Corte costituzionale
Sentenza n. 168/2024
Corte cost., sent. 28 ottobre 2024, n. 168
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 168/2024
- Data di deposito
- 28 ottobre 2024
- Data di decisione
- 25 settembre 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marco D'Alberti
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:168
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione autonoma Sardegna n. 2 del 5 febbraio 2024
Parametri
Massime
Massima n. 46401
È dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. n) e g), Cost., la legge reg. Sardegna n. 2 del 2024 che, nelle more dell’approvazione di una legge regionale di riforma, interviene in materia di istruzione e formazione stabilendo l’avvio della procedura per definire una norma di attuazione che preveda il mantenimento di tutte le autonomie scolastiche in essere nell’a.s. 2023-2024 (art. 1) nonché l’istituzione, presso le autonomie scolastiche oggetto di soppressione, e in via sperimentale, di un presidio con funzioni organizzative e gestorie (artt. 2 e 3), i cui relativi oneri sono posti a carico della Regione (art. 4). Nello svolgimento della funzione di dimensionamento scolastico le regioni – libere di definire il tipo e l’ubicazione delle istituzioni scolastiche e di decidere di istituire nuovi plessi o aggregare gli esistenti – devono, ai sensi della legge n. 197 del 2022 sulla riorganizzazione della rete scolastica, rispettare il contingente organico determinato dallo Stato e superare, a regime, l’istituto della reggenza (fatta salva la puntuale deroga percentuale per l’a.s. 2024-2025). La revisione di criteri e parametri per la determinazione complessiva degli organici va, infatti, ricondotta alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di norme generali sull’istruzione mirando la citata riforma a ridefinire un aspetto di fondo dell’autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche, tramite l’istituzione di un binomio tra l’autonomia e la titolarità effettiva di un dirigente. L’impugnato art. 1, pertanto, nel porsi l’obiettivo di mantenere tutte le autonomie scolastiche esistenti, a prescindere dal contingente dirigenziale definito dallo Stato, contrasta con il principio della corrispondenza tra dirigenti assegnati alle regioni e istituzioni scolastiche presenti sul territorio. Allo stesso modo, gli artt. 2 e 3 – sottraendo parte del personale docente all’espletamento delle funzioni didattiche – incidono sull’autonomia scolastica e sulla stessa determinazione degli organici. Le disposizioni regionali impugnate dal Governo violano, altresì, la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, riguardando tutte personale inserito nel pubblico impiego statale; ciò senza peraltro chiarire, per gli artt. 2 e 3, in quale modo dovrebbe essere scelto il personale da assegnare ai citati presidi. Rimanendo la restante disposizione della legge regionale, relativa alla sua entrata in vigore (art. 5), priva di autonoma portata normativa, la declaratoria di illegittimità costituzionale si estende all’intero testo normativo. (Precedenti: S. 223/2023 - mass. 45924; S. 31/2021 - mass. 43631; S. 228/2018 - mass. 41016; S. 217/2015 - mass. 38584; S. 200/2009 - mass. 33545 - 335456 - 33547 - 33548).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna 5 febbraio 2024, n. 2 (Disposizioni in materia di istruzione).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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