Corte costituzionale

Sentenza n. 172/2024

Corte cost., sent. 31 ottobre 2024, n. 172

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
172/2024
Data di deposito
31 ottobre 2024
Data di decisione
15 ottobre 2024
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:172

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana n. 6 del 5 luglio 2023

Parametri

Massime

Massima n. 46394

Quando le norme censurate costituiscono il fondamento di provvedimenti amministrativi impugnati innanzi al giudice amministrativo, lo ius superveniens non impone la restituzione degli atti al rimettente, poiché è ininfluente nel giudizio a quo, ove si discute della legittimità di provvedimenti amministrativi da valutare in base al principio tempus regit actum, e dunque con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro adozione. (Precedenti: S. 227/2021 - mass. 44391; S. 170/2019 - mass. 40707; S. 7/2019 - mass. 40304; S. 240/2018 - mass. 40598; S. 245/2016 - mass. 39111).(Nel caso di specie, non vanno restituiti gli atti al giudice rimettente perché rivaluti la rilevanza delle questioni aventi ad oggetto la legge reg. Siciliana n. 6 del 2023, che differisce ulteriormente le elezioni dei Presidenti dei liberi consorzi comunali e dei consigli metropolitani siciliani, e che è alla base del decreto del Presidente della Regione Siciliana impugnato nel giudizio a quo, perché la citata legge regionale è stata poi abrogata. È evidente che la legittimità del decreto impugnato dovrà essere valutata, nel giudizio a quo, sulla base della legge vigente al momento della sua adozione, senza che rilevi la sua successiva abrogazione).

Massima n. 46395

È dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 5 e 114 Cost., la legge reg. Siciliana n. 6 del 2023, che differisce ulteriormente le elezioni dei Presidenti dei liberi consorzi comunali e dei Consigli metropolitani a una data fissata con d.P.reg. Siciliana e contestualmente proroga al 31 dicembre 2024 il termine della gestione commissariale delle funzioni dei Presidenti dei liberi consorzi comunali. La disposizione censurata dal TAR Sicilia, sez. prima – che ha riguardato il solo art. 1, per cui il seguente, relativo all’entrata in vigore, resta privo di autonoma portata normativa, e al quale pertanto deve estendersi la declaratoria di illegittimità costituzionale – segue ad altri sedici precedenti rinvii delle elezioni degli enti di area vasta siciliana. In tal modo, l’assetto istituzionale di tali enti è rimasto sostanzialmente inattuato, in contrasto con i parametri evocati, che impongono l’istituzione dei liberi consorzi comunali (enti che tengono luogo, nella Regione, delle soppresse circoscrizioni provinciali) e delle città metropolitane. L’ulteriore rinvio delle elezioni, nelle more dell’approvazione della legge nazionale di riforma degli enti di area vasta, ha aggiunto un ennesimo anello alla catena di rinvii, frapponendo un perdurante ostacolo alla costituzione degli organi elettivi dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane e prorogando contestualmente il commissariamento delle funzioni dei Presidenti dei liberi consorzi. Né la declaratoria di illegittimità costituzionale sortisce l’effetto di impedire lo svolgimento nel breve termine delle elezioni degli organi degli enti di area vasta siciliani; ciò in quanto, medio tempore, il legislatore regionale ha nuovamente regolato la materia con la legge reg. Siciliana n. 24 del 2024, prevedendo che le elezioni siano effettivamente indette per il giorno 15 dicembre 2024. (Precedenti: S. 136/2023 - mass. 45624; S. 168/2018 - mass. 40129).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana 5 luglio 2023, n. 6 (Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Allegato:

ordinanza letta all'udienza del 15 ottobre 2024

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Siciliana 5 luglio 2023, n. 6 (Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione prima, con ordinanza del 14 febbraio 2024 (reg. ord. n. 51 del 2024).

Rilevato che, con atto depositato l'8 aprile 2024, nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto F.M. D.

Considerato che F.M. D. ha dedotto di essere intervenuto nel giudizio a quo in data 22 marzo 2024, e dunque in data successiva al promovimento dell'incidente di costituzionalità e alla sospensione del giudizio a quo stesso, sicché non può ritenersi che egli abbia acquisito la qualità di parte in tale giudizio, qualità che lo legittimerebbe alla partecipazione al giudizio costituzionale (sentenze n. 228 del 2022, punto 3.1. del Considerato in diritto, e n. 171 del 2022, punto 2 del Considerato in diritto);

che non sono pertinenti gli argomenti svolti in udienza dall'interveniente relativi alla posizione del soggetto rimasto contumace nel giudizio a quo il quale è certamente già parte in quel giudizio;

che neppure è conferente il riferimento al giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione, che non determina necessariamente la sospensione del giudizio principale, rendendo così possibile l'eventuale acquisizione in esso della qualità di parte interveniente;

che, dunque, alla posizione di F.M. D. devono applicarsi i principi che regolano l'intervento nel giudizio in via incidentale di soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo;

che, secondo tali principi, l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) (ex plurimis, ordinanze allegate alle sentenze n. 39 e n. 22 del 2024 e n. 206 del 2019), dovendosi ovviamente intendere per "giudizio" il giudizio a quo, e non il giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

che nel giudizio a quo si controverte della legittimità di plurimi decreti del Presidente della Regione Siciliana, di nomina o proroga del Commissario per il libero Consorzio comunale di Enna: thema disputandum rispetto al quale non si configura un interesse "immediato e diretto" in capo a F.M. D., il quale peraltro è iscritto nelle liste elettorali di Aci Castello, Comune appartenente all'ambito territoriale della Città metropolitana di Catania e non del libero Consorzio comunale di Enna;

che neppure è sufficiente a legittimare l'intervento di F.M. D. la qualità di cittadino iscritto nelle liste elettorali siciliane, come tale «interessato alla conformazione delle strutture istituzionali in cui si esprime il circuito della rappresentanza e della responsabilità politica in tutti i livelli di governo, a partire da quello locale», posto che tale status non è differente rispetto a quello di tutti gli altri cittadini elettori siciliani;

che non possono trarsi elementi di segno contrario dalla sentenza n. 1 del 2014 di questa Corte, richiamata da F.M. D., atteso che, in tale pronuncia, il carattere fondamentale del diritto di voto e l'esigenza di riconoscere il sindacato di questa Corte anche sulle leggi in materia elettorale, sì da evitare di creare «una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale», sono richiamati al fine di valutare la rilevanza di questioni di legittimità costituzionale formulate dal giudice rimettente su leggi siffatte, e non già l'ammissibilità dell'intervento innanzi a questa Corte di soggetti terzi, i quali non potrebbero comunque introdurre autonome questioni di legittimità costituzionale né ampliare il perimetro di quelle sollevate dal giudice a quo;

che neppure fonda la legittimazione di F.M. D. l'avere instaurato, con ricorso di accertamento del proprio diritto di partecipare alla costituzione dell'organo di vertice della Città metropolitana di Catania, il giudizio nell'ambito del quale sono state sollevate le questioni di legittimità costituzionale definite da questa Corte con la sentenza n. 240 del 2021, e l'essere quindi interessato «a far definire l'efficacia» di tale pronuncia, non essendo detto interesse in alcun modo riconducibile alla citata previsione dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative;

che inconferenti appaiono altresì i richiami di F.M. D. alla sentenza n. 294 del 2011, che non contiene alcuna statuizione in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte, oggi recepita dal già citato art. 4, comma 3, delle Norme integrative, sull'ammissibilità dell'intervento di terzi nel giudizio di legittimità costituzionale;

che, parimenti inconferente risulta, infine, il riferimento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 23 giugno 1993, Ruiz-Mateos contro Spagna, che concerne unicamente i diritti processuali, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, di soggetti che siano al tempo stesso parti del giudizio principale;

che, in conclusione, l'intervento di F.M. D. deve essere dichiarato inammissibile.

per questi motivi

la corte costituzionale

dichiara inammissibile l'intervento in giudizio di F.M. D.

F.to: Augusto Antonio Barbera, Presidente

Testo integrale

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