Corte costituzionale

Sentenza n. 151/2024

Corte cost., sent. 26 luglio 2024, n. 151

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
151/2024
Data di deposito
26 luglio 2024
Data di decisione
8 maggio 2024
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Maria Rosaria San Giorgio
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:151

Norme oggetto del giudizio

  • art. 75, legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023
  • art. 59, comma 6, legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 12 giugno 2006
  • art. 4, comma 1, lett. e), legge della Regione autonoma Sardegna n. 17 del 19 dicembre 2023
  • art. 130, comma 1, lett. a), legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023
  • art. 39, comma 15, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 23 aprile 2015

Parametri

Massime

Massima n. 46372

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. in relazione all’art. 249 cod. ambiente e all’art. 22 del d.l. n. 104 del 2023, come conv., nonché all’art. 3, primo comma, lett. d), statuto speciale, dell’art. 75 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nella parte in cui dispone che le funzioni e i compiti amministrativi in materia di bonifiche ambientali indicati nel citato art. 249 sono attribuiti ai comuni, per i siti ricadenti interamente nel territorio di competenza, e alle province e alle città metropolitane, per i siti ricadenti tra più comuni della stessa provincia o città. Il conferimento agli enti locali delle funzioni amministrative afferenti alla bonifica dei siti di ridotte dimensioni, disposto dalla previsione impugnata, non invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ambiente, perché, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, rinviene una sia pure implicita legittimazione in una fonte legislativa statale, quale è il d.l. n. 104 del 2023, come conv. La mancanza, nella citata disciplina d’urgenza, di un riferimento esplicito al procedimento di cui all’art. 249 cod. ambiente non è infatti sufficiente ad escludere le correlate funzioni amministrative dal novero di quelle che possono essere oggetto di riallocazione presso ambiti territoriali infraregionali. Se, infatti, il legislatore statale ha ritenuto conforme al principio di adeguatezza riconoscere alle regioni la facoltà di conferire agli enti locali le funzioni relative al più complesso e articolato procedimento di bonifica ordinario, non si ravvisano ragioni per non includere tra le attribuzioni delegabili le più ridotte competenze spettanti alle stesse regioni nell’ambito della procedura semplificata per i siti di ridotte dimensioni.

Massima n. 46373

Nelle materie attribuite dall’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, soltanto il legislatore statale è legittimato a definire l’organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative anche attraverso l’allocazione di competenze presso enti diversi dai comuni – ai quali devono ritenersi generalmente attribuite secondo il criterio espresso dall’art. 118, primo comma, Cost. – tutte le volte in cui l’esigenza di esercizio unitario della funzione trascenda tale ambito territoriale di governo. Sicché, ove, sulla base di una valutazione orientata dai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, lo Stato abbia conferito tali funzioni alla regione, esse non possono da quest’ultima essere riallocate presso un altro ente territoriale infraregionale, in quanto una iniziativa siffatta comporterebbe una modifica, mediante un atto legislativo regionale, dell’assetto di competenze inderogabilmente stabilito dalla legge nazionale. Con particolare riferimento alla materia della tutela dell’ambiente, la potestà legislativa esclusiva statale esprime ineludibili esigenze di protezione di un bene, quale l’ambiente, unitario e di valore primario, che sarebbero vanificate ove si attribuisse alla regione la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l’individuazione del livello regionale. (Precedenti: S. 160/2023 - mass. 45697; S. 50/2023 - mass. 45429; S. 251/2021 - mass. 44411; S. 189/2021 - mass. 44325; S. 126/2018 - mass. 41340; S. 246/2017 - mass. 41651; S. 641/1987).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, comma secondo, lett. s, l’art. 75 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, che sostituendo l’art. 59, comma 6, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2006, dispone che «[s]ono conferiti, inoltre, alle province e città metropolitane le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti alla Regione dall’articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006». La disposizione impugnata dal Governo assegna alla Regione un potere di sostituzione difforme da quanto previsto dall’art. 250 cod. ambiente, secondo il quale il potere-dovere di intervento suppletivo è assegnato in via primaria al comune e, ove detto ente non provveda, in via sostitutiva alla regione. La possibilità di delegare un potere, come quello indicato, in alcun modo assimilabile alle funzioni amministrative nominativamente indicate dall’art. 22 del d.l. n. 104 del 2023, come conv. – perché a contenuto sui generis, in quanto non concerne funzioni e compiti di amministrazione attiva, ma l’esecuzione d’ufficio degli interventi che l’art. 242 cod. ambiente impone al responsabile della contaminazione e, dunque, in definitiva, delle stesse operazioni di messa in sicurezza, di indagine conoscitiva e di ripristino ambientale alle quali questi si è sottratto –, avrebbe richiesto una previsione esplicita. D’altronde, la scelta di attribuire alla regione il potere di sostituire il comune che non supplisce all’inadempimento del responsabile della contaminazione concorda con la generale preferenza, desumibile dalla disciplina dei procedimenti di bonifica, per la competenza regionale. Tale opzione sottende una valutazione, da parte del legislatore statale, di adeguatezza del livello regionale per la cura degli interessi coinvolti, avuto, altresì, riguardo all’esigenza di supportare le realtà comunali più piccole, in quanto ritenute inidonee a sostenere un procedimento, come quello di bonifica, che può richiedere l’impiego di ingenti risorse economiche e un solido apparato organizzativo).

Massima n. 46374

La questione in riferimento all’art. 136 Cost., per violazione del giudicato costituzionale, riveste carattere di priorità logica rispetto alle altre in quanto, attenendo all’esercizio stesso del potere legislativo, che sarebbe inibito dal precetto costituzionale di cui si assume la violazione. (Precedente: S. 101/2018 - mass. 41105).La violazione di uno specifico giudicato costituzionale, rilevante ai sensi dell’art. 136 Cost., si verifica quando la disposizione riproduce una norma dichiarata costituzionalmente illegittima o ne persegue anche indirettamente il risultato. (Precedenti: S. 101/2018 - mass. 41105; S. 231/2017 - mass. 41845).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 136 Cost., l’art. 130, comma 1, lett. a, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nel testo abrogato dall’art. 4, comma 1, lett. e, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, che modifica l’art. 39, comma 15, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, limitatamente alle parole «e, qualora l’edificio ricada nelle ipotesi di esclusione di cui all’articolo 10-bis, comma 2, della legge regionale n. 45 del 1989, e in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c e d, e 142 del medesimo decreto legislativo, anche senza il mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente». La disposizione impugnata dal Governo incide, modificandole, sulle previsioni dell’art. 39, comma 15, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, avente ad oggetto disposizioni sul rinnovamento del patrimonio edilizio mediante interventi di integrale demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti che necessitano di essere adeguati. Essa riproduce, sia pure con una formulazione più particolareggiata, il contenuto precettivo dell’inciso oggetto dell’ablazione operata da questa Corte con la sentenza n. 24 del 2022, così ripristinando gli effetti di una norma già ritenuta lesiva della Costituzione). (Precedente: S. 24/2022 - mass. 44552).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 75 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), che sostituisce l'art. 59, comma 6, della legge della Regione Sardegna 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), nella parte in cui dispone che «[s]ono conferiti, inoltre, alle province e città metropolitane le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti alla Regione dall'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 130, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nel testo abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie», che modifica l'art. 39, comma 15, della legge della Regione Sardegna 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), limitatamente alle parole «e, qualora l'edificio ricada nelle ipotesi di esclusione di cui all'articolo 10-bis, comma 2, della legge regionale n. 45 del 1989, e in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, anche senza il mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente»;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 75 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 - nella parte in cui dispone che le funzioni e i compiti amministrativi in materia di bonifiche ambientali indicati nell'art. 249 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norma in materia ambientale) sono attribuiti ai comuni, per i siti ricadenti interamente nel territorio di competenza, e alle province e alle città metropolitane, per i siti ricadenti tra più comuni della stessa provincia o città metropolitana - promosse in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all'art. 249 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e all'art. 22 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2023, n. 136, nonché all'art. 3, primo comma, lettera d), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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