Corte costituzionale
Sentenza n. 125/2024
Corte cost., sent. 15 luglio 2024, n. 125
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 125/2024
- Data di deposito
- 15 luglio 2024
- Data di decisione
- 18 giugno 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marco D'Alberti
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:125
Norme oggetto del giudizio
- art. 135, comma 7, legge della Provincia autonoma di Trento n. 1 del 4 marzo 2008
Parametri
- art. 36, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 46338
Spetta allo Stato – sia in sede di definizione dei principi fondamentali della materia governo del territorio, sia in sede di adozione delle norme fondamentali di riforma economico-sociale – il compito di stabilire, a tutela dell’effettività della disciplina urbanistica ed edilizia su tutto il territorio nazionale, i casi in cui il requisito della c.d. “doppia conformità” debba trovare necessaria applicazione ai fini del rilascio della concessione in sanatoria, nonché i casi in cui possano ammettersi limitazioni alla sua concreta operatività. A tale disciplina statale devono conformarsi tanto le regioni a statuto ordinario quanto le regioni a statuto speciale, nell’esercizio delle rispettive competenze legislative.Il principio della c.d. “doppia conformità”, nel delimitare presupposti e limiti della sanatoria, riveste importanza cruciale nella disciplina edilizia e, in quanto riconducibile alle norme fondamentali di riforma economico-sociale, vincola anche la potestà legislativa di regioni ad autonomia speciale a cui sia riconosciuta, a livello statutario, una competenza primaria in materia urbanistica. (Precedenti: S. 24/2022 - mass. 44558; S. 232/2017; S. 232/2017 - mass. 41706).Ai fini della “regolarizzazione” delle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, è necessario l’assoluto rispetto delle relative prescrizioni durante tutto l’arco temporale compreso tra la realizzazione dell’opera e la presentazione dell’istanza, con la conseguenza che risultano sanabili i soli abusi formali (opere realizzate in difetto o in difformità dal titolo edilizio) che non arrecano danno urbanistico-edilizio. (Precedenti: S. 93/2023 - mass. 45617; S. 77/2021 - mass. 43785; S. 68/2018 - mass. 41447 - 41449).
Massima n. 46339
La Provincia autonoma di Trento è titolare di una competenza legislativa primaria in materia di «urbanistica e piani regolatori» (art. 8, n. 5, statuto reg. Trentino-Alto Adige), la quale deve essere esercitata – ai sensi dell’art. 4 del medesimo statuto – in armonia con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. (Precedente: S. 231/1993 - mass. 19576).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 4 e 8 statuto reg. Trentino-Alto Adige, l’art. 135, comma 7, della legge prov. autonoma di Trento n. 1 del 2008, che consente, dietro pagamento di una sanzione pecuniaria maggiorata del 20%, il rilascio di concessioni edilizie in sanatoria in via generalizzata, in relazione ad opere che, al momento della loro realizzazione, si ponevano in contrasto con gli strumenti urbanistici a quel tempo vigenti, così derogando al requisito della c.d. “doppia conformità”. La disposizione provinciale censurata dal TRGA di Trento si pone in evidente contrasto con una norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, contenuta nell’art. 36, comma 1, t.u. edilizia. Né incide sulla questione l’art. 1 del d.l. n. 69 del 2024 che, oltre a essere in attesa di conversione, risulta sopravvenuto, sicché non può applicarsi alla fattispecie sottoposta all’attenzione del rimettente).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 135, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2024
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Testo integrale
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