Corte costituzionale

Sentenza n. 42/2024

Corte cost., sent. 14 marzo 2024, n. 42

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
42/2024
Data di deposito
14 marzo 2024
Data di decisione
20 febbraio 2024
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:42

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 4, lett. b), legge della Regione Toscana n. 73 del 27 dicembre 2018

Parametri

Massime

Massima n. 46039

Sulla condizione giuridica della persona con disabilità confluisce un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale. (Precedenti: S. 83/2019 - mass. 42071; S. 232/2018; S. 258/2017 - mass. 41004; S. 275/2016 - mass. 39357; S. 215/1987 - mass. 4349).La salute psico-fisica del disabile postula anche l’adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie, il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell’assistenza dei soggetti portatori di handicap. (Precedenti: S. 203/2013 - mass. 37243; S. 19/2009; S. 158/2007; S. 233/2005 - mass. 29457).

Massima n. 46040

La possibilità, in considerazione della limitatezza delle risorse disponibili, di introdurre criteri selettivi per l’accesso ai servizi sociali, utilizzando il requisito della residenza, è ammessa a condizione che sussista un ragionevole collegamento tra il requisito medesimo e la funzione del servizio al cui accesso fa da filtro. Il controllo sulla sussistenza e sull’adeguatezza di tale correlazione è operato secondo la struttura tipica del sindacato svolto ai sensi dell’art. 3, primo comma, Cost., che muove dall’identificazione della ratio della norma di riferimento e passa poi alla verifica della coerenza con tale ratio del filtro selettivo introdotto. La necessità di un’adeguata e ragionevole correlazione tra la ratio della misura e il requisito della residenza protratta non viene meno nel caso in cui il legislatore regionale abbia istituito una prestazione ulteriore e facoltativa, che si pone al di sopra dei livelli minimi essenziali. (Precedenti: S. 199/2022 - mass. 45086; S. 42/2021 - mass. 43701; S. 7/2021 - mass. 43549; S. 281/2020 - mass. 42947; S. 44/2020 - mass, 43051; S. 107/18 - mass. 40774; S. 168/2014 - mass. 38013; S. 141/2014; S. 222/2013 - mass. 37325; S. 172/2013; S. 133/2013 - mass. 37132; S. 4/2013 - mass. 36878; S. 2/2013; S. 40/2011 - mass. 35326; S. 432/2005 - mass. 29982).Se la ratio dell’intervento è quella di alleviare un bisogno primario della persona, il requisito della residenza protratta deve essere sottoposto a uno scrutinio particolarmente stretto, in quanto maggiore è l’inerenza della prestazione a un bisogno essenziale della persona, meno si giustifica la scelta di condizionarla a requisiti diversi e aggiuntivi rispetto alla sola residenza nel territorio della Regione. Laddove, invece, tale finalità non venga in evidenza, il citato criterio può rinvenire la sua giustificazione nel collegamento con l’attitudine del nucleo familiare ad agire stabilmente nel territorio regionale. (Precedenti: S. 141/2014 - mass. 37953; S. 222/2013 - mass. 37326)La garanzia dei diritti fondamentali dell’individuo, tanto più se volta al soddisfacimento di necessità e bisogni di carattere sociale, può avere un legame con la comunità territoriale di riferimento; ciò non può risolversi, tuttavia, in una sostanziale preclusione motivata unicamente dall’esigenza di valorizzare il contributo pregresso che, mediante l’imposizione locale, alcune categorie di cittadini hanno fornito. Ove, infatti, i requisiti selettivi fondati sul radicamento territoriale non tengano conto dei caratteri essenziali dei bisogni primari cui le politiche sociali sono finalizzate, l’argomento del contributo pregresso tende inammissibilmente ad assegnare al dovere tributario finalità commutative, mentre esso è una manifestazione del dovere di solidarietà sociale. (Precedente: S. 107/2018).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 5, comma 4, lett. b, della legge reg. Toscana n. 73 del 2018, nella parte in cui prevede, tra i requisiti per la concessione del contributo di 700 euro annui finalizzato a sostenere le famiglie con figli disabili minori, per il triennio 2019-2021, quello per cui sia il genitore sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo, in strutture non occupate abusivamente, da almeno ventiquattro mesi antecedenti la data del 1° gennaio dell’anno di riferimento del contributo, anziché al momento della presentazione della domanda. La disposizione censurata dalla Corte d’appello di Firenze, sez. lavoro, introduce – nell’esercizio della competenza legislativa residuale in materia di politiche sociali – un sussidio integrativo alle famiglie in cui sia presente un minore disabile, misura certamente volta al soddisfacimento di bisogni primari dell’individuo. Il requisito della residenza continuativa biennale nel territorio regionale è, pertanto, irragionevole perché, a differenza degli altri requisiti previsti – la gravità della condizione di handicap, la convivenza del genitore richiedente e la soglia di reddito ai fini ISEE – non è riconducibile a una condizione particolare di bisogno o di necessità, idonea a operare una selezione tra i nuclei familiari che richiedono la provvidenza. Inoltre, per una famiglia in cui sia presente un minore disabile grave, la scelta di risiedere in un certo territorio assume un valore diverso e peculiare rispetto ad altri nuclei familiari, per cui imporre la maturazione di un certo periodo di residenza protratta si palesa discriminatoria, potendo la selezione così operata portare ad escludere soggetti altrettanto, se non più, esposti alle condizioni di bisogno e di disagio. Infine, l’eliminazione, da parte della medesima Regione Toscana, di tale requisito per i periodi successivi al 2021 ulteriormente avvalora, anche dal punto di vista delle risorse impiegabili, il difetto di correlazione tra il censurato criterio selettivo e la natura e le finalità del contributo).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, lettera b), della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), nella parte in cui prevede, tra i requisiti per la concessione del contributo di cui al comma 1 dello stesso articolo, quello per cui «sia il genitore sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo, in strutture non occupate abusivamente, da almeno ventiquattro mesi antecedenti la data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo», anziché quello per cui sia il genitore che il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in strutture non occupate abusivamente, al momento della presentazione della domanda.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze