Corte costituzionale
Sentenza n. 50/2024
Corte cost., sent. 28 marzo 2024, n. 50
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 50/2024
- Data di deposito
- 28 marzo 2024
- Data di decisione
- 21 febbraio 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Pitruzzella
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:50
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 36, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 8 maggio 2020
- art. 1, comma 37, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 8 maggio 2020
Parametri
Massime
Massima n. 46034
Le sanzioni amministrative non costituiscono una materia a sé stante, ma rientrano nella competenza relativa alla materia sostanziale cui accedono. (Precedenti: S. 84/2019 - mass. 42240; S. 148/2018 - mass. 39983; S. 121/2018 - mass. 40810; S. 246/2009 - mass. 33757; S. 240/2007 - mass. 31475; S. 384/2005 - mass. 29855; S. 12/2004 - mass. 28217).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera q, Cost., l’art. 1, commi 36 e 37, della legge prov. autonoma di Bolzano n. 4 del 2020, nella parte in cui sanzionava la violazione dell’obbligo gravante sui titolari e i gestori dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande di richiedere ai clienti l’esibizione della certificazione verde – c.d. green pass – prevista dalla legislazione statale. La sanzione in questione accede alla disciplina sostanziale delle misure di contrasto alla pandemia e, in particolare, dell’utilizzo della certificazione verde, disciplina, questa, già ricondotta espressamente alla competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale, senza che sussistano, in questa materia, margini competenziali in capo alla Provincia autonoma. Né rileva che la sanzione pecuniaria sia conforme a quella statale, dal momento che al legislatore, regionale e provinciale, è preclusa l’intrusione nelle materie di competenza esclusiva di natura non trasversale, anche al solo fine di riprodurre le, o di rinviare alle, disposizioni statali). (Precedenti: S. 164/2022 - mass. 45178; S. 4/2022 - mass. 44469; S. 37/2021 - mass. 43651; S. 164/2021 - mass. 44166).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 36 e 37, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività), nella parte in cui sanzionava la violazione dell'obbligo gravante sui titolari e i gestori dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande di richiedere ai clienti l'esibizione della certificazione verde prevista dalla legislazione statale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Giovanni PITRUZZELLA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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