Corte costituzionale
Sentenza n. 43/2024
Corte cost., sent. 19 marzo 2024, n. 43
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 43/2024
- Data di deposito
- 19 marzo 2024
- Data di decisione
- 6 febbraio 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:43
Norme oggetto del giudizio
- art. 103, comma 10, lett. c), decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020
- legge n. 77 del 17 luglio 2020
Parametri
Massime
Massima n. 46050
La scelta di subordinare la regolarizzazione del rapporto di lavoro al fatto che la permanenza nel territorio dello Stato non sia di pregiudizio ad alcuno degli interessi coinvolti dalla disciplina dell’immigrazione deve costituire il risultato di un ragionevole e proporzionato bilanciamento degli stessi, soprattutto quando sia suscettibile di incidere sul godimento dei diritti fondamentali dei quali è titolare anche lo straniero extracomunitario, posto che la condizione giuridica dello straniero non deve essere considerata – per quanto riguarda la tutela di tali diritti – come causa ammissibile di trattamenti diversificati o peggiorativi. (Precedenti: S. 172/2012 - mass. 36465; S. 245/2011 - mass. 35813; S. 299/2010; S. 249/2010 - mass. 34820).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 3 Cost. – l’art. 103, comma 10, lett. c, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., nella parte in cui, nel prevedere che non sono ammessi alle procedure di regolarizzazione gli stranieri condannati per «reati inerenti agli stupefacenti», non esclude il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. La disposizione censurata dal TAR Piemonte, ricomprendendo tra le ipotesi di esclusione automatica dalla regolarizzazione anche la condanna per il c.d. piccolo spaccio, è manifestamente irragionevole e lesiva del principio di proporzionalità, in quanto si basa su una presunzione assoluta di pericolosità che – tenuto conto della ridotta offensività del reato, riferito dal legislatore a condotte di «lieve entità» e rientrante fra quelli per i quali è previsto l’arresto facoltativo in flagranza – appare contraria all’id quod plerumque accidit, ben potendo accadere che lo straniero, per il tempo trascorso, l’avvenuta espiazione della pena, il percorso rieducativo seguito e il comportamento tenuto successivamente, non costituisca più un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza. Tale automatismo – tanto più irragionevole in quanto comporta l’esclusione da procedure che consentono allo straniero di acquisire tutti i diritti riconosciuti al lavoratore italiano – tradisce, inoltre, la stessa ratio della disciplina censurata, ispirata all’istanza di favorire l’integrazione lavorativa e sociale di persone che con il proprio lavoro avevano contribuito o potevano contribuire ad apportare significativi benefici alla comunità durante l’emergenza da COVID-19. A seguito della dichiarata illegittimità costituzionale, l’ipotesi dello straniero condannato per “piccolo spaccio” rimane disciplinata dalla lettera d del censurato comma 10 che, per i reati meno gravi per i quali opera, proprio come per quello in esame, l’arresto facoltativo in flagranza, prevede l’esclusione dalle procedure di regolarizzazione solo a seguito di un accertamento in concreto della pericolosità). (Precedenti: S. 209/2023 - mass. 45851; S. 88/2023 - mass. 45489; S. 223/2022 - mass. 45137; S. 253/2019 - mass. 41928; S. 213/2013 - mass. 37261; S. 202/2013 - mass. 37241; S. 57/2013 - mass. 36991; S. 172/2012 - mass. 36465).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, comma 10, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui, nel prevedere i «reati inerenti agli stupefacenti», non esclude il reato di cui all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze