Corte costituzionale
Sentenza n. 202/2024
Corte cost., sent. 17 dicembre 2024, n. 202
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 202/2024
- Data di deposito
- 17 dicembre 2024
- Data di decisione
- 26 novembre 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marco D'Alberti
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:202
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, lett. a), legge della Regione Puglia n. 16 del 9 aprile 2024
- art. 2, comma 1, lett. b), legge della Regione Puglia n. 16 del 9 aprile 2024
Parametri
Massime
Massima n. 46460
Nei giudizi in via principale il ricorrente ha l’onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa. (Precedenti: S. 142/2024 - mass. 46257; S. 155/2023 - mass.45751; S. 125/2023 - mass.45698; S. 80/2023 - mass. 45482; S. 265/2022 - mass. 45264; S. 259/2022 - mass. 45171; S. 135/2022 - mass. 44991).(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. in relazione alla materia «coordinamento della finanza pubblica», dell’art. 2, comma 1, lettere a e b, della legge reg. Puglia n. 16 del 2024, nella parte in cui attribuiscono all’AreSS le procedure per il reclutamento e la gestione del personale del SSR, il rilascio e la revoca di pareri di compatibilità con il fabbisogno sanitario regionale e di autorizzazioni all’esercizio e accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, compreso il mantenimento in caso di trasformazioni o trasferimenti di titolarità o di sede, nonché compiti di supporto all’elaborazione di strategie regionali per accrescere l’efficienza e l’efficacia comunicativa in materia di sanità. Il ricorrente si limita ad affermare che l’attribuzione all’AReSS di nuove competenze potrebbe produrre un impatto sul bilancio regionale incompatibile con i vincoli posti alla Regione Puglia dal programma operativo di prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, senza offrire argomenti a sostegno di tale assunto, da cui si possa desumere che le disposizioni impugnate introducono prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste per il raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza, oppure che dall’applicazione delle medesime disposizioni, aventi carattere organizzativo, derivano spese ulteriori rispetto a quelle destinate all’adeguato finanziamento delle prestazioni sanitarie essenziali da parte della Regione).
Massima n. 46461
L’organizzazione sanitaria – e, al suo interno, il reclutamento del personale del SSR, compresa la dirigenza medica e le professioni sanitarie – è parte integrante della materia «tutela della salute», in ragione della sua idoneità a incidere sulla salute dei cittadini, costituendo la cornice funzionale e operativa che garantisce la qualità e l’adeguatezza delle prestazioni erogate. (Precedenti: S. 9/2022 - mass. 44493; S. 207/2010; S. 181/2006 - mass. 30378-30381-30383).Il legislatore statale, con il d.lgs. n. 502 del 1992, ha inteso riconoscere alle aziende unità sanitarie locali una piena sfera decisionale in materia di reclutamento e di gestione del personale, come è indispensabile che sia per qualunque struttura aziendale privata o pubblica. I commi 1 e 1-bis dell’art. 3 del menzionato decreto, che assegnano alle unità sanitarie locali il compito di assicurare i livelli essenziali di assistenza sanitaria e le costituiscono in aziende dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale, costituiscono norme di principio da cui deriva l’autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica delle aziende sanitarie, sulla cui base esse provvedono a organizzare l’assistenza sanitaria nel proprio ambito territoriale e ad erogarla attraverso strutture pubbliche o private accreditate. Tale quadro normativo esprime di per sé il principio fondamentale che riserva alle aziende sanitarie la gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale.(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2024, laddove, con la lett. b, ha aggiunto all’art. 3 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017 i commi 2-bis, limitatamente alla lett. a, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies, nella parte in cui attribuiscono integralmente il reclutamento e la gestione dei dirigenti medici e delle professioni sanitarie, nonché la ricognizione del personale in servizio, a un ente diverso dalle aziende sanitarie, quale è l’AReSS, ente di supporto tecnico-amministrativo del dipartimento regionale della salute. Le disposizioni regionali impugnate contrastano con il principio fondamentale relativo all’autonomia delle unità sanitarie locali in tema di reclutamento e gestione del personale, di cui ai commi 1 e 1-bis dell’art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992, così violando l’art. 117, terzo comma, Cost. Da un lato, infatti, prescindono totalmente da idonee forme di coordinamento con le aziende sanitarie e con i loro organi di vertice, finendo per concentrare nelle mani della predetta agenzia anche scelte particolarmente delicate e puntuali, concernenti la selezione del personale e l’attribuzione della sede di lavoro e delle mansioni. Dall’altro lato, concedono alla Giunta regionale la mera facoltà, anziché l’obbligo, di attribuire le suddette competenze a una delle aziende sanitarie del territorio regionale, così rendendo soltanto eventuale e ipotetico il venir meno del loro trasferimento all’AReSS).
Massima n. 46462
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. in relazione alla materia «tutela della salute», dell’art. 2, comma 1, lett. a), della legge reg. Puglia n. 16 del 2024, che ha aggiunto all’art. 2 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017 il comma 5-bis, nella parte in cui ha stabilito che l’agenzia regionale AReSS opera come ente di supporto tecnico-amministrativo per il Dipartimento Promozione salute e del benessere animale della Regione. Una volta dichiarate costituzionalmente illegittime le disposizioni che violano i principi fondamentali nella materia «tutela della salute», l’impugnata disposizione resta priva di autonoma efficacia lesiva, che non è individuabile di per sé nell’espletamento dell’attività di supporto tecnico-amministrativo, e non comporta l’esercizio di compiti gestionali riservati alle aziende sanitare. Né la lesione della potestà legislativa statale deriva dal collegamento – disposto dal nuovo comma 2-bis dell’art. 3, della legge reg. Puglia n. 29 del 2017 – alle ulteriori competenze dell’AReSS: la lesione deriva esclusivamente dalle singole disposizioni regionali dichiarate costituzionalmente illegittime dalla presente pronuncia, in quanto non conformi ai principi fondamentali contenuti nelle norme interposte.
Massima n. 46463
Il regime statale delle autorizzazioni e degli accreditamenti, di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, esprime un principio fondamentale nella materia «tutela della salute», che non attribuisce i compiti in oggetto alle aziende sanitarie, ma alle regioni stesse. (Precedenti: S. 32/2023 - mass. 45352; S. 36/2021 - mass. 43644).L’attività di mero supporto all’elaborazione di strategie regionali per accrescere l’efficienza e l’efficacia comunicativa in materia di sanità non comporta l’esercizio di compiti gestionali riservati alle aziende sanitarie.(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. in relazione alla materia «tutela della salute», dell’art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2024, nella parte in cui, alla lettera b, ha aggiunto all’art. 3 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017 il comma 2-bis, lettere b, c e d, assegnando all’AReSS, da un lato, la gestione dei procedimenti in materia di mantenimento dell’accreditamento a seguito di trasformazione, trasferimento di titolarità, o di sede, di strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e, dall’altro lato, l’ulteriore competenza in materia di supporto all’elaborazione di strategie regionali per accrescere l’efficienza e l’efficacia comunicativa in materia di sanità, di concerto con il Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale della Regione. I compiti previsti dal legislatore statale non spettano alle aziende sanitarie, ma alle regioni stesse; quanto alle disposizioni impugnate, esse si limitano a trasferire dalla Regione Puglia a un ente strumentale regionale la titolarità della competenza a gestire funzioni che non incidono sui profili attinenti allo svolgimento dei monitoraggi e dei controlli sul rispetto degli accordi contrattuali, strumenti diversi dalle autorizzazioni e dagli accreditamenti. Nemmeno l’attività di mero supporto all’elaborazione di migliori strategie comunicative regionali in materia di sanità comporta l’esercizio di compiti gestionali riservati alle aziende sanitarie: attività riconducibile alle originarie finalità già assegnate all’AReSS dall’art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 29 del 2017).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 9 aprile 2024, n. 16, recante «Modifiche alle leggi regionali 11 aprile 2013, n. 10 (Termine di apertura sedi farmaceutiche per il privato esercizio), 24 luglio 2017, n. 29 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la salute e il sociale - A.Re.S.S.) e disposizioni diverse», nella parte in cui, alla lettera b), ha aggiunto all'art. 3 della legge della Regione Puglia 24 luglio 2017, n. 29 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la salute e il sociale - A.Re.S.S.) i commi 2-bis, limitatamente alla lettera a), 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della legge reg. Puglia n. 16 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla materia «coordinamento della finanza pubblica», dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge reg. Puglia n. 16 del 2024, che ha aggiunto all'art. 2 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017 il comma 5-bis, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia «tutela della salute», dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2024, nella parte in cui, alla lettera b), ha aggiunto all'art. 3 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017 il comma 2-bis, lettere b), c) e d), promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia «tutela della salute», dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 2024.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze