Corte costituzionale

Sentenza n. 165/2024

Corte cost., sent. 18 ottobre 2024, n. 165

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
165/2024
Data di deposito
18 ottobre 2024
Data di decisione
24 settembre 2024
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giovanni Pitruzzella
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:165

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, lett. c), legge della Regione Puglia n. 27 del 10 novembre 2023
  • art. 2, comma 4, legge della Regione Puglia n. 28 del 7 novembre 2022

Parametri

Massime

Massima n. 46396

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, l’art. 2, comma 1, lett. c), della legge reg. Puglia n. 27 del 2023, nella parte in cui - nel sostituire l’art. 2, comma 4, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022 - prevede che «[a]lle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e per i quali non siano state applicate misure compensative si aggiungono le misure di compensazione di cui al comma 1 dell’articolo 1 e con il procedimento di cui all’articolo 1». La novella impugnata dal Governo, consentendo le misure di compensazione anche in relazione agli impianti a gas di fatto esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale, in quanto autorizzati (ed anche se non ancora costruiti), viola un principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, che attribuisce alle regioni e agli enti territorialmente interessati il diritto di stipulare accordi che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale esclusivamente con i soggetti proponenti nuove infrastrutture, ovvero il potenziamento o la trasformazione di quelle esistenti. Il parametro interposto evocato, infatti, consente l’imposizione delle misure di compensazione solo in ipotesi in cui è sempre necessaria l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività (nuova, potenziata o trasformata). Tale necessaria contestualizzazione, del resto, è espressamente imposta dalle Linee guida del 2010, sia pure in relazione allo specifico e diverso ambito degli impianti e delle infrastrutture energetiche alimentati da fonti rinnovabili, oltre che dallo stesso legislatore regionale pugliese in relazione a tutti gli impianti e le infrastrutture energetiche diversi da quelli del gas (art. 1, comma 2-bis, della medesima legge reg. Puglia n. 28 del 2022). (Precedenti: S. 124/2010 - mass. 34547; S. 119/2010 - mass. 34497; S. 248/2006 - mass. 30539).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 10 novembre 2023, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 (Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica)», nella parte in cui - nel sostituire l'art. 2, comma 4, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022 - prevede che «[a]lle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e per i quali non siano state applicate misure compensative si aggiungono le misure di compensazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 e con il procedimento di cui all'articolo 1».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Giovanni PITRUZZELLA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 18 ottobre 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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