Corte costituzionale

Sentenza n. 57/2024

Corte cost., sent. 15 aprile 2024, n. 57

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
57/2024
Data di deposito
15 aprile 2024
Data di decisione
20 marzo 2024
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marco D'Alberti
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:57

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 2, legge della Regione Campania n. 15 del 11 agosto 2005
  • art. 19, legge della Regione Campania n. 1 del 30 gennaio 2008

Parametri

  • art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
  • art. 3, Costituzione

Massime

Massima n. 46079

Presenta natura perentoria il termine, stabilito per la costituzione delle parti dall’art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, di venti giorni, decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza di rimessione.(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la costituzione di DeCav srl nel giudizio iscritto al n. 81 del reg. ord. 2023: la parte si è costituita con atto depositato il 24 febbraio 2024, ben oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione, avvenuta il 21 giugno 2023).

Massima n. 46080

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca, l’art. 17, comma 2, della legge reg. Campania n. 15 del 2005, limitatamente alle parole «nonché per tutte le attività di gestione societaria». La disposizione censurata dal tribunale di Napoli, destinando il contributo previsto per l’attività estrattiva da cave anche al finanziamento delle «attività di gestione societaria» di uno specifico aeroporto, ha comportato che la contribuzione, originariamente a supporto delle sole spese correlate ai lavori di completamento ed avvio dell’attività dello stesso, diventasse un prelievo continuativo nel tempo, del tutto slegato dalle finalità iniziali. Il sovvenzionamento dell’attività di gestione societaria dell’aeroporto non risponde, dunque, alle doverose finalità ambientali sottese all’imposizione del contributo, poiché non è funzionale a soddisfare l’interesse primario di supportare la riqualificazione del territorio della regione. (Precedente: S. 89/2018 - mass. 40740).

Massima n. 46081

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Napoli, decima sez. civile, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008, nella parte in cui impone alle imprese del settore estrattivo un contributo destinato per il 50% ad alimentare un «Fondo per la ecosostenibilità» e per il restante 50% del contributo a finanziare una serie di spese riferibili all’attività estrattiva. La denunciata disparità di trattamento tra le imprese operanti nel settore estrattivo e quelle impegnate in altre attività non è predicabile, per la chiara disomogeneità delle situazioni messe a raffronto. Il 50% del contributo in esame è esplicitamente destinato alla alimentazione del Fondo per la ecosostenibilità, che è finalizzato a tutelare interessi di natura ambientale, da cui emerge l’allineamento del contributo alla finalità indennitaria per la quale è stato istituito. In questo senso, non presenta aspetti di irragionevolezza, né risulta discriminatoria, la scelta discrezionale del legislatore regionale di porre un contributo a carico delle imprese che svolgono attività estrattiva, anche per il raggiungimento di obiettivi di salvaguardia dell’ambiente che risultano sì ampi, ma comunque meritevoli di considerazione. Nemmeno la destinazione del restante 50% del contributo a spese riferibili all’attività estrattiva appare irragionevole: esso, infatti, è destinato a finanziare lavori di recupero ambientale diversi e ulteriori rispetto a quelli già previsti e sovvenzionati da altre disposizioni regionali (quali gli obblighi di recupero ambientale di cui all’art. 17 della legge reg. Campania n. 54 del 1985, o le spese per la redazione del progetto unitario di gestione del comparto), con la conseguenza che questi ultimi non risultano sovrapponibili al primo. Infine, in relazione alla quota di contributo destinata all’attività di controllo dell’organo di vigilanza in materia di cave, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che i contributi per attività estrattiva servono, legittimamente, a tenere indenne la regione dai costi sostenuti per la verifica del rispetto delle condizioni del titolo autorizzativo o della concessione. (Precedenti: S. 171/2022 - mass. 44915; S. 89/2018 - mass. 40741).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile, nel giudizio iscritto al n. 81 del reg. ord. 2023, la costituzione di DeCav srl;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, della legge della Regione Campania 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005), limitatamente alle parole «nonché per tutte le attività di gestione societaria»;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, decima sezione civile, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Marco D'ALBERTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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