Corte costituzionale
Sentenza n. 53/2024
Corte cost., sent. 29 marzo 2024, n. 53
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 53/2024
- Data di deposito
- 29 marzo 2024
- Data di decisione
- 20 febbraio 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:53
Norme oggetto del giudizio
- art. 80, comma 1, lett. a), legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 3 del 13 febbraio 2013
- art. 80, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 3 del 13 febbraio 2013
Parametri
Massime
Massima n. 46082
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Torino, sez. prima civile, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 80, comma 1, lett. a), della legge reg. Valle d’Aosta n. 3 del 2013, nella parte in cui – nel disciplinare l’accesso al mutuo agevolato per il recupero di fabbricati, identificati dal legislatore regionale in ragione della collocazione in particolari zone o del pregio storico, artistico o ambientale – prevede, in capo ai proprietari il requisito della residenza protratta nella Regione autonoma Valle d’Aosta da almeno otto anni, in alternativa alla proprietà perdurante da almeno quindici anni. A fronte di una agevolazione che non soddisfa un bisogno primario delle persone, ma persegue interessi pubblici variamente correlati al territorio, non travalica il limite della manifesta irragionevolezza la scelta di valorizzare, nel contesto di risorse finanziarie comunque non illimitate, il radicamento territoriale. La lunga residenza, infatti, operando quale requisito alternativo, non condiziona in via esclusiva l’accesso al beneficio, sì da riverberarsi negativamente sulla libertà di circolazione, né comporta una definitiva estromissione dalla misura dal momento che il mutuo agevolato è erogato in maniera continuativa, con possibilità di accedervi anche successivamente, al maturare di una delle due condizioni.
Massima n. 46083
Quando vengono riconosciuti dei benefici, pur al di fuori di quelli volti a soddisfare diritti fondamentali, l’individuazione delle categorie dei beneficiari – necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie – deve essere operata, sempre e comunque, in ossequio al principio di ragionevolezza; al legislatore (statale o regionale che sia) è consentito, infatti, introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una “causa” normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria; pur potendo, pertanto, il legislatore valorizzare le esistenti differenze di fatto tra cittadini e stranieri, tuttavia, lo status di straniero non può essere considerato di per sé come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi. Tale metro di giudizio non muta solo perché il legislatore regola l’agevolazione sotto forma di contratto, atto espressivo di autonomia, come ad esempio, mediante accesso a un mutuo agevolato. (Precedenti: S. 186/2020 – mass. 43203; S. 432/2005 – mass. 29982).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 80, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 3 del 2013 limitatamente alle parole «, con cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all’Unione europea». La disposizione censurata dal Tribunale di Torino, sez. prima civile, nel disciplinare l’accesso al mutuo agevolato per il recupero di fabbricati – identificati dal legislatore regionale in ragione della collocazione in particolari zone o del pregio storico, artistico o ambientale – prevede il requisito della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all’Unione europea, in capo ai proprietari degli immobili, da almeno quindici anni, oppure residenti nel territorio regionale, da almeno otto anni. Tale radicale esclusione dall’accesso al finanziamento a tasso agevolato viola il principio della ragionevolezza in quanto il requisito risulta del tutto scollegato dalla ratio della disciplina censurata. Escludere gli stranieri in quanto tali, benché si trovino nelle medesime condizioni che giustificano l’agevolazione in relazione agli interessi pubblici protetti, si pone in aperto contrasto con l’art. 3 Cost.: pur a voler ipotizzare, infatti, – in un contesto che non coinvolge diritti inviolabili, né bisogni primari – una prospettiva che valorizzi l’apporto già dato al territorio, l’esclusione dei cittadini di Paesi terzi risulta ingiustificata. Da un lato, i proprietari da almeno quindici anni hanno concorso, anche se privi della cittadinanza italiana o europea, ad alimentare le risorse a disposizione degli enti territoriali, pagando tasse e imposte sull’immobile e, dall’altro, i proprietari residenti da almeno otto anni, oltre ad aver corrisposto tali tributi, si sono anche radicati nel territorio regionale. L’esclusione di cittadini di Paesi terzi potrebbe, quindi, finanche sacrificare gli interessi pubblici perseguiti dalla regione, impedendo lo stesso meccanismo incentivante).
Massima n. 46084
Il principio di eguaglianza vale pure per lo straniero quando trattasi di rispettare i diritti fondamentali. (Precedenti: S. 120/1967 – mass. 4724).
Massima n. 46085
Quando è implicato il diritto all’abitazione – che ha natura fondamentale e risponde a un bisogno primario – non si possono frapporre, nell’accesso ai servizi pubblici abitativi, ostacoli correlati al perdurare della residenza, che si risolvono in una compressione della libertà di circolazione rispetto a persone, spesso indotte proprio dallo stato di bisogno a trasferirsi da un luogo all’altro. (Precedenti: S. 145/2023 - mass. 45683; S. 77/2023 – mass. 45454; S. 199/2022 – mass. 45087; S. 9/2021 – mass. 43556; S. 7/2021 – mass. 43549; S. 281/2020 – mass. 42947; S. 44/2020 - mass. 43051; S. 166/2018 – mass. 40102; S. 107/2018 – mass. 40774; S. 106/2018 – mass. 40746; S. 168/2014 – mass. 38013; S. 141/2014; S. 222/2013 – mass. 37326; S. 172/2013 – mass. 37192; S. 133/2013 – mass. 37132; S. 4/2013 – mass. 36878; S. 2/2013 – mass. 36862; S. 61/2011; S. 40/2011).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), limitatamente alle parole «, con cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all'Unione europea»;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 1, lettera a) della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2013, nella parte in cui prevede, ai fini dell'accesso al mutuo agevolato per il recupero di fabbricati, il requisito della residenza protratta nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste da almeno otto anni, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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