Corte costituzionale

Sentenza n. 194/2024

Corte cost., sent. 5 dicembre 2024, n. 194

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
194/2024
Data di deposito
5 dicembre 2024
Data di decisione
16 ottobre 2024
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Filippo Patroni Griffi
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:194

Parametri

Massime

Massima n. 46454

Ove venga in contestazione tra le Camere e l’autorità giudiziaria l’applicabilità dell’art. 68, primo comma, Cost., la Corte costituzionale è chiamata non a giudicare la validità o la congruità delle motivazioni della deliberazione parlamentare d’insindacabilità, ma a verificare se, nella specie, l’insindacabilità sussista, cioè se l’opinione di cui si discute sia stata espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari, alla luce della nozione di tale esercizio che si desume dalla Costituzione. (Precedenti: S. 11/2000 - mass. 25127; S. 10/2000 - mass. 25123).

Massima n. 46455

La Corte costituzionale non ha il compito di stabilire se le opinioni del parlamentare, al di là delle diverse formule letterali usate, che riflettono l’uso di modalità espressive e comunicative fisiologicamente diverse, anche in considerazione degli strumenti in concreto utilizzati, siano o meno diffamatorie, ma se esse, ancorché rese al di fuori della sede istituzionale, siano collegate ad attività proprie del parlamentare e costituiscano, quindi, espressione della sua funzione, o ne rappresentino il momento di divulgazione all’esterno. (Precedenti: S. 333/2011; S. 379/2003 - mass. 28147; S. 321/2000 - mass. 25592; S. 508/2002 - mass. 27428; S. 320/2000 - mass. 25587).

Massima n. 46456

In ordine alla riconducibilità o meno di opinioni rese extra moenia all’esercizio della funzione parlamentare, sono indici rivelatori dell’esistenza del nesso funzionale la sostanziale corrispondenza con opinioni espresse nell’esercizio di attività parlamentare tipica e la sostanziale contestualità temporale fra tale ultima attività e l’attività esterna. Al ricorrere di queste condizioni, pur nell’ineliminabile diversità degli strumenti e del linguaggio adoperato nell’atto tipico e nella sua diffusione all’opinione pubblica, anche le opinioni espresse fuori dalle sedi delle Camere appaiono destinate a comunicare all’esterno il significato dell’attività compiuta nell’esercizio del mandato – la quale, d’altronde, per sua natura è destinata a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari, nell’interesse della libera dialettica politica che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative. (Precedenti: S. 104/2024 - mass. 46130; S. 218/2023 - mass. 45898; S. 241/2022 - mass. 45185; S. 59/2018 - mass. 39945; S. 144/2015 - mass. 38478; S. 115/2014 - mass. 37914).Sebbene la contestualità temporale e la sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni intra ed extra moenia siano indici rivelatori particolarmente consistenti e qualificati, non è escluso che, in casi particolari, l’art. 68, primo comma, Cost. possa trovare applicazione anche a dichiarazioni rese extra moenia, non necessariamente connesse ad atti parlamentari, ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l’esercizio della funzione parlamentare. (Precedente: S. 133/2018 - mass. 41360).Deve escludersi una rigida applicazione dell’indice del legame temporale in termini di mera divulgazione di un atto, necessariamente esistente e antecedente, che trasformerebbe il requisito del nesso funzionale in una sorta di nesso cronologico che non è idoneo, nella sua rigidità, a qualificare l’esercizio delle funzioni. Ciò che rileva – ai fini della loro riconducibilità alla funzione parlamentare – è che le opinioni extra e intra moenia vengano rese nel medesimo contesto temporale. (Precedenti: S. 133/2018 - mass. 41360; S. 335/2006 - mass. 30709; S. 221/2006; S. 223/2005 - mass. 29440; S. 276/2001 - mass. 26460; S. 10/2000 - mass. 25126).(Nel caso di specie, è dichiarato che spettava al Senato della Repubblica deliberare che le altre dichiarazioni – diverse a quelle per le quali la medesima delibera è stata annullata – rese dal senatore Mario Michele Giarrusso, per le quali pende il procedimento penale davanti al GIP presso il Tribunale di Catania, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Da un lato, sussiste una sostanziale contestualità temporale tra l’interrogazione parlamentare e l’intervista fuori mura, rilasciata appena un giorno prima e in cui l’interrogazione stessa era, peraltro, preannunciata. Dall’altro lato, la sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni intra e buona parte di quelle rese extra moenia rivela la sussistenza di un nesso funzionale con il sindacato ispettivo sull’attività amministrativa, tipico della prerogativa del parlamentare. Anche le affermazioni prive di riscontro nell’interrogazione rientrano nell’esercizio della tipica funzione di indirizzo e controllo sull’operato del Governo attribuita al Parlamento e a ogni suo componente. Nonostante la modalità espressiva particolarmente aspra, il contesto complessivo dell’intervista è in larga parte riconducibile a una valutazione fortemente critica, dura ed energica, dell’operato del Ministro della giustizia per la nomina del capo del DAP, e a interrogativi sull’influenza di legami personali sullo svolgimento delle funzioni affidate. Risultano così coperte da garanzia costituzionale anche le affermazioni circa l’idoneità, le capacità, le competenze, nonché determinate esperienze e correlati “premi” per le condotte tenute dal nominato – secondo un ipotetico schema di “do ut des”: i sospetti avanzati e i gravi fatti cui il senatore allude, pur essendo tutt’altro che neutri per la reputazione del nominato, non sono attestati con certezza quanto alla loro esistenza, essendo espressamente ipotizzato, al contrario, che possano rivelarsi privi di fondamento). (Precedente: S. 193/2024 - mass. 46453).

Massima n. 46457

L’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. tutela e consente dichiarazioni finalizzate al promovimento e alla qualità del dibattito pubblico, non certo al suo scadimento.La funzione parlamentare, per la rilevanza che la Costituzione gli riconosce nell’ordinamento democratico, è funzione pubblica che deve essere adempiuta «con disciplina ed onore» (art. 54 Cost.) e non tollera manifestazioni che, lungi dall’essere volte a dare rappresentazione ai diversi e divergenti interessi riferibili al popolo, non sono improntate al rispetto della dignità dei destinatari della critica. Se questo avviene, viene superato il limite estremo della prerogativa dell’insindacabilità e, con ciò stesso, delle virtualità interpretative astrattamente ascrivibili all’art. 68: la garanzia ivi prevista, infatti, non può mai trasformarsi in un privilegio personale, quale sarebbe una immunità dalla giurisdizione conseguente alla mera “qualità” di parlamentare. (Precedenti: S. 104/2024 - mass. 46130; S. 120/2004).Quando la serietà e la gravità delle affermazioni del parlamentare non sono suffragate da idonei elementi fattuali, che avvalorino l’esistenza o, quantomeno, la plausibilità della circostanza riferita, l’opinione extra moenia perde ogni connessione con la funzione parlamentare e, con essa, la garanzia costituzionale prevista al riguardo.(Nel caso di specie, è dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Mario Michele Giarrusso, per le quali pende procedimento penale davanti al GIP presso il Tribunale di Catania, costituiscono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari – e va conseguentemente annullata, in parte qua, la deliberazione adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 28 giugno 2023, in quanto lesiva delle attribuzioni del GIP. Non possono ritenersi coperte dalla garanzia costituzionale, in particolare, quelle affermazioni del senatore che, nel quadro di una critica circa la nomina del capo del DAP, non si rivelano meramente allusive o dubitative, ma danno per vera – anche per i toni con cui sono espresse e il linguaggio del corpo che le accompagna, quale si desume dal video relativo all’intervista – la circostanza secondo cui l’interessato aveva gestito un “pentito” parente della moglie).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara che non spettava al Senato della Repubblica, nei sensi di cui in motivazione al punto 4.5.5. del Considerato in diritto, deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Mario Michele Giarrusso, per le quali pende il procedimento penale davanti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Catania, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

2) annulla per l'effetto, in parte qua, la deliberazione adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 28 giugno 2023;

3) dichiara che spettava al Senato della Repubblica deliberare che le altre dichiarazioni rese dal senatore Mario Michele Giarrusso, per le quali pende il procedimento penale davanti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Catania, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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