Corte costituzionale

Sentenza n. 40/2024

Corte cost., sent. 11 marzo 2024, n. 40

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
40/2024
Data di deposito
11 marzo 2024
Data di decisione
6 febbraio 2024
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marco D'Alberti
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:40

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 1, lett. i), decreto legislativo n. 199 del 12 maggio 1995

Parametri

Massime

Massima n. 46036

Lo status militare esige il rispetto di severi codici di rettitudine e onestà che si riflettono anche nei requisiti soggettivi necessari per acquistarlo. (Precedente: S. 268/2016 - mass. 39188).

Massima n. 46037

La violazione del principio di eguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso. (Precedenti: S. 108/2023; S. 270/2022 - mass. 45186; S. 172/2021 - mass. 44075).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 6, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 199 del 1995, limitatamente alle parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,». La disposizione censurata dal Consiglio di Stato, sez. seconda, nel disciplinare i requisiti per l’ammissione al concorso che consente di partecipare al corso per la promozione a finanziere, prevede quale causa di esclusione dall’arruolamento anche «la guida in stato di ebbrezza costituente reato». È evidente l’irragionevolezza della diversità di trattamento rispetto alla disciplina dell’accesso alle altre Forze di polizia, diverse dal Corpo della Guardia di finanza, per le quali la guida in stato di ebbrezza costituente reato non opera come causa automatica di esclusione, ma deve essere valutata dall’amministrazione, caso per caso, quale elemento utile ad accertare il requisito dell’incensurabilità della condotta. Non sussistono, infatti, apprezzabili diversità tra la situazione di colui che aspira a far parte del Corpo della Guardia di finanza e quella di chi intende accedere alle altre Forze di polizia; né il più severo trattamento può giustificarsi per il fatto che il primo è una Forza di polizia a ordinamento militare, data la totale omogeneità con il reclutamento nell’Arma dei carabinieri ove, tuttavia, al candidato incorso nella stessa condotta, si applica la non automaticità dell’esclusione; né, infine, tale giustificazione può rinvenirsi nello specifico rilievo della condotta in relazione alle peculiarità funzionali del Corpo in esame, dal momento che la prevenzione e l’accertamento della guida in stato di ebbrezza costituente reato non rientrano tra le sue funzioni, spettando, invece, prevalentemente alla Polizia di Stato).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), limitatamente alle parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Marco D'ALBERTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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