Corte costituzionale
Sentenza n. 16/2024
Corte cost., sent. 15 febbraio 2024, n. 16
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 16/2024
- Data di deposito
- 15 febbraio 2024
- Data di decisione
- 24 gennaio 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:16
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Puglia n. 6 del 18 aprile 2023
- art. 2, legge della Regione Puglia n. 6 del 18 aprile 2023
Parametri
Massime
Massima n. 45967
La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato trasversale, per cui sono possibili interferenze rispetto all’esercizio di competenze legislative regionali su materie per le quali assume rilievo la protezione dell’ambiente, come il governo del territorio o la tutela della salute. Le disposizioni legislative statali fungono allora da limite alla disciplina che le regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, essendo loro consentito – ove la ratio dell’intervento legislativo statale sia riconducibile alla previsione di uno standard di tutela minimo – incrementare i livelli della tutela ambientale, senza compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte individuato dalla disciplina statale. Detta valutazione intorno alla previsione di standard ambientali più elevati non può essere realizzata nei termini di un mero automatismo o di una semplice sommatoria, ma deve essere valutata alla luce della ratio sottesa all’intervento normativo e dell’assetto di interessi che lo Stato ha delineato nell’esercizio della sua competenza esclusiva. (Precedenti: S. 160/2023; S. 148/2023 - mass. 45651; S. 191/2022 - mass. 44977; S. 144/2022 - mass. 44861; S. 69/2022 - mass. 44668; S. 21/2022 - mass. 44453; S. 189/2021 - mass. 44324; S. 158/2021 - mass. 44131; S. 86/2021 - mass. 43803; S. 21/2021 - mass. 43596; S. 88/2020 - mass. 42698; S. 44/2019 - mass. 41734; S. 7/2019 - mass. 40307 e 40308; S. 198/2018 - mass. 41487; S. 66/2018 - mass. 40777; S. 218/2017 - mass. 40546; S. 174/2017 - mass. 40339; S. 139/2017 - mass. 39324; S. 74/2017 - mass. 39906; S. 199/2014; S. 197/2014 - mass. 38070; S. 303/2013 - mass. 37530 e 37535; S. 300/2013 - mass. 37524; S. 246/2013; S. 145/2013 - mass. 37159; S. 58/2013 - mass. 36993; S. 278/2012; S. 66/2012; S. 67/2010; S. 225/2009 - mass. 33935; S. 104/2008 - mass. 32310; S. 30/2009; S. 378/2007; S. 536/2002; S. 407/2002 - mass. 27270).Quando la logica di fondo della disciplina statale non si risolve nella mera tutela dell’ambiente ma fissa punti di equilibrio che rispondono ad una ratio più complessa e articolata, gli stessi debbono ritenersi inderogabili, anche in melius, dalle regioni; lo stesso avviene anche quando il legislatore statale, nel garantire la tutela ambientale, ha concepito un disegno unitario o inscindibile. (Precedenti: S. 147/2023 - mass. 45750; S. 245/2021; S. 258/2020 -mass. 43543; S. 88/2020 -mass. 42698; S. 246/2018 - mass. 41540; S. 93/2013; S. 235/2011 - mass. 35787; S. 116/2006; S. 307/2003; S. 331/2003).Non contrastano con la competenza legislativa statale esclusiva [in materia di protezione dell’ambiente] le disposizioni regionali che, nell’esercizio di una competenza legislativa regionale residuale, producono l’effetto di elevare, in relazione a specifiche esigenze del territorio, il livello di tutela ambientale. (Precedenti: S. 148/2023 - mass. 45651; S. 44/2019 - mass. 41734; S. 7/2019 - mass. 40307; S. 218/2017 - mass. 40546; S. 139/2017 - mass. 39324; S. 74/2017 - mass. 39906; S. 303/2013; S. 278/2012 - mass. 36758).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., degli artt. 1 e 2 della legge reg. Puglia n. 6 del 2023 che, rispettivamente, definiscono l’obiettivo di favorire il ripopolamento del riccio di mare e prevedono, a tal fine, un fermo pesca straordinario della durata di tre anni, con esclusione dall’applicazione del divieto di commercializzazione degli esemplari provenienti da mari territorialmente non appartenenti alla Puglia. Le disposizioni impugnate attengono alla competenza legislativa residuale regionale nella materia della pesca e, pur lambendo la tutela dell’ambiente, non violano detta competenza statale esclusiva: da un lato, il loro carattere specifico, temporaneo e territorialmente circoscritto all’attività che si svolge sui fondali posti a breve distanza dalle coste pugliesi rende non imprescindibile il bilanciamento operato, sul piano statale, ovvero il divieto di pesca professionale e sportiva del riccio di mare nei mesi di maggio e giugno. Dall’altro, le modalità con cui lo Stato è intervenuto, in generale, nel regolare la conservazione della detta specie – dovendosi interpretare come previsione di uno standard di tutela minimo – non è incompatibile con una modulazione di interventi legislativi regionali, mirati a risolvere specifiche criticità locali. Non può infatti, dubitarsi del fatto che incidano in melius sulla tutela ambientale, e nello specifico sull’ecosistema marino, norme che indirettamente agevolano la riproduzione della citata specie animale, anche nel solco degli obiettivi dettati in materia dall’Unione europea).
Massima n. 45968
La pesca costituisce materia di potestà legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.: dopo la riforma del Titolo V, infatti, superata la distinzione fra la pesca nelle acque interne, in passato assegnata alla competenza legislativa concorrente delle regioni, e la pesca in mare, si è assistito a una progressiva generale attribuzione della pesca alle regioni, senza distinzione basata sulla natura delle acque. Per la complessità e la polivalenza delle attività in cui essa si estrinseca possono, tuttavia, interferirvi più interessi eterogenei, tanto statali, quanto regionali. (Precedenti: S. 9/2013; S. 81/2007 - mass. 31099; S. 213/2006 - mass. 30437).
Massima n. 45969
Nell’esame delle concrete fattispecie sottoposte al giudizio della Corte costituzionale [nelle quali interferiscono più interessi eterogenei, tanto statali quanto regionali] assume particolare rilievo l’applicazione del principio di prevalenza tra le materie interessate e quello, fondamentale, di leale collaborazione, che si deve sostanziare in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale. (Precedenti: S. 9/2013; S. 81/2007; S. 213/2006 – mass. 30438).
Massima n. 45970
La nozione di mare territoriale, enucleata dall’art. 2 cod. nav., definisce un elemento costitutivo della sovranità.L’attribuzione a una regione dei poteri legislativi ed amministrativi in una determinata materia importa che la disciplina regionale debba estendere la propria efficacia fino all’estremo margine dello spazio marittimo che circonda il territorio e sul quale, sia pure a titolo accessorio, si esercita il potere dello Stato: gli effetti spaziali di un intervento legislativo regionale, che ha riverberi sullo spazio marino, sono pertanto una proiezione funzionale della competenza esercitata e non consentono di evocare una delimitazione del mare territoriale. (Precedenti: S. 39/2017; S. 102/2008 - mass. 32288; S. 21/1968 - mass. 2772; S. 49/1958; S. 23/1957 - mass. 200 e 201).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. a, Cost. nelle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «rapporti dello Stato con l’Unione europea», in relazione all’art. 2 cod. nav., l’art. 1 della legge reg. Puglia n. 6 del 2023, nella parte in cui favorisce il ripopolamento del riccio di mare «nei mari regionali», anziché «nello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale», dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 6 del 2023, nella parte in cui dispone il fermo biologico dei ricci di mare «Nel mare territoriale della Puglia», anziché «Nello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale» e dell'art. 2, comma 2, della legge reg. Puglia n. 6 del 2023, nella parte in cui esclude dall'applicazione del divieto di commercializzazione gli esemplari di riccio di mare provenienti «da mari territorialmente non appartenenti alla Regione Puglia», anziché «dallo spazio marittimo non prospiciente il territorio regionale». Al di là dell’infelice tecnica normativa, data dall’uso di espressioni lessicalmente eterogenee per esprimere il medesimo concetto, i tre sintagmi lessicali adoperati interferiscono direttamente con la nozione di mare territoriale ed evocano un frazionamento di tale paradigma su base regionale del tutto sconosciuto all’ordinamento giuridico).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Puglia 18 aprile 2023, n. 6 (Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare), nella parte in cui favorisce il ripopolamento del riccio di mare «nei mari regionali», anziché «nello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale», dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 6 del 2023, nella parte in cui dispone il fermo biologico dei ricci di mare «Nel mare territoriale della Puglia», anziché «Nello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale» e dell'art. 2, comma 2, della legge reg. Puglia n. 6 del 2023, nella parte in cui esclude dall'applicazione del divieto di commercializzazione gli esemplari di riccio di mare provenienti «da mari territorialmente non appartenenti alla Regione Puglia», anziché «dallo spazio marittimo non prospiciente il territorio regionale»;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge reg. Puglia n. 6 del 2023, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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