Corte costituzionale

Sentenza n. 51/2024

Corte cost., sent. 28 marzo 2024, n. 51

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
51/2024
Data di deposito
28 marzo 2024
Data di decisione
6 marzo 2024
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:51

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, comma 5, decreto legislativo n. 109 del 23 febbraio 2006

Parametri

Massime

Massima n. 46068

I magistrati, ai quali è affidata in ultima istanza la tutela dei diritti di ogni consociato, sono tenuti – più di ogni altra categoria di funzionari pubblici – non solo a conformare oggettivamente la propria condotta ai più rigorosi standard di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio nell’esercizio delle funzioni ma anche ad apparire indipendenti e imparziali agli occhi della collettività, evitando di esporsi a qualsiasi sospetto di perseguire interessi di parte nell’adempimento delle proprie funzioni. E ciò per evitare di minare, con la propria condotta, la fiducia dei consociati nel sistema giudiziario, valore essenziale per il funzionamento dello Stato di diritto. (Precedente: S. 197/2018 - mass. 40388).

Massima n. 46069

Alle sanzioni disciplinari non si applicano, o si applicano con un maggior grado di flessibilità alcune almeno delle garanzie che circondano la pena in senso stretto. Oltre che a logiche punitive e deterrenti comuni alle pene, le sanzioni disciplinari possono legittimamente rispondere, quanto meno nei casi concernenti pubblici funzionari cui sono affidati compiti essenziali a garanzia dello Stato di diritto, anche alla finalità di assicurare la definitiva cessazione dal servizio di persone dimostratesi non idonee, o non più idonee, all’assolvimento dei propri doveri. (Precedente: S. 197/2018 - mass. 40388).

Massima n. 46070

Il requisito della proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto alla gravità della condotta, normalmente, può essere soddisfatto soltanto da una valutazione individualizzata della gravità dell’illecito, alla quale la risposta sanzionatoria deve essere calibrata; le sanzioni fisse sono tendenzialmente in contrasto con tale principio, a meno che risultino non manifestamente sproporzionate rispetto all’intera gamma dei comportamenti riconducibili alla fattispecie astratta dell’illecito sanzionato. (Precedenti: S. 40/2023 - mass. 45370; S. 266/2022 - mass. 45250; S. 185/2021 - mass. 44241; S. 112/2019 - mass. 42706, S. 197/2018 - mass. 40388; S. 170/2015 - mass. 38509. Per la materia penale, S. 197/2023 - mass. 45843; S. 195/2023 - mass. 45827; S. 94/2023 - mass. 45533; S. 222/2018 - mass. 40938).La valutazione discrezionale dell’organo disciplinare nell’irrogazione della sanzione che ad esso compete non può mai essere in toto pretermessa, per essere surrogata da quella del giudice penale, spettando al primo apprezzare non già la (generica) gravità dell’illecito commesso, ma – più specificamente – la significatività di tale illecito rispetto al giudizio di persistente idoneità dell’interessato a svolgere le proprie funzioni o la propria professione. (Precedente S. 234/2015).A fronte dell’entità delle ripercussioni che la sanzione disciplinare della rimozione del magistrato, da cui deriva l’espulsione definitiva dall’ordine giudiziario, è suscettibile di produrre sui diritti fondamentali, e sull’esistenza stessa, della persona interessata, è necessario che il giudice disciplinare sia posto in condizioni di valutare la proporzionalità di tale sanzione rispetto al reato commesso, dal peculiare angolo visuale della eventuale inidoneità del magistrato a continuare a svolgere le proprie funzioni; e ciò anche in relazione alle esigenze di salvaguardia del prestigio dell’ordine giudiziario, e della conseguente necessità di mantenere la fiducia dei consociati nei suoi confronti.(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo in via parziale, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006 che, nel disciplinare le sanzioni disciplinari applicabili dalla Sezione disciplinare del CSM, prevede l’automatica applicazione della rimozione al magistrato condannato a pena detentiva, per delitto non colposo, non inferiore a un anno, la cui esecuzione non sia stata sospesa o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione. Tale automatismo è suscettibile di produrre, in concreto, risultati sanzionatori sproporzionati rispetto alle specifiche finalità della responsabilità disciplinare, in conseguenza dell’eterogeneità delle condotte suscettibili di essere sanzionate, definite solo dall’ammontare della pena. La disciplina, inoltre, sottrae irragionevolmente alla Sezione disciplinare ogni potere di apprezzamento sulla inidoneità del magistrato condannato a continuare a svolgere le proprie funzioni, dato che l’an e il quomodo della responsabilità disciplinare sono interamente determinati dalla decisione del giudice penale, al cui orizzonte conoscitivo e valutativo è, tuttavia, estranea la questione della proporzionalità della sanzione disciplinare. Per effetto della disciplina censurata sono svuotate di significato pratico le garanzie assicurate all’incolpato nel procedimento disciplinare, né può obiettarsi che l’esclusione dell’illecito disciplinare, per fatti di «scarsa rilevanza», assicurerebbe all’organo disciplinare un margine di discrezionalità, sia per la difficile applicazione sia perché lo stesso sarebbe irragionevolmente vincolato all’alternativa della sanzione massima della rimozione o alla rinuncia di qualsiasi sanzione. L’ablazione dichiarata determina la riespansione della disciplina generale dell’illecito disciplinare restituendo alla Sezione disciplinare la possibilità di applicare, secondo il proprio discrezionale apprezzamento, una tra le sanzioni previste dall’art. 5. Il legislatore potrà, in ogni caso, modulare diversamente la disciplina sanzionatoria dell’illecito in questione, non sussistendo allo stato le condizioni affinché sia la Corte costituzionale a individuare specifiche soluzioni sanzionatorie già esistenti, destinate a sostituirsi a quelle dichiarate costituzionalmente illegittime). (Precedenti: S. 46/2024 - mass. 46030; S. 185/2021 - mass. 44238; S. 268/2016 - mass. 39188; S. 112/2014 - mass. 37910; S. 2/1999 - mass. 24416; S. 363/1996 - mass. 23058; S. 197/1993 - mass. 19394; S. 16/1991 - mass. 16820; S. 158/1990 - mass. 15589; S. 40/1990 - mass. 15078; S. 971/1988).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», limitatamente alle parole «o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso Codice».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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