Corte costituzionale
Sentenza n. 45/2024
Corte cost., sent. 21 marzo 2024, n. 45
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 45/2024
- Data di deposito
- 21 marzo 2024
- Data di decisione
- 21 febbraio 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:45
Norme oggetto del giudizio
- art. 35, comma 1, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 46077
Ai fini della rilevanza della questione incidentale, è sufficiente che la disposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo e che la pronuncia di accoglimento possa influire sull’esercizio della funzione giurisdizionale quantomeno sotto il profilo del percorso argomentativo della decisione nel processo principale. (Precedenti: S. 25/2024 - mass. 46001; S. 164/2023 - mass. 45760; S. 249/2021 - mass. 44409; S. 247/2021- mass. 44378; S. 215/2021 - mass. 44280; S. 154/2021; S. 59/2021 - mass. 43751; S. 254/2020 - mass. 43014; O. 194/2022 - mass. 44996).
Massima n. 46078
Il processo penale innanzi al giudice di pace presenta connotazioni peculiari che si collegano – per la natura dei reati devoluti alla sua cognizione, di ridotta gravità ed espressivi, per lo più, di conflitti a carattere interpersonale di carattere privato – alla funzione conciliativa assegnata a tale giudice, anche tramite strumenti processuali volti a favorire la riparazione del danno e la conciliazione tra autore e vittima del reato. (Precedenti: S. 120/2019 - mass. 42379; S. 47/2014 - mass. 37772, 37773; S. 64/2009 - mass. 33226; O. 224/2021 - mass. 44398; O. 228/2005 - mass. 29445).L’istituto dell’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie previsto nel processo innanzi al giudice di pace è ispirato, nel suo complesso, all’obiettivo della composizione non conflittuale della controversia spesso sottostante a reati di minore gravità e a finalità di alleggerimento del carico giudiziario.(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui stabilisce che, al fine dell’estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essere realizzate «prima dell’udienza di comparizione», anziché «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento» di cui all’art. 29, comma 7, del medesimo decreto legislativo. Lo sbarramento temporale, previsto dalla disposizione censurata dal Giudice di pace di Forlì per porre in essere e perfezionare le condotte riparatorie, è del tutto incoerente rispetto all’esigenza di favorire nel procedimento davanti al giudice di pace la conciliazione tra le parti tramite l’attività di mediazione assegnata a tale giudice, il cui luogo di fisiologica esplicazione è proprio l’udienza di comparizione: un termine perentorio che scade prima che l’imputato compaia innanzi al giudice ne pregiudica infatti irragionevolmente la funzione conciliativa, non consentendogli di avviare le parti ad un accordo, con ricadute negative anche sul carico giudiziario. Risulta poi contraddittorio che a fronte del ruolo più esteso attribuito al giudice di pace nella verifica dei presupposti per l’estinzione del reato – dovendo egli non solo apprezzare l’adeguatezza e la completezza della riparazione, ma anche verificare il soddisfacimento delle esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione – sia previsto un termine più stretto rispetto a quello dell’apertura del dibattimento stabilito per il giudice ordinario dall’art. 162-ter cod. pen. in relazione all’omologo istituto. Infine, la previsione di un termine, che è già scaduto all’udienza di comparizione, è eccentrica e asistematica, posto che in numerosi altri istituti del processo penale il termine è costituito dall’apertura del dibattimento). (Precedente: O. 11/2004 - mass. 28185).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui stabilisce che, al fine dell'estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essere realizzate «prima dell'udienza di comparizione», anziché «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento» di cui all'art. 29, comma 7, del medesimo decreto legislativo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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