurisdizione della Camera, organo disciplinato da un regolamento interno della Camera, non hanno, infatti, determinato alcuna lesione della sfera di attribuzioni di questa. La ricomprensione delle imprese che concorrano per aggiudicarsi un appalto tra le ipotesi di deroga al diritto inviolabile di ciascuno di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi davanti a un giudice indipendente e naturale comporterebbe, infatti – diversamente rispetto alla sfera dei soggetti interni (o aspiranti tali) agli organi costituzionali – un sacrificio sproporzionato al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a carico di soggetti estranei alla struttura organizzativa di tale organi. Ciò non esclude, tuttavia, che gli organi costituzionali possano esercitare poteri di autonormazione, attraverso appositi regolamenti, anche in ambiti, come l’affidamento di appalti pubblici, rispetto ai quali non spetti loro alcun potere di autodichia ma ove esigenze di rilievo organizzativo possano in concreto giustificare la sottoposizione delle procedure in parola a regole più snelle rispetto alla generalità delle p.a., e più adeguate alle peculiarità delle funzioni e del modus operandi del singolo organo costituzionale; regole la cui interpretazione e applicazione resterà affidata alla giurisdizione amministrativa). (Precedente: S. 262/2017 - mass. 40995).

Massima n. 46121

Esclusa la sindacabilità dei regolamenti parlamentari nell’ambito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, il controllo di compatibilità con la Costituzione ben può essere effettuato nel giudizio per conflitto tra poteri dello Stato, sede naturale in cui trovano soluzione le questioni relative alla delimitazione degli ambiti di competenza degli organi costituzionali. (Precedenti: S. 237/2022 - mass. 45146; S. 120/2014 - mass. 37920; S. 154/1985 - mass. 10917).Nel conflitto tra poteri dello Stato, su impulso del potere che si ritenga leso o menomato dall’attività dell’altro, la Corte è in grado di assicurare – anche con riferimento al concreto esercizio del potere regolamentare attribuito alle Camere dalla Costituzione – il rispetto del corretto confine tra i due distinti valori dell’autonomia delle Camere, da un lato, e della legalità-giurisdizione, dall’altro. (Precedenti: S. 120/2014; S. 379/1996 - mass. 22938).La giurisdizione comune non può, nella decisione delle controversie sottoposte al suo esame, semplicemente ignorare o, comunque, disapplicare la disciplina posta dai regolamenti delle Camere; queste ultime sono, infatti, fonti di rango primario, tanto con riferimento ai regolamenti c.d. “maggiori”, o “generali”, disciplinati direttamente dall’art. 64, primo comma, Cost., quanto con riferimento a quelli c.d. “minori”, i quali trovano in quelli maggiori la propria fonte di legittimazione. (Precedenti: S. 126/2023 - mass. 45701 e 45703; S. 237/2022 - mass. 45147).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spettava alla Corte di cassazione e al Consiglio di Stato affermare, con le sentenze indicate in epigrafe, la giurisdizione del giudice comune nella controversia da cui origina il presente conflitto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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