Corte costituzionale
Sentenza n. 170/2024
Corte cost., sent. 29 ottobre 2024, n. 170
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 170/2024
- Data di deposito
- 29 ottobre 2024
- Data di decisione
- 25 settembre 2024
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:170
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 12, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 5 febbraio 2024
- art. 3, comma 13, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 5 febbraio 2024
Parametri
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 4, statuto regione Sardegna
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 8-quinquies, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 5, comma 12, legge regionale Sardegna n. 1 del 21 febbraio 2023
- art. 5, comma 13, legge regionale Sardegna n. 1 del 21 febbraio 2023
- art. 15, comma 14, decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012
- legge n. 135 del 7 agosto 2012
Massime
Massima n. 46399
Sono dichiarate inammissibili, per omessa indicazione del parametro costituzionale violato e l’impossibilità di desumerlo dalla motivazione complessiva del ricorso, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale e all’art. 117, terzo comma, Cost., quest’ultimo relativamente ai principi fondamentali nella materia «coordinamento della finanza pubblica» recati dall’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, nonché per mancanza di coordinamento con l’art. 5, commi 12 e 13, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023, dell’art. 3, commi 12 e 13, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2024, con cui la Regione autonoma Sardegna disciplina la destinazione delle risorse che residuano dai bilanci dell’Azienda per la tutela della salute (ATS), in liquidazione, autorizzando l’Azienda regionale della salute (ARES) rispettivamente a destinare: la somma di euro 3.291.344,42 alla redistribuzione tra gli erogatori privati accreditati, che abbiano prodotto un’attività ospedaliera eccedente il budget assegnato nell’anno 2021; e la somma di euro 5.835.023,84 all’incremento del tetto di spesa ospedaliera nell’anno 2023. Il ricorrente non chiarisce come il denunciato difetto di coordinamento tra norme regionali possa tradursi in un vizio di legittimità costituzionale, come invece previsto dall’art. 23, primo comma, lettera b), della legge n. 87 del 1953, in virtù del richiamo di cui all’art. 34, primo comma, della stessa legge. Con riferimento poi alla questione concernente la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. e degli artt. 3 e 4 dello statuto, il ricorrente illustra in maniera parziale il contenuto della disposizione recante la norma interposta, dunque con una motivazione meramente assertiva. (Precedenti: S. 95/2024 - mass. 46134; S. 125/2023 - mass. 45698; S. 57/2023 - mass. 45440; S. 47/2023 - mass. 45372; S. 193/2007 - mass. 31379; S. 116/2006 - mass. 30273).
Massima n. 46400
Le regioni e le province autonome, che provvedano integralmente e autonomamente al finanziamento della loro spesa sanitaria regionale, pur essendo vincolate al rispetto dei principi fondamentali in materia di finanza pubblica, non sono, tuttavia, soggette alle norme che lo Stato detta per il contenimento della spesa sanitaria. Devono rispettare anche queste ultime norme solo se l’ente è sottoposto a un piano di rientro da disavanzo finanziario, in materia sanitaria, ovvero se risulta compromesso il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, per effetto della deroga ai principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, posta in essere dalla regione o dalla provincia autonoma. (Precedenti: S. 141/2024 - mass. 46230; S. 11/2021 - mass. 43456; S. 79/2018 - mass. 40661; S. 231/2017 - mass. 41850; S. 75/2016 - mass. 38815; S. 187/2012 - mass. 36503; S. 115/2012 - mass. 36309; S. 341/2009 - mass. 34216).Tutte le articolazioni territoriali della Repubblica, ivi comprese le autonomie speciali sono tenute all’osservanza dei principi generali di programmazione nella gestione della spesa, in vista di una razionalizzazione del sistema sanitario. (Precedenti: S. 76/2023 - mass. 45477; S. 113/2022 - mass. 44771; S. 36/2021 - mass. 43637).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., relativamente ai principi fondamentali nella materia «coordinamento della finanza pubblica» recati dall’art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012, come conv., dell’art. 3, commi 12 e 13, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2024, con cui la Regione autonoma Sardegna disciplina la destinazione delle risorse che residuano dai bilanci dell’Azienda per la tutela della salute-ATS, in liquidazione, autorizzando l’Azienda regionale della salute-ARES rispettivamente a destinare: la somma di euro 3.291.344,42 alla redistribuzione tra gli erogatori privati accreditati, che abbiano prodotto un’attività ospedaliera eccedente il budget assegnato nell’anno 2021; e la somma di euro 5.835.023,84 all’incremento del tetto di spesa ospedaliera nell’anno 2023. La disciplina impugnata promana da una regione a statuto speciale – la Sardegna – che finanzia integralmente il proprio servizio sanitario regionale ex art. 1, comma 836, legge n. 296 del 2006, e non è soggetta a piano di rientro da disavanzo finanziario; né le misure introdotte con le norme impugnate risultano idonee a compromettere i LEA).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 12 e 13, della legge della Regione Sardegna 5 febbraio 2024, n. 1 (Disposizioni finanziarie in materia di promozione turistica, sanità e su varie materie), promosse, in riferimento agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, quest'ultimo relativamente ai principi fondamentali nella materia «coordinamento della finanza pubblica» recati dall'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nonché per mancanza di coordinamento con l'art. 5, commi 12 e 13, della legge della Regione Sardegna 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 12 e 13, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., relativamente ai principi fondamentali nella materia «coordinamento della finanza pubblica» recati dall'art. 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze