Corte costituzionale
Sentenza n. 61/2024
Corte cost., sent. 18 aprile 2024, n. 61
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 61/2024
- Data di deposito
- 18 aprile 2024
- Data di decisione
- 20 marzo 2024
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:61
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 24 del 27 dicembre 2021
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 147, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 3-bis, decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011
- legge n. 148 del 14 settembre 2011
Massime
Massima n. 46086
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. e) e s), Cost., in relazione all’art. 147, comma 2, cod. ambiente e all’art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011, come conv., dell’art. 13, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 24 del 2021, nella parte in cui consente che il perimetro degli ATO per lo svolgimento del servizio idrico integrato in Lombardia sia fissato, in alternativa al criterio corrispondente ai confini del territorio delle province e della Città metropolitana di Milano, sulla base dei confini amministrativi delle comunità montane. Lo ius superveniens rappresentato dall’art. 19 della legge reg. Lombardia n. 4 del 2023 ha interamente sostituito la disciplina introdotta dalla disposizione impugnata: non oggetto di impugnazione ai sensi dell’art. 127 Cost., tale novum legislativo soddisfa entrambi i requisiti richiesti affinché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. In primo luogo, le disposizioni oggetto di impugnazione non hanno avuto applicazione durante il periodo della loro vigenza. In secondo luogo, la sostituzione del criterio alternativo, di portata generale, per l’individuazione del perimetro degli ATO del servizio idrico integrato, è venuto meno con l’introduzione, al suo posto, di una previsione di carattere sostanzialmente provvedimentale (volta all’istituzione dell’ATO di Valle Camonica); deve quindi ritenersi che anche le originarie doglianze governative siano corrispondentemente venute meno. Del resto, l’Avvocatura dello Stato ha aderito, in udienza, alla richiesta della difesa regionale di dichiarare la cessazione della materia del contendere. (Precedenti: S. 223/2023 - mass. 45930; S. 80/2023 - mass. 45483; S. 222/2022 - mass. 45096; S. 92/2022 - mass. 44876; O. 96/2023 - mass. 45499).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2021, n. 24, recante «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022», promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2024
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Testo integrale
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