Corte costituzionale
Sentenza n. 36/2024
Corte cost., sent. 7 marzo 2024, n. 36
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 36/2024
- Data di deposito
- 7 marzo 2024
- Data di decisione
- 7 febbraio 2024
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giovanni Pitruzzella
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:36
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 4, legge della Regione Calabria n. 37 del 7 agosto 2023
Parametri
Massime
Massima n. 46051
La tutela della concorrenza non si declina soltanto come contrasto agli atti e ai comportamenti delle imprese che incidano negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati, ma investe anche la promozione della competizione tra le imprese. Tale promozione, che giustifica l’incidenza della normativa statale sulle materie di competenza regionale, si realizza, in primo luogo, mediante l’eliminazione di limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale. Alla promozione della concorrenza cooperano anche le procedure concorsuali di garanzia, dirette ad assicurare la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici alcun punto di equilibrio tra il libero esercizio delle attività economiche e gli interessi pubblici coinvolti dalla dinamica competitiva del mercato. (Precedenti: S. 56/2020 - mass. 42162; S. 265/2016 - mass. 39278; S. 30/2016 - mass. 38728).Il carattere finalistico della tutela costituzionale della concorrenza impone che la normativa statale sia conforme allo scopo che la Costituzione prescrive come compito primario dello Stato nelle più disparate espressioni della vita economica, e che, in un’accezione non meramente statica e conservativa, si estrinseca, in via prioritaria, nell’ampliamento dell’area di libera scelta sia dei cittadini, sia delle imprese. (Precedente: S. 430/2007 - mass. 31953).
Massima n. 46052
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. dell’art. 2, comma 4, della legge reg. Calabria n. 37 del 2023, che consente ai Comuni, su richiesta dei titolari di licenza del servizio di taxi o dei soggetti di cui all’art. 7, comma 1, lett. b) e c), della legge n. 21 del 1992, di prevedere, in via sperimentale, forme innovative di servizio all’utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni. La disposizione impugnata non annovera, tra i suoi destinatari, coloro che esercitano il servizio di NCC, in quanto il richiamato art. 7 si riferisce ai titolari di licenza per il servizio di taxi, che svolgano l’attività in forma individuale o associati in cooperative di produzione e lavoro o in cooperative di servizi (art. 7, comma 1, lett. b) o in consorzi tra imprese artigiane e in tutte le altre forme previste dalla legge (art. 7, comma 1, lett. c). Essa dunque, nelle sue linee essenziali, ricalca la normativa statale e ne specifica le indicazioni, collocandosi nell’alveo della competenza regionale residuale nella materia del trasporto pubblico locale. La premessa interpretativa che sorregge il ricorso non si rivela fondata neppure con riferimento al supposto divieto di svolgere i servizi innovativi nel settore di NCC: non solo tali divieti devono essere sanciti in termini espliciti, tanto più quando investono punti qualificanti dell’assetto normativo e limitano la libertà garantita dall’art. 41 Cost., ma la finalità di attuare il principio comunitario di libera concorrenza in un peculiare settore, contraddistinto da una marcata connotazione pubblicistica e perciò bisognoso di regole dettagliate, non può comportare alcun sacrificio della libertà dell’iniziativa economica privata in relazione all’attività di NCC. Si deve escludere, pertanto, che la diversa configurazione dei servizi pubblici non di linea si rifletta nell’erogazione dei servizi innovativi, tanto da precluderla nell’attività di NCC. I divieti e gli obblighi posti in capo alle imprese autorizzate al servizio di NCC, infatti, per essere legittimi devono essere funzionali alla tutela di uno specifico interesse pubblico, adeguati e proporzionati rispetto allo scopo da perseguire; mentre, nel caso di specie, non si ravvisa alcuna finalità di interesse generale che possa giustificare il divieto di erogare servizi innovativi. Al contrario, la possibilità per le imprese di NCC di erogare tali servizi, riconosciuta anche alle imprese autorizzate al servizio di taxi, amplia la libertà di scelta del consumatore e accresce il grado di effettività della libertà di circolazione (art. 16 Cost.), condizione per l’esercizio di altri diritti, concernenti le sfere più diverse, dal lavoro, allo studio, alla cultura, allo svago, al turismo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 37, recante «Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea», promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Giovanni PITRUZZELLA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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