Corte costituzionale

Sentenza n. 212/2024

Corte cost., sent. 23 dicembre 2024, n. 212

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
212/2024
Data di deposito
23 dicembre 2024
Data di decisione
25 novembre 2024
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo Buscema
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:212

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 46602

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 635, secondo comma, cod. pen., censurato nella parte in cui prevede, per il reato di danneggiamento delle cose ivi elencate, la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, anziché quella della reclusione da sei mesi a due anni. Da un raffronto della disposizione censurata con la norma indicata quale tertium comparationis – l’art. 424, primo comma, cod. pen. (danneggiamento seguito dal pericolo di incendio) –, emergono profili di evidente eterogeneità, tanto sul piano della struttura, quanto su quello dei beni giuridici tutelati: mentre la prima presuppone che la condotta abbia prodotto un danno effettivo all’integrità o alla funzionalità della cosa mobile o immobile altrui, la seconda correla la punibilità della condotta, finalizzata a danneggiare la cosa propria o altrui attraverso il fuoco, all’insorgere di un pericolo di incendio; quanto al bene oggetto della condotta, l’art. 635 cod. pen., richiede che della cosa distrutta, deteriorata o resa inservibile, sia titolare un terzo, mentre l’art. 424 cod. pen. contempla espressamente anche l’ipotesi in cui il fuoco sia stato appiccato a una cosa di proprietà dello stesso soggetto agente; a livello soggettivo, inoltre, mentre l’art. 424 cod. pen. è una norma connotata dal dolo specifico, il reato di cui all'art. 635 cod. pen. è integrato da quello generico; quanto al bene giuridico tutelato, infine, l’art. 424 cod. pen. tutela l’incolumità pubblica, mentre l’art. 635 cod. pen. salvaguarda il patrimonio. Non è dunque ravvisabile la denunciata violazione del principio di eguaglianza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 635, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 2024.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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