Corte costituzionale
Sentenza n. 52/2024
Corte cost., sent. 28 marzo 2024, n. 52
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 52/2024
- Data di deposito
- 28 marzo 2024
- Data di decisione
- 5 marzo 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Pitruzzella
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:52
Norme oggetto del giudizio
- art. 214, comma 8, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 23-bis, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018
Parametri
Massime
Massima n. 46041
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., in relazione al principio di proporzionalità, l’art. 214, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall’art. 23-bis, comma 1, lett. b), del d.l. n. 113 del 2018, introdotto in sede di conversione, nella parte in cui dispone che «Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo», anziché «Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo». La disposizione censurata dal Giudice di pace di Forlì, prevedendo, in via automatica, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente del custode per la violazione degli obblighi relativi al veicolo sottoposto a fermo amministrativo, impone in modo rigido la sanzione e impedisce di valutare, da un lato, la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico e, dall’altro lato, le ripercussioni che la revoca della patente ha sulla vita del custode. È l’effettività della custodia del veicolo, infatti, a costituire il bene giuridico protetto, mentre rimane in ombra l’esigenza di sicurezza della circolazione stradale. (Precedente: S. 246/2022 - mass. 45227; S. 99/2020 - mass. 42519; S. 24/2020 - mass. 42454; S. 88/2019 - mass. 42548; S. 22/2018 - mass. 39794).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 23-bis comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui dispone che «Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo», anziché «Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Giovanni PITRUZZELLA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze