Corte costituzionale

Sentenza n. 13/2024

Corte cost., sent. 9 febbraio 2024, n. 13

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
13/2024
Data di deposito
9 febbraio 2024
Data di decisione
10 gennaio 2024
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:13

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1801, decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010

Parametri

Massime

Massima n. 45959

Il principio di ragionevolezza è leso quando vi sia contraddittorietà tra la finalità perseguita dal legislatore e la norma espressa dalla disposizione censurata. (Precedente: S. 6/2019).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo in via parziale, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 1801 del d.lgs. n. 66 del 2010 che subordina il beneficio stipendiale previsto per i militari che abbiano contratto un’infermità dipendente da causa di servizio al fatto che il riconoscimento della suddetta dipendenza avvenga «, in costanza di rapporto di impiego,». L’inciso contenuto nella disposizione del codice ordin. militare, censurata dal TAR Campania, è irragionevole rispetto alla ratio della norma, risultando, invece, sufficiente che in costanza di rapporto di impiego sorga l’infermità. L’ulteriore condizione, per cui anche il riconoscimento della dipendenza di quest’ultima da causa di servizio debba avvenire nel medesimo periodo, aggiunge, infatti, un elemento estraneo e distonico rispetto alla ratio dell’attribuzione patrimoniale, che trova fondamento nel principio generale della compensazione dell’infermità; la stessa, peraltro, oltre a contraddire la natura certativa del procedimento che riconosce l’infermità, può comportare l’irragionevole conseguenza di negare il diritto a chi ne abbia maturato i presupposti costituivi sulla base di un fattore – la durata del procedimento amministrativo – che sfugge alla sua sfera di controllo e non attiene alle ragioni costitutive del diritto stesso). (Precedente: S. 195/2022).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), limitatamente all'inciso «,in costanza di rapporto di impiego,».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2024

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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