Corte costituzionale
Sentenza n. 124/2024
Corte cost., sent. 5 luglio 2024, n. 124
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 124/2024
- Data di deposito
- 5 luglio 2024
- Data di decisione
- 8 maggio 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:124
Norme oggetto del giudizio
- art. 80, comma 1, lett. b), legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023
- art. 87, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023
- art. 86, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023
Parametri
- art. 18, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. h), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. a), Costituzione
- art. 3, comma 1, statuto regione Sardegna n. 3 del 26 febbraio 1948
Massime
Massima n. 46248
La materia della caccia rientra, dopo la revisione del Titolo V della Costituzione, nella potestà legislativa residuale delle regioni. Tuttavia, tale potestà deve esercitarsi nel rispetto dei criteri fissati dalla legge n. 157 del 1992 in quanto considerata espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ambiente, avente carattere trasversale; tali criteri si impongono pertanto anche alle regioni a statuto speciale.(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s, l’art. 80, comma 1, lett. b, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, che dispone l’apertura della caccia alla tortora selvatica – Streptopelia turtur – dal 1° settembre, secondo il piano adottato dalla conferenza Stato-regioni. La disposizione impugnata dal Governo manca di definire il periodo di cacciabilità della tortora selvatica nel perimetro fissato dall’art. 18 della legge n. 157 del 1992, il quale è espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell’ambiente», perché la disciplina statale dettata dalla predetta legge delimitante il periodo entro il quale è consentita l’attività venatoria è ascrivibile al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili stabilendo il punto di equilibrio tra il primario obiettivo dell’adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l’interesse all’esercizio dell’attività venatoria, con la conseguenza che i livelli di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema fissati dalla predetta normativa statale non sono derogabili in peius dal legislatore regionale. Inoltre, l’anticipazione è stata disposta per legge e non in sede di calendario venatorio, e dunque non con atto amministrativo, in violazione della riserva di amministrazione, che attiene alle modalità di protezione della fauna e si ricollega per tale ragione alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Invero, la possibilità di modificare i termini del periodo venatorio è strettamente correlata alla presenza di oggettive esigenze contingenti che, dunque, possono mutare, mentre la disposizione impugnata stabilizza nell’ordinamento regionale l’anticipazione al 1° settembre dell’apertura della caccia alla tortora selvatica, sottraendola alla revisione in sede di predisposizione annuale del calendario venatorio, e quindi anche alla verifica giudiziale. Infine, non risulta espressamente rispettato nemmeno l’arco temporale massimo dell’esercizio del periodo venatorio tramite la contestuale anticipazione “compensativa” del termine finale di caccia di durata pari a quella del periodo di anticipazione, disposta dal ricordato art. 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992). (Precedenti: S. 158/2021 - mass. 44131; S. 138/2021 - mass. 44056; S. 40/2020 - mass. 42482; S. 291/2019 - mass. 40981; S. 258/2019 - mass. 42722; S. 16/2019 - mass. 41580; S. 193/2013 - mass. 37229; S. 90/2013 - mass. 37059; S. 536/2002 - mass. 27450).
Massima n. 46249
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. a), h), l), ed s), Cost., l’art. 87, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nella parte in cui dispone: «[s]volge inoltre, nell’ambito del territorio della Regione, le funzioni e i compiti già espletati in campo nazionale dal soppresso Corpo forestale dello Stato.». La disposizione impugnata dal Governo, emanata a distanza di sette anni dalla soppressione del CFS, attribuendo tale funzione al Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale (CFVAR), non fornisce, nemmeno per mezzo dei lavoratori preparatori, elementi per individuare la sua ratio. Essa, nella sua concisa assertività, non tiene in alcun conto del fatto che la disciplina statale ripartisce le funzioni già espletate in campo nazionale dal soppresso CFS tra diverse amministrazioni statali. Inoltre, il legislatore regionale ha omesso di considerare che, tra i compiti già attribuiti al CFS, ve ne sono taluni che costituiscono espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie di tutela dell’ambiente e di attuazione di impegni internazionali, in particolare il contrasto al commercio illegale nonché controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES, ora esercitato dall’Arma dei carabinieri, che ha ampliato la propria presenza nelle stesse regioni a statuto speciale con l’istituzione di Centri anticrimine in materia ambientale, di cui uno con sede a Cagliari, che operano assieme ai rispettivi Corpi forestali regionali.
Massima n. 46250
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento complessivamente all’art. 117, secondo comma, lett. a), h), l), ed s), Cost., nonché all’art. 3, primo comma, dello statuto speciale, degli artt. 86, comma 1, nella parte in cui prevede che appositi nuclei istituiti all’interno del Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale (CFVAR) svolgano anche funzioni di «investigazione giudiziaria» sul fenomeno degli incendi boschivi e nelle campagne, e 87, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, quest’ultimo nella parte in cui dispone che «[i]l Corpo forestale e di vigilanza ambientale svolge, nell’ambito del territorio regionale, attività di polizia giudiziaria». La disposizione dell’art. 86, comma 1, concernente le specifiche attività svolte dal CFVAR attraverso l’istituzione di nuclei investigativi sul fenomeno degli incendi boschivi, si ricollega per ciò stesso in via sistemica alla generale previsione dettata dal successivo art. 87 relativa ai complessivi compiti svolti dal CFVAR. E poiché quest’ultima prevede che l’attività di polizia giudiziaria si svolga «ai sensi della vigente normativa nazionale» e, dunque, nel rispetto delle competenze legislative dello Stato, da ciò si può escludere che le censurate previsioni possano ledere le dedotte competenze legislative statali; tanto più che le due previsioni impugnate non utilizzano il termine «attribuire» ma, significativamente, quello «svolgere», che ha evidente diversa accezione. Pertanto, esse non attribuiscono al personale del CFVAR le funzioni di polizia giudiziaria, in violazione della competenza legislativa statale dedotta; piuttosto, esse svolgono una funzione ricognitiva dei compiti esercitabili dal medesimo CFVAR in base all’assetto ordinamentale vigente, compreso quello statale. In tale contesto, operano in funzione dichiaratamente organizzativa, al fine di migliorare l’azione del CFVAR di contrasto al grave fenomeno storico degli incendi in Sardegna.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 87, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nella parte in cui dispone: «[s]volge inoltre, nell'ambito del territorio della Regione, le funzioni e i compiti già espletati in campo nazionale dal soppresso Corpo forestale dello Stato.»;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 86, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione, nonché all'art. 3, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nella parte in cui dispone che «[i]l Corpo forestale e di vigilanza ambientale svolge, nell'ambito del territorio regionale, attività di polizia giudiziaria», promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a), h), l), ed s), Cost., nonché all'art. 3, primo comma, dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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