Corte costituzionale

Sentenza n. 147/2024

Corte cost., sent. 25 luglio 2024, n. 147

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
147/2024
Data di deposito
25 luglio 2024
Data di decisione
2 luglio 2024
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Filippo Patroni Griffi
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:147

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, lett. b), legge della Regione Piemonte n. 3 del 17 febbraio 2010
  • art. 106, comma 2, legge della Regione Piemonte n. 19 del 17 dicembre 2018

Parametri

Massime

Massima n. 46367

Il diritto all’abitazione rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione, chiamato dunque a garantire un fondamentale diritto sociale che contribuisce a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana. L’edilizia residenziale pubblica (ERP) costituisce adempimento di questo dovere, in quanto è diretta ad assicurare in concreto il soddisfacimento di questo bisogno primario, perché serve a garantire un’abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi, al fine di assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti, mediante un servizio pubblico deputato alla provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti. (Precedenti: S. 28/2024 - mass. 46017; S. 43/2022 - mass. 44529; S. 44/2020 - mass. 43051; S. 168/2014 - mass. 38013; S. 217/1988 - mass. 10462).Non si ravvisa alcuna ragionevole correlazione fra l’esigenza di accedere al bene casa, ove si versi in condizioni economiche di fragilità, e la pregressa e protratta residenza - comunque la si declini - nel territorio regionale. Il requisito della prolungata residenza, infatti, impedisce il soddisfacimento del diritto all’abitazione indipendentemente da ogni valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio, che non è inciso dalla durata della permanenza nel territorio regionale; non considera che proprio chi versa in stato di bisogno si trasferisce di frequente da un luogo all’altro in cerca di opportunità di lavoro; non è indice di una prospettiva di radicamento. Esso, dunque, proprio perché del tutto sganciato da ogni valutazione sullo stato di bisogno, è incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale, come servizio destinato prioritariamente ai soggetti economicamente deboli ed è perciò costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 3 Cost. sotto un triplice profilo: per intrinseca irragionevolezza, proprio perché trattasi di requisito del tutto non correlato con la funzione propria dell’edilizia sociale; perché determina una ingiustificata diversità di trattamento tra persone che si trovano nelle medesime condizioni di fragilità; e perché tradisce il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. (Precedenti: S. 67/2024 - mass. 46062; S. 145/2023 - mass. 45683; S. 77/2023 - mass. 45454; S. 9/2021; S. 44/2020 - mass. 43051; S. 166/2018 - mass. 40102).Non è giustificato, al fine di beneficiare dell’edilizia residenziale pubblica (ERP), il requisito della previa occupazione protratta sul territorio regionale, talora previsto in alternativa a quello della residenza prolungata. Esso non ha alcuna ragionevole connessione con la ratio dell’ERP, in quanto allo stesso modo configura una soglia rigida di accesso e, pertanto, nega qualsiasi rilievo al bisogno nella concessione del beneficio, comportandone anzi la negazione proprio ai soggetti economicamente più deboli, in contraddizione con la funzione sociale del servizio. D’altro canto, non si può non riconoscere che è proprio chi versa in stato in bisogno che è portato a trasferirsi da un luogo a un altro, in cerca di un’occupazione che possa garantire a sé e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La prognosi di stanzialità, semmai, può essere compiuta in sede di formazione delle graduatorie facendo leva su indici idonei a fondarla, quale potrebbe essere l’anzianità di presenza del richiedente nelle graduatorie stesse, in quanto circostanza che documenta l’acuirsi della sofferenza sociale dovuta alla mancata realizzazione dell’istanza abitativa. Ciò, peraltro, sempre che le prospettive di stabilità conservino un carattere meno rilevante rispetto alla necessaria centralità dei fattori significativi della situazione di bisogno alla quale risponde il servizio, quali sono quelli che indicano condizioni soggettive e oggettive dei richiedenti. (Precedenti: S. 67/2024 - mass. 46062; S. 53/2024 - mass. 46082; S. 9/2021 - mass. 43556; S. 44/2020 - mass. 43051).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 3, comma 1, lett. b, della legge reg. Piemonte n. 3 del 2010 - come sostituito dall’art. 106, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 19 del 2018 - limitatamente alle parole «da almeno cinque anni» e «con almeno tre anni, anche non continuativi all’interno dell’ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali». La disposizione censurata dal Tribunale di Torino, prima sez. civile, prevedendo, come requisito per conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia sociale, l’avere, tra l’altro, la residenza anagrafica o l’attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi, all’interno dell’ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali, determina una rigidità nell’accesso all’ERP ancora più severa, in quanto restringe ulteriormente la platea delle persone che possono ottenere il soddisfacimento del proprio diritto all’abitazione. A venire trattati in maniera ingiustificatamente indifferenziata, infatti, finiscono per essere anche soggetti già radicati sul territorio regionale, ma che tuttavia siano residenti o svolgano attività lavorativa in un ambito territoriale diverso da quello in cui sono avviate le procedure per l’assegnazione dell’alloggio sociale, così comprimendosi addirittura all’interno della stessa Regione, e in maniera del tutto casuale, la libertà di circolazione di persone in stato di bisogno). (Precedente: S. 77/2023 - mass. 45454).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) - come sostituito dall'art. 106, comma 2, della legge della Regione Piemonte 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018) - limitatamente alle parole «da almeno cinque anni» e «con almeno tre anni, anche non continuativi all'interno dell'ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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