Corte costituzionale

Sentenza n. 123/2024

Corte cost., sent. 4 luglio 2024, n. 123

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
123/2024
Data di deposito
4 luglio 2024
Data di decisione
4 giugno 2024
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giovanni Pitruzzella
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:123

Norme oggetto del giudizio

  • art. 120, comma 1, lett. a), legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023
  • legge della Regione autonoma Sardegna n. 7 del 12 aprile 2021
  • art. 120, comma 1, lett. c) punto 2), legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023
  • art. 120, comma 1, lett. f), legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023
  • art. 120, comma 1, lett. d), n. 2), legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023

Parametri

Massime

Massima n. 46325

L’esigenza di un’adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria d’illegittimità costituzionale si pone in termini più pregnanti nei giudizi proposti in via principale, rispetto a quelli instaurati in via incidentale. Il ricorrente, pertanto, ha non solo l’onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva. Il ricorso, in altri termini, deve contenere l’indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione a supporto delle censure. (Precedenti: S. 155/2023 - mass. 45751; S. 119/2022 - mass. 44774; S. 219/2021; S. 171/2021 - mass. 44135; S. 219/2021; S. 95/2021 - mass. 43880).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 43, secondo comma, dello statuto speciale, e all’art. 133, secondo comma, Cost., in relazione all’art. 15, comma 1, t.u. enti locali, dell’art. 120, comma 1, lett. a, c, n. 2, d, n. 2, e f, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, che modifica l’assetto territoriale, rinomina una provincia, rivede i comuni che compongono una circoscrizione e disciplina la successione tra gli enti interessati. Da un lato, l’art. 120 della legge regionale impugnata non ha sostituito le norme che, nel 2021, hanno creato nuove province e modificato alcune già esistenti, ma ha sostituito unicamente l’art. 23 della legge reg. Sardegna n. 7 del 2021, recante la disciplina della fase transitoria. Ciò esclude la novazione normativa denunciata dal ricorrente e priva l’eventuale annullamento delle disposizioni impugnate di utilità giuridica ai fini della rimozione della lesione denunciata –vale a dire il mancato coinvolgimento delle popolazioni nel procedimento di variazione territoriale – rivelando il difetto di interesse del ricorrente. Dall’altro lato, il ricorso non spiega perché la disciplina della fase transitoria produrrebbe variazioni all’assetto territoriale delle province, limitandosi ad affermazioni apodittiche sulla novazione normativa determinata dall’art. 120, senza che siano suffragate con un’argomentazione sufficiente. Carente è anche la motivazione della questione relativa all’art. 133, secondo comma, Cost. e all’art. 15, comma 1, t.u. enti locali, dato che tali parametri non riguardano neppure le province, ma l’istituzione di nuovi comuni e la modifica delle circoscrizioni comunali). (Precedenti: S. 134/2023 - mass. 45668; S. 68/2022 - mass. 44630; S. 229/2022 - mass. 45119).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, lettere a), c), numero 2), d), numero 2), e f), della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), promosse, in riferimento all'art. 43, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e all'art. 133, secondo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Giovanni PITRUZZELLA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze