Corte costituzionale

Sentenza n. 37/2024

Corte cost., sent. 7 marzo 2024, n. 37

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
37/2024
Data di deposito
7 marzo 2024
Data di decisione
7 febbraio 2024
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:37

Parametri

Massime

Massima n. 46022

Il giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione è configurato in termini di giudizio tra parti contrapposte e il carattere perentorio del termine di costituzione delle parti è connaturato al sistema di giustizia costituzionale, poiché preordinato ad assicurare il principio di parità, in funzione del rispetto del contraddittorio, e l’ordinato svolgimento del giudizio stesso, tale da garantire tempi certi di definizione; pertanto, la parte resistente [se non costituita nei termini] non può partecipare all’udienza pubblica per controdedurre oralmente e rassegnare le sue conclusioni.Come per i giudizi in via incidentale deve essere riconosciuta la natura perentoria dei termini di costituzione anche nei giudizi per conflitto di attribuzione; sul piano testuale, tale soluzione va rinvenuta nel rinvio dell’art. 31 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale al menzionato art. 3 e nel raccordo tra il comma 4 dell’art. 26 e il precedente comma 3, che espressamente definisce perentorio il termine per il deposito del ricorso dopo la sua notificazione. (Precedenti: S. 222/2018 – mass. 40933; S. 75 del 2012 – mass. 36192; S. 257/2007; S. 190/2006 – mass. 30397; S. 108/2006 – mass. 30263; O. 63/2003 – mass. 27582; O. 430/2002 – mass. 27383; O. 394/2001 – mass. 26663).L’istituto della riammissione in termini per errore scusabile, prevista dall’art. 37 del codice del processo amministrativo, è di stretta interpretazione e ha carattere eccezionale, sicché potrebbe essere utilizzato, in forza del rinvio di cui all’art. 22 della legge n. 87 del 1953, anche nei giudizi di fronte alla Corte costituzionale solo in casi di oggettiva, univoca, evidente e assoluta impossibilità al rispetto del termine (ovvero per ragioni assolutamente non ascrivibili a condotte omissive delle parti, ma semmai dovute a profili di forza maggiore), la cui prova della ricorrenza incombe su chi intende valersene.(Nel caso di specie, è ribadita l’inammissibilità della costituzione in giudizio, già dichiarata con ordinanza dibattimentale letta all’udienza del 7 febbraio 2024, del Senato della Repubblica del giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Catania, sez. quarta pen., in composizione monocratica, nei confronti dello stesso Senato in riferimento alla deliberazione del 16 febbraio 2022, doc. IV-quater, n. 4, con cui ha affermato che quanto pubblicato dal senatore Mario Michele Giarrusso sulla propria pagina Facebook, in data 30 ottobre 2017 e 21 gennaio 2018, sia riconducibile alla garanzia di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, Cost. La costituzione è tardiva, in quanto l’atto di costituzione è stato depositato in data 6 febbraio 2024, anziché entro il 4 ottobre 2023, e quindi oltre il termine previsto dall’art. 26, comma 4, delle Norme integrative. Né può farsi ricorso – come richiesto dal Senato – alla riammissione in termini per errore scusabile, dal momento che la richiesta ricorrenza di un’oggettiva, univoca, evidente e assoluta impossibilità, la cui prova incomberebbe su lui stesso, non è stata neppure allegata).

Massima n. 46023

Per ravvisare un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l’espletamento delle sue funzioni – al quale è subordinata la prerogativa dell'insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, Cost. – è necessario che le stesse possano essere riconosciute come espressione dell’esercizio di attività parlamentare, vale a dire che assumano carattere divulgativo di quanto riconducibile a quest’ultima. (Precedenti: S. 241/2022 – mass. 45185; S. 59/2018 – mass. 39945; S. 144/2015 – mass. 38478; S. 265/2014 – mass. 38180; S. 221/2014 – mass. 38113; S. 55/2014 – mass. 37788; S. 81/2011 – mass. 35479; S. 420/2008 – mass. 33051; S. 11/2000 – mass. 25128; S. 10/2000 – mass. 25126).Per la configurabilità del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l’espletamento delle sue funzioni – al quale è subordinata la prerogativa dell’insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, Cost. è necessario il concorso di due requisiti: a) un legame di ordine temporale fra l’attività parlamentare e l’attività esterna, tale che questa venga ad assumere una finalità divulgativa della prima; b) una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni, al di là delle formule letterali usate, non essendo sufficiente né un semplice collegamento tematico o una corrispondenza contenutistica parziale, né un mero “contesto politico” entro cui le dichiarazioni extra moenia possano collocarsi, né, infine, il riferimento alla generica attività parlamentare o l’inerenza a temi di rilievo generale, seppur dibattuti in Parlamento in questo senso. (Precedenti citati: S. 144/2015 – mass. 38478; S. 55/2014 – mass. 37788; S. 305/2013 – mass. 37539; S. 205/2012 – mass. 36563; S. 334 /2011 – mass. 36005; S. 333/2011 – mass. 36002; S. 98/2011 – mass. 35512).(Nel caso di specie, è dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni del senatore Mario Michele Giarrusso, riferibili all’imputazione di cui all’art. 595, commi primo e terzo, cod. pen., a seguito di querela presentata da D. B., per le quali pende procedimento penale dinanzi al Tribunale di Catania, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.; ed è pertanto annullata la deliberazione di insindacabilità adottata nella seduta del 16 febbraio 2022, doc. IV-quater, n. 4. Difetta, infatti, il nesso funzionale tra le dichiarazioni del senatore Giarrusso contenute nei post pubblicati sulla propria pagina Facebook e le opinioni espresse negli atti parlamentari indicati nella citata deliberazione, avendo formulato in essi osservazioni nei confronti di D. B., invece mai menzionata in tali atti; nemmeno si rinviene un nesso funzionale con l’attività parlamentare svolta dal senatore Giarrusso quale membro della Commissione parlamentare antimafia, della Commissione giustizia e della stessa Giunta delle elezioni, avendo tale attività ad oggetto il tema delle infiltrazioni mafiose negli enti locali, mentre nelle espressioni rivolte a D. B. non emerge alcun riferimento a tale tematica).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che le condotte contestate al senatore Mario Michele Giarrusso ai sensi dell'art. 595, commi primo e terzo, del codice penale a seguito di querela presentata da D. B., per le quali pende procedimento penale dinanzi al Tribunale ordinario di Catania, sezione quarta penale, in composizione monocratica, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

2) annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 febbraio 2022 (doc. IV-quater, n. 4), nella parte in cui si riferisce alle condotte del senatore Mario Michele Giarrusso contestate dal Tribunale ordinario di Catania ai sensi dell'art. 595, commi primo e terzo, cod. pen.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Allegato:

ordinanza letta all'udienza del 7 febbraio 2024

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al conflitto di attribuzione in oggetto;

vista l'ordinanza di questa Corte n. 175 del 21 giugno 2023, depositata in cancelleria il successivo 27 luglio e notificata al Senato della Repubblica il 14 settembre 2023 con la quale il conflitto è stato dichiarato ammissibile.

Ritenuto che il Senato della Repubblica ha depositato atto di costituzione in data 6 febbraio 2024;

rilevato che la predetta costituzione è avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 26, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

considerato che tale termine ha carattere perentorio anche al fine di garantire l'effettività del contradditorio;

considerato che nella specie non sussistono le condizioni per la remissione in termini;

considerato che, pertanto, la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica deve essere dichiarata non ammissibile, in quanto tardiva.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non ammissibile la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica.

F.to: Augusto Antonio Barbera

Testo integrale

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