Corte costituzionale
Sentenza n. 187/2024
Corte cost., sent. 28 novembre 2024, n. 187
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 187/2024
- Data di deposito
- 28 novembre 2024
- Data di decisione
- 15 ottobre 2024
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:187
Norme oggetto del giudizio
- art. 35-ter, comma 2, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 3, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 46541
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza a causa della mancata descrizione della fattispecie concreta, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Salerno, prima sez. civile, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 3 della CEDU, dell’art. 35-ter, comma 2, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui determina, in maniera rigida, nella misura di euro 8 al giorno, il risarcimento del danno spettante al detenuto che abbia subito un trattamento carcerario inumano. Il rimettente si limita a denunciare il contrasto della norma censurata con i detti parametri omettendo qualsivoglia riferimento alla fattispecie concreta del giudizio e non dando, pertanto, conto del fatto dell’applicabilità della norma nel processo principale. (Precedente: S. 190/2023 - mass. 45782).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-ter, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Salerno, prima sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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