Corte costituzionale
Sentenza n. 40/2024
Corte cost., sent. 11 marzo 2024, n. 40
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 40/2024
- Data di deposito
- 11 marzo 2024
- Data di decisione
- 6 febbraio 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marco D'Alberti
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:40
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 1, lett. i), decreto legislativo n. 199 del 12 maggio 1995
Parametri
Massime
Massima n. 46036
Lo status militare esige il rispetto di severi codici di rettitudine e onestà che si riflettono anche nei requisiti soggettivi necessari per acquistarlo. (Precedente: S. 268/2016 - mass. 39188).
Massima n. 46037
La violazione del principio di eguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso. (Precedenti: S. 108/2023; S. 270/2022 - mass. 45186; S. 172/2021 - mass. 44075).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 6, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 199 del 1995, limitatamente alle parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,». La disposizione censurata dal Consiglio di Stato, sez. seconda, nel disciplinare i requisiti per l’ammissione al concorso che consente di partecipare al corso per la promozione a finanziere, prevede quale causa di esclusione dall’arruolamento anche «la guida in stato di ebbrezza costituente reato». È evidente l’irragionevolezza della diversità di trattamento rispetto alla disciplina dell’accesso alle altre Forze di polizia, diverse dal Corpo della Guardia di finanza, per le quali la guida in stato di ebbrezza costituente reato non opera come causa automatica di esclusione, ma deve essere valutata dall’amministrazione, caso per caso, quale elemento utile ad accertare il requisito dell’incensurabilità della condotta. Non sussistono, infatti, apprezzabili diversità tra la situazione di colui che aspira a far parte del Corpo della Guardia di finanza e quella di chi intende accedere alle altre Forze di polizia; né il più severo trattamento può giustificarsi per il fatto che il primo è una Forza di polizia a ordinamento militare, data la totale omogeneità con il reclutamento nell’Arma dei carabinieri ove, tuttavia, al candidato incorso nella stessa condotta, si applica la non automaticità dell’esclusione; né, infine, tale giustificazione può rinvenirsi nello specifico rilievo della condotta in relazione alle peculiarità funzionali del Corpo in esame, dal momento che la prevenzione e l’accertamento della guida in stato di ebbrezza costituente reato non rientrano tra le sue funzioni, spettando, invece, prevalentemente alla Polizia di Stato).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), limitatamente alle parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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