Corte costituzionale

Sentenza n. 45/2024

Corte cost., sent. 21 marzo 2024, n. 45

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
45/2024
Data di deposito
21 marzo 2024
Data di decisione
21 febbraio 2024
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:45

Norme oggetto del giudizio

  • art. 35, comma 1, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000

Parametri

Massime

Massima n. 46077

Ai fini della rilevanza della questione incidentale, è sufficiente che la disposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo e che la pronuncia di accoglimento possa influire sull’esercizio della funzione giurisdizionale quantomeno sotto il profilo del percorso argomentativo della decisione nel processo principale. (Precedenti: S. 25/2024 - mass. 46001; S. 164/2023 - mass. 45760; S. 249/2021 - mass. 44409; S. 247/2021- mass. 44378; S. 215/2021 - mass. 44280; S. 154/2021; S. 59/2021 - mass. 43751; S. 254/2020 - mass. 43014; O. 194/2022 - mass. 44996).

Massima n. 46078

Il processo penale innanzi al giudice di pace presenta connotazioni peculiari che si collegano – per la natura dei reati devoluti alla sua cognizione, di ridotta gravità ed espressivi, per lo più, di conflitti a carattere interpersonale di carattere privato – alla funzione conciliativa assegnata a tale giudice, anche tramite strumenti processuali volti a favorire la riparazione del danno e la conciliazione tra autore e vittima del reato. (Precedenti: S. 120/2019 - mass. 42379; S. 47/2014 - mass. 37772, 37773; S. 64/2009 - mass. 33226; O. 224/2021 - mass. 44398; O. 228/2005 - mass. 29445).L’istituto dell’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie previsto nel processo innanzi al giudice di pace è ispirato, nel suo complesso, all’obiettivo della composizione non conflittuale della controversia spesso sottostante a reati di minore gravità e a finalità di alleggerimento del carico giudiziario.(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui stabilisce che, al fine dell’estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essere realizzate «prima dell’udienza di comparizione», anziché «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento» di cui all’art. 29, comma 7, del medesimo decreto legislativo. Lo sbarramento temporale, previsto dalla disposizione censurata dal Giudice di pace di Forlì per porre in essere e perfezionare le condotte riparatorie, è del tutto incoerente rispetto all’esigenza di favorire nel procedimento davanti al giudice di pace la conciliazione tra le parti tramite l’attività di mediazione assegnata a tale giudice, il cui luogo di fisiologica esplicazione è proprio l’udienza di comparizione: un termine perentorio che scade prima che l’imputato compaia innanzi al giudice ne pregiudica infatti irragionevolmente la funzione conciliativa, non consentendogli di avviare le parti ad un accordo, con ricadute negative anche sul carico giudiziario. Risulta poi contraddittorio che a fronte del ruolo più esteso attribuito al giudice di pace nella verifica dei presupposti per l’estinzione del reato – dovendo egli non solo apprezzare l’adeguatezza e la completezza della riparazione, ma anche verificare il soddisfacimento delle esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione – sia previsto un termine più stretto rispetto a quello dell’apertura del dibattimento stabilito per il giudice ordinario dall’art. 162-ter cod. pen. in relazione all’omologo istituto. Infine, la previsione di un termine, che è già scaduto all’udienza di comparizione, è eccentrica e asistematica, posto che in numerosi altri istituti del processo penale il termine è costituito dall’apertura del dibattimento). (Precedente: O. 11/2004 - mass. 28185).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui stabilisce che, al fine dell'estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essere realizzate «prima dell'udienza di comparizione», anziché «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento» di cui all'art. 29, comma 7, del medesimo decreto legislativo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze