Corte costituzionale
Sentenza n. 38/2024
Corte cost., sent. 8 marzo 2024, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 38/2024
- Data di deposito
- 8 marzo 2024
- Data di decisione
- 24 gennaio 2024
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonella Sciarrone Alibrandi
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:38
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 5, legge n. 223 del 23 luglio 1991
Parametri
Massime
Massima n. 46053
La configurabilità di un diritto vivente è condizionata dalla reiterazione e conseguente stabilità dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità: solo il consolidamento della ricostruzione offerta da quest’ultima permette, infatti, di ritenere certo che la norma desunta da una determinata disposizione, per l’uso ripetuto nel tempo e il grado di consenso raccolto, sia qualificabile ormai come tale. Compete a questa Corte, tuttavia, soprattutto in mancanza di un arresto nomofilattico delle Sezioni unite, «verificare se decisioni, pur rese dalla Corte di cassazione, possano o meno ritenersi espressive di quella consolidata interpretazione della legge che rende la norma, che ne è stata ritratta, vero e proprio “diritto vivente” nell’ambito e ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, atteso che la “vivenza” della norma costituisce una vicenda per definizione aperta». (Precedenti: S. 202/2023 - mass. 45816; S. 54/2023 - mass. 45420).Sussiste un diritto vivente al cospetto dell’interpretazione di una disposizione affermatasi in seguito all’abbandono di un determinato approccio interpretativo già in precedenza contrastato e attestatasi, all’attualità, in termini di stabilità, uniformità e continuità su un’unica lettura, secondo una tendenza ormai uniforme da molti anni. (Precedenti: S. 266/2006 - mass. 30580; S. 225/1984; O. 128/1988 - mass. 10323).Di fronte a un solido diritto vivente il giudice a quo, pur rimanendo libero di non uniformarvisi e di proporre una sua diversa ricostruzione, può altresì legittimamente esercitare la facoltà alternativa di assumere l’interpretazione censurata in termini di diritto vivente e, su tale presupposto, richiederne il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali evocati. Egli non può, quindi, essere censurato per avere omesso di seguire altra interpretazione, più aderente ai parametri stessi – sussistendo tale onere solo in assenza di un contrario diritto vivente –, poiché la norma vive ormai nell’ordinamento in modo così tenace da essere difficilmente ipotizzabile una modifica del sistema senza l’intervento del legislatore o di questa stessa Corte. (Precedenti: S. 243/2022 - mass. 45155; S. 180/2021 - mass. 44153; S. 95/2020 - mass. 42968; S. 141/2019 - mass. 41816).
Massima n. 46054
Sono dichiarate inammissibili, per eccessiva genericità, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 41, primo comma, Cost., dell’art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, ai sensi del quale i lavoratori in mobilità che intraprendano un’attività autonoma o per associarsi in cooperativa possono ottenere la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, con esclusione di quella rateale. Le argomentazioni addotte dal rimettente a sostegno delle censure si rivelano del tutto apodittiche e assertive, riducendosi a una sostanziale riproposizione in termini solo formalmente diversi degli enunciati contenuti nei precetti costituzionali evocati, in assenza di adeguata spiegazione in ordine alle ragioni dell’asserita violazione. (Precedenti: S. 186/2023 - mass. 45780; S. 32/2023 - mass. 45351; S. 136/2022 - mass. 44793).
Massima n. 46055
Il diritto alla percezione dell’indennità di mobilità rappresenta soltanto una tra le molteplici conseguenze dello status che i lavoratori acquisiscono con l’iscrizione nelle relative liste. In tale momento, infatti, si radica un complesso di rapporti interconnessi, dei quali quello avente ad oggetto l’erogazione dell’indennità di mobilità costituisce il principale, ma non l’unico. (Precedenti: S. 6/1999 - mass. 24436; S. 402/1996 - mass. 22983; S. 413/1995 - mass. 22657).L’indennità di mobilità erogata in forma rateale rientra nel più ampio genus delle assicurazioni sociali contro la disoccupazione e, in particolare, nell’ambito dei c.d. “ammortizzatori sociali”, essendo finalizzata a favorire il ricollocamento del lavoratore in altre imprese in conseguenza di una crisi irreversibile del datore di lavoro. Tale indennità, quindi, deve considerarsi un vero e proprio trattamento di disoccupazione, rispondendo all’esigenza di provvedere ai bisogni dei lavoratori, dipendenti da imprese rientranti nel campo di applicazione dell’intervento straordinario di integrazione salariale, i quali provengano da un esubero e non possano perciò mantenere il posto di lavoro. (Precedenti: S. 215/2014 - mass. 38103; S. 234/2011 - mass. 35785; S. 184/2000 - mass. 25409; O. 18/2007 - mass. 30972).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, sollevate dal Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost., ai sensi del quale, nell’interpretazione del diritto vivente, i lavoratori in mobilità che intraprendano un’attività autonoma o per associarsi in cooperativa possono ottenere la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, con esclusione di quella rateale. Quanto all’incentivo all’autoimprenditorialità, si tratta di una sorta di finanziamento destinato a uno scopo, quello dell’investimento in un’attività autonoma o di impresa, per far fronte alle spese iniziali dell’attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in proprio, così fuoriuscendo dal mercato del lavoro dipendente. In questa prospettiva, lungi dal rivestire un carattere neutro, le modalità di erogazione dell’indennità, volte a incentivare l’autoimprenditorialità, sono state non irragionevolmente modellate dal legislatore. È, infatti, solo la forma dell’anticipazione una tantum, cui di necessità si accompagna la cancellazione dalle liste, a consentire l’immediata decongestione del settore del lavoro dipendente nonché la riduzione degli oneri economici in capo all’ente previdenziale, anche in un’ottica di razionalizzazione dell’impiego delle risorse economiche pubbliche. La soluzione adottata dal diritto vivente – che circoscrive la compatibilità dell’indennità di mobilità con lo svolgimento di attività autonoma alla sola ipotesi in cui la corresponsione della prima sia chiesta in forma anticipata e una tantum – appare quindi coerente con l’obiettivo che il legislatore, nell’esercizio della sua ampia discrezionalità in materia, ha inteso perseguire, ossia la riduzione del numero degli iscritti alla lista di mobilità e degli oneri economici gravanti sull’intero sistema degli ammortizzatori sociali. Una volta intrapreso un lavoro autonomo, risulta, infatti, ingiustificata la permanenza dell’iscrizione nelle liste, dalla quale conseguono, oltre alla percezione rateale dell’indennità, numerosi altri vantaggi – come la contribuzione figurativa, nonché le preferenze e le riserve nelle assunzioni –, la cui permanenza certo non riduce la pressione esercitata sul settore del lavoro dipendente. La differente funzione svolta dall’anticipazione una tantum dell’indennità di mobilità rispetto alla sua erogazione rateale giustifica appieno anche il differente trattamento riservato all’iscritto alle liste di mobilità che presenti domanda di anticipazione del trattamento, rispetto a chi, pur avendo intrapreso un lavoro autonomo, non abbia adempiuto a tale onere. Le differenti rationes che caratterizzano le due forme di erogazione, cui corrispondono finalità altrettanto diverse ed entrambe legittimamente perseguite dal legislatore, rendono dunque non assimilabili le situazioni poste a confronto. La stessa conclusione si impone con riferimento alla posizione dei lavoratori che già svolgevano attività autonoma prima dell’iscrizione nelle liste di mobilità). (Precedenti: S. 194/2021 - mass. 44216).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevate, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 41, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, sollevate, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2024
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Testo integrale
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