Corte costituzionale
Sentenza n. 180/2024
Corte cost., sent. 15 novembre 2024, n. 180
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 180/2024
- Data di deposito
- 15 novembre 2024
- Data di decisione
- 15 ottobre 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:180
Norme oggetto del giudizio
- art. 35, comma 5, legge della Regione autonoma Sardegna n. 17 del 22 novembre 2021
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 2, decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012
- legge n. 213 del 7 dicembre 2012
Massime
Massima n. 46415
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica, l’art. 35, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, che disciplina le indennità e i rimborsi spese dei Consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale che non siano consiglieri. La disposizione regionale impugnata dal Governo, che prevede, con efficacia retroattiva (a decorrere dal 2014), la rivalutazione delle indennità e dei rimborsi spese indicati, contrasta con le disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa pubblica, in particolare con l’art. 2 del d.l. n. 174 del 2012, come conv., – che prevede un tetto massimo, affidando alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano l’individuazione della regione più virtuosa quale termine di relazione per fissare la misura massima dell’indennità e del numero dei consiglieri – espressione di una scelta di fondo diretta a connotare la disciplina settoriale degli incarichi conferiti ai titolari delle cariche elettive e a ridurre gli oneri della finanza pubblica. (Precedenti: S. 107/2016 - mass. 38863; S. 23/2014 - mass. 37636; S. 236/2013 - mass. 37370; S. 182/2011 - mass. 35680).
Massima n. 46416
Il legislatore statale può discostarsi dal modello consensualistico nella determinazione delle modalità del concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica, fermo restando il necessario rispetto della sovraordinata fonte statutaria, e pertanto i vincoli di finanza pubblica previsti dalla legislazione statale si applicano, di regola, anche ai soggetti ad autonomia speciale, poiché funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e a garantire l’unità economica della Repubblica, dato che la finanza delle Regioni a statuto speciale è parte della finanza pubblica. (Precedenti: S. 231/2017 - mass. 41851; S. 23/2014 - mass. 37635; S. 54/2014 - mass. 37786; S. 229/2011 - mass. 35775; S. 169/2007 - mass. 31307; S. 82/2007 - mass. 31102; S. 417/2005 - mass. 29945; S. 353/2004 - mass. 28862; S. 36/2004 - mass. 28277).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, comma 5, della legge della Regione Sardegna 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2024
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze