Corte costituzionale
Sentenza n. 152/2024
Corte cost., sent. 26 luglio 2024, n. 152
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 152/2024
- Data di deposito
- 26 luglio 2024
- Data di decisione
- 21 maggio 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:152
Norme oggetto del giudizio
- art. 49, comma 1, lett b, legge della Regione Emilia Romagna n. 6 del 24 marzo 2004
Parametri
Massime
Massima n. 46385
Dalla legge n. 168 del 2017, dedicata ai domini collettivi, emerge una esplicita opzione a favore della qualificazione privatistica dei loro enti esponenziali, con un riconoscimento ex lege della personalità giuridica di diritto privato, nonché una valorizzazione della proprietà collettiva, che sottende una responsabilizzazione delle comunità chiamate a preservare l’ambiente, anche nell’interesse delle generazioni future. Si delinea, così uno stretto legame fra la tutela dell’ambiente e l’uso collettivo dei beni, la cui gestione è assegnata a un ente di diritto privato. Tale scelta si pone, peraltro, in sintonia con il generale ripensamento dei rapporti fra pubblico e privato, che si evince dalla riforma del Titolo V nella parte in cui ha valorizzato – sulla base del principio di sussidiarietà – il fenomeno dell’associazionismo per lo svolgimento di attività di interesse generale. (Precedenti: S. 119/2023; S. 236/2022 - mass. 45195; S. 228/2021 - mass. 44366).L’individuazione dei controlli che le autorità pubbliche possono esercitare su enti di diritto privato si deve ascrivere alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», in quanto profilo che si riverbera sullo statuto e sulla vita dell’ente e le cui ragioni non variano in funzione della collocazione territoriale del soggetto collettivo. Deve escludersi che nell’intero arco temporale di vigenza del Titolo V, Parte II, della Costituzione il regime civilistico dei beni civici sia mai passato nella sfera di competenza delle Regioni, in quanto anche la materia «agricoltura e foreste» di cui al previgente art. 117 Cost., che giustificava il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni stesse, mai avrebbe potuto comprendere la disciplina della titolarità e dell’esercizio di diritti dominicali sulle terre civiche. (Precedenti: S. 236/2022 - mass. 45195; S. 71/2020 - mass. 42660; S. 113/2018).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 49, comma 1, lett. b, della legge reg. Emilia-Romagna n. 6 del 2004, nella parte in cui rende applicabile alle partecipanze agrarie la disciplina relativa agli indirizzi e alla vigilanza degli enti dipendenti dalla Regione, prevista dal Titolo III, Capo II, della legge reg. Emilia-Romagna n. 24 del 1994. La disposizione censurata dal Consiglio di Stato, sez. sesta, invade la competenza esclusiva dello Stato nella materia dell’ordinamento civile, non limitandosi a regolare profili organizzativi relativi alla funzione di controllo ma determinandone il contenuto. L’estensione alle partecipanze agrarie della vigilanza propria degli enti dipendenti dalla Regione, incluso lo scioglimento degli organi dell’ente e la nomina di un commissario per l’amministrazione provvisoria, non trovano, infatti, alcuna corrispondenza in norme statali. Non di meno, la peculiare gestione di una proprietà collettiva non fa venir meno nelle partecipanze agrarie i tratti associativi per cui – pur in assenza dei poteri di vigilanza disposti dalla Regione – per reagire ad eventuali abusi delle maggioranze il legislatore statale potrebbe prevedere forme di controllo, ispirate a una logica collaborativa nella tutela del bene ambientale e adeguate ai tratti peculiari degli enti esponenziali delle comunità familiari e resta, in ogni caso, applicabile l’art. 23 cod. civ. che consente di annullare le deliberazioni dell’assemblea dei soci ovvero sospenderne l’esecuzione. Né le norme regionali censurate possono collocarsi nell’ambito della competenza legislativa regionale residuale «agricoltura e foreste» che, non presentando alcuna diretta connessione con lo statuto giuridico di enti di diritto privato, non autorizza le regioni a stabilire i contenuti del controllo. Né, infine, possono trovare supporto nell’art. 3, comma 1, lett. b, n. 4, della legge n. 97 del 1994, legge delega che consentiva alle regioni di regolare il coordinamento e garantire appropriate forme sostitutive in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle comunità montane, non coincidendo, peraltro, nemmeno i poteri previsti).
Massima n. 46386
La riconduzione delle varie discipline alla materia dell’ordinamento civile persegue lo scopo di garantire l’uniformità di trattamento sull’intero territorio nazionale, in ossequio al principio costituzionale di eguaglianza. (Precedenti: S. 287/2016 - mass. 39383, S. 97/2014; S. 290/ 2013 - mass. 37487; S. 123/2010 - mass. 34534; S. 401/2007 - mass. 31894; S. 300/2003).Alla materia dell’ordinamento civile, assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, va ascritta la disciplina delle persone giuridiche di diritto privato quali, ad esempio, la conformazione specifica, l’organizzazione degli enti del Terzo settore e la definizione delle regole essenziali di correlazione con le autorità pubbliche, o la qualificazione delle fondazioni bancarie. (Precedenti: S. 131/2020 - mass. 43495; S. 185/2018 - mass. 40285; S. 438/2007 - mass. 31972; S. 301/2003; S. 300/2003 - mass. 27915).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, lettera b), della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), limitatamente alle parole «, ferma restando l'eventuale applicazione del titolo III, capo II, della legge regionale n. 24 del 1994».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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