Corte costituzionale
Sentenza n. 2/2024
Corte cost., sent. 4 gennaio 2024, n. 2
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 2/2024
- Data di deposito
- 4 gennaio 2024
- Data di decisione
- 6 dicembre 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:2
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 2, lett. a), legge della Regione Lazio n. 27 del 9 luglio 1998
- art. 5, comma 2, lett. b), legge della Regione Lazio n. 27 del 9 luglio 1998
- art. 5, comma 2, lett. c), legge della Regione Lazio n. 27 del 9 luglio 1998
Parametri
- art. 117, comma 2, lett s), Costituzione
- art. 196, comma 1, lett. d), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 196, comma 1, lett. e), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
Massime
Massima n. 45900
La disciplina della gestione dei rifiuti va ascritta alla materia di competenza esclusiva statale di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Pertanto, solo il legislatore nazionale è competente a definire l’organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative anche attraverso l’allocazione di competenze presso enti diversi dai comuni – ai quali esse devono ritenersi generalmente attribuite secondo il criterio espresso dall’art. 118 Cost. – tutte le volte in cui l’esigenza di esercizio unitario della funzione trascenda il relativo ambito territoriale di governo. (Precedenti: S. 50/2023 - mass. 45429; S. 86/2021 - mass. 43800; S. 227/2020 - mass. 42658).Nel sistema delineato dalla riforma costituzionale del 2001, che ha riscritto il Titolo V della Parte II della Costituzione, le funzioni amministrative riconducibili alle materie di cui all’art. 117, secondo comma, Cost. – le quali, sulla base di una valutazione orientata dai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, siano state conferite dallo Stato alla regione – non possono essere da quest’ultima riallocate presso altro ente infraregionale. Si avrebbe, altrimenti, una modifica, mediante atto legislativo regionale, dell’assetto inderogabilmente stabilito, sulla base di una valutazione di congruità rispetto alla dimensione degli interessi implicati, dalla legge nazionale competente per materia, quale, nell’ambito di cui si tratta, il codice dell’ambiente. (Precedente: S. 189/2021 - mass. 44323).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s, Cost. –, a far data dal 29 aprile 2006, l’art. 5, comma 2, lett. a, b e c, quest’ultima limitatamente alle parole «delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettere g ) ed h ), dall’articolo 6, comma 2, lettera c ) e dall’articolo 20, nonché», della legge reg. Lazio n. 27 del 1998. La disposizione censurata dal TAR Lazio, che delega alle province alcune funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti – in particolare, tra le altre: l’approvazione dei progetti degli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione di alcune tipologie, nonché l’approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio; l’autorizzazione relativa alla realizzazione degli impianti e delle varianti di cui alla lettera precedente; l’autorizzazione all’esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, fatte salve alcune eccezioni – reca una delega di funzioni amministrative che la legge statale, per il tramite delle previsioni del cod. ambiente, ex art. 196, comma 1, lett. d ed e, cod. ambiente, demanda alle regioni, nell’esercizio della propria competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, a tutela di ineludibili esigenze di protezione di un bene unitario e di valore primario quale è l’ambiente, che risulterebbero vanificate ove si riconoscesse alla regione la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l’individuazione del livello regionale). (Precedenti: S. 160/2023 - mass. 45697; S.189/2021 - mass. 44326; S. 246/2017 - mass. 41651; S. 641/1987).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale, a far data dal 29 aprile 2006, dell'art. 5, comma 2, lettere a), b) e c), quest'ultima limitatamente alle parole «delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere g) ed h), dall'articolo 6, comma 2, lettera c) e dall'articolo 20, nonché», della legge della Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2023.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 4 gennaio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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