Corte costituzionale
Sentenza n. 167/2024
Corte cost., sent. 24 ottobre 2024, n. 167
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 167/2024
- Data di deposito
- 24 ottobre 2024
- Data di decisione
- 24 settembre 2024
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonella Sciarrone Alibrandi
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:167
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, comma 20, lett. a), legge della Regione Abruzzo n. 4 del 25 gennaio 2024
- art. 26, comma 21, legge della Regione Abruzzo n. 4 del 25 gennaio 2024
Parametri
Massime
Massima n. 46410
L’esigenza di un’adeguata motivazione a fondamento dell’impugnazione si pone in termini ancora più rigorosi nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale, nei quali il ricorrente ha l’onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa. (Precedenti: S. 142/24 - mass. 46257; S. 141/24 - mass. 46227; S. 133/2024 - mass. 46294; S. 123/24 - mass. 46325; S. 170/21 - mass. 44134; S. 20/21 - mass. 43600).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali della materia «governo del territorio», dell’art. 26, commi 20, lettera a, e 21, della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2024, nella parte in cui prorogano al 31 dicembre 2022 il termine di previgenza per il recupero e l’utilizzo, a fini abitativi, di sottotetti, vani e locali accessori. L’asserzione del ricorrente che le disposizioni impugnate permettano, mediante interventi in deroga, la generalizzata possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente, indipendentemente dai parametri urbanistici e delle densità edilizie, si rivela apodittica, tra l’altro omettendo del tutto un’argomentazione, seppure sintetica, a sostegno dell’asserita deroga prodotta agli standard urbanistici, tanto più alla luce del complessivo sistema normativo regionale in cui le impugnate disposizioni si inseriscono).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 20, lettera a), e 21, della legge della Regione Abruzzo 25 gennaio 2024, n. 4, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)», promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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