Corte costituzionale
Sentenza n. 117/2024
Corte cost., sent. 2 luglio 2024, n. 117
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 117/2024
- Data di deposito
- 2 luglio 2024
- Data di decisione
- 21 maggio 2024
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:117
Parametri
- art. 68, comma 3, Costituzione
- art. 4, legge n. 140 del 20 giugno 2003
- art. 6, legge n. 140 del 20 giugno 2003
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 6, comma 2, legge n. 140 del 20 giugno 2003
Massime
Massima n. 46242
Nell’interpretazione e nell’applicazione delle previsioni mediante le quali è stata data attuazione all’art. 68, terzo comma, Cost., vale a dire, in primo luogo, gli artt. 4 (per le intercettazioni “dirette” e “indirette”) e 6 (per le intercettazioni “occasionali”) della legge n. 140 del 2003, la garanzia costituzionale in parola non mira a tutelare un diritto individuale, ma a proteggere la libertà della funzione che il soggetto esercita, in conformità alla natura stessa delle immunità parlamentari, volte primariamente alla protezione dell’autonomia e dell’indipendenza decisionale delle Camere rispetto ad indebite invadenze di altri poteri, e solo strumentalmente destinate a riverberare i propri effetti a favore delle persone investite della funzione. (Precedenti: S. 104/2024 - mass. 46130; S. 227/2023 - mass. 45885).Con riguardo alle intercettazioni direttamente o indirettamente mirate all’ingresso delle autorità preposte alle indagini nella sfera comunicativa del parlamentare, l’autorizzazione preventiva è strumentale alla salvaguardia delle funzioni parlamentari, volendosi impedire che l’ascolto di colloqui riservati da parte dell’autorità giudiziaria possa essere indebitamente finalizzato ad incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione dell’attività, senza che abbia rilievo la finalità di salvaguardia della riservatezza delle comunicazioni del parlamentare in quanto tale, posto che quest’ultimo diritto trova riconoscimento e tutela, a livello costituzionale, nell’art. 15 Cost. (Precedente: S. 390/2007 - mass. 31835).L’immunità di cui all’art. 68, primo comma, Cost. per i voti dati opera unicamente in relazione a quei comportamenti dei membri delle Camere che trovano nel diritto parlamentare la loro esaustiva qualificazione, restando invece inoperante allorché vi sia un elemento o frammento della concreta fattispecie che coinvolga beni o diritti che si sottraggano all’esaustiva capacità classificatoria del regolamento parlamentare, individuando quali esempi di tale evenienza quel che accadrebbe, ad esempio, in presenza di episodi di lesioni, minacce, furti ai danni di parlamentari, corruzione. (Precedente: S. 379/1996 - mass. 22938).
Massima n. 46243
È dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica negare, con la deliberazione del 9 marzo 2022 (doc. IV, n. 10), l’autorizzazione, richiesta dal GUP del Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, a utilizzare nei confronti di Armando Siri, senatore all’epoca dei fatti, le comunicazioni captate nel giorno 15 maggio 2018, nell’ambito del procedimento penale n. 40767 del 2018 R.G.N.R., nel quale il predetto parlamentare risulta imputato. Il Senato della Repubblica ha travalicato le proprie attribuzioni nel momento in cui ha ravvisato la non necessità probatoria delle due intercettazioni effettuate il 15 maggio 2018, in quanto l’art. 6 della legge n. 140 del 2003 non assegna al Parlamento un potere di riesame di dati processuali già valutati dall’autorità giudiziaria, consentendo invece alle Camere di verificare che la richiesta di autorizzazione sia coerente con l’impianto accusatorio e che non sia pretestuosa. Nel caso di specie, la valutazione operata dal GUP intorno alla necessità probatoria delle intercettazioni in questione deve ritenersi non implausibile. Nel momento in cui, pertanto, il Senato della Repubblica ha ritenuto di negare l’autorizzazione in parola ponendo a fondamento della sua deliberazione l’anteriorità delle conversazioni intercettate rispetto all’assunzione dell’incarico di sottosegretario, ha menomato le attribuzioni del ricorrente, in quanto ha preteso di valutare autonomamente le condotte ascritte al parlamentare, anziché operare un vaglio sulle motivazioni addotte a sostegno della richiesta di autorizzazione. Né ha fondamento la tesi sostenuta dalla difesa del Senato, secondo cui l’attività svolta dal parlamentare Siri quando questi era “solamente” senatore, consistente nella presentazione e nel sostegno di emendamenti legislativi, non potrebbe costituire, a monte, una condotta rilevante ai fini dell’utilizzazione delle intercettazioni, attesa la previsione costituzionale di cui al comma 1 dell’art. 68 Cost. Nella fattispecie in esame, lo svolgimento di atti tipici della funzione non ha rilievo di per sé come fatto direttamente generatore della responsabilità, ma quale presupposto di un fatto di reato non commesso nell’esercizio della funzione e, pertanto, estraneo al novero delle attività che rinvengono nel diritto parlamentare il loro unico regime qualificatorio, perché costituito dal preteso accordo corruttivo da cui deriverebbe, secondo l’ipotesi accusatoria, l’asservimento del ruolo di pubblico ufficiale del senatore Siri a interessi privati. (Precedente: S. 74/2013 - mass. 37023).
Massima n. 46244
L’individuazione, operata dall’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, del GIP come autorità deputata a richiedere l’autorizzazione all’utilizzo delle intercettazioni occasionali riguardanti un parlamentare non può essere intesa come attributiva di una competenza inderogabile, come tale preclusiva della possibilità che quella medesima richiesta venga effettuata da altre autorità giurisdizionali comunque chiamate a utilizzare in giudizio le intercettazioni riguardanti un parlamentare. A rilevare al fine dell’individuazione dell’autorità giurisdizionale tenuta a richiedere l’autorizzazione in parola, non è, quindi, l’astratta attribuzione di competenza al GIP, ma il concreto esercizio del potere di utilizzare il materiale probatorio costituito dalle intercettazioni, così da imporre una interpretazione non strettamente letterale del richiamato art. 6, comma 2, ricomprendendovi anche il GUP, il quale pertanto possiede legittimazione attiva a ricorrere davanti alla Corte costituzionale contro il diniego all’utilizzo delle intercettazioni in parola.Per le intercettazioni che occasionalmente coinvolgano un parlamentare, perché effettuate sull’utenza di soggetti terzi, l’eventualità che l’esecuzione dell’atto sia espressione di un atteggiamento persecutorio – o, comunque, di un uso distorto del potere giurisdizionale nei confronti del membro del Parlamento, volto ad interferire indebitamente sul libero esercizio delle sue funzioni – resta esclusa, di regola, proprio dalla accidentalità dell’ingresso del parlamentare nell’area di ascolto. L’inciso «di regola» va inteso unicamente nel senso che la valutazione operata dal giudice intorno alla casualità delle captazioni non è assoluta e insindacabile, ben potendo la Camera cui appartiene il parlamentare contestarne l’erroneità, adducendo il carattere “mirato” delle stesse. (Precedenti: S. 157/2023 - mass. 45658; S. 390/2007 - mass. 31835).Gli indici che permettono di distinguere tra intercettazioni dirette e indirette (o occasionali) assumono una portata orientativa per valutare il mutamento della direzione dell’atto di indagine, essendo a tal fine dirimente la circostanza che, a carico del parlamentare, emergano elementi idonei a dimostrare l’intenzione delle autorità procedenti di approfondire, tramite l’attività di intercettazione, la sua posizione in vista del possibile esercizio dell’azione penale: e ciò tanto più tenuto conto che l’emersione di indizi di reità a carico del parlamentare è un fattore che può concorrere a determinare, in seno all’autorità giudiziaria, un mutamento di obbiettivi, nel senso che – in ragione anche dell’obbligo di perseguire gli autori dei reati – le ulteriori intercettazioni potrebbero risultare finalizzate, nelle strategie investigative dell’organo inquirente, a captare non più (soltanto) le comunicazioni del terzo titolare dell’utenza, ma (anche) quelle del suo interlocutore parlamentare, per accertarne le responsabilità penali.Al fine di sceverare le intercettazioni c.d. “indirette”, sottoposte all’autorizzazione preventiva di cui all’art. 4 della legge n. 140 del 2003, da quelle “occasionali”, rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 6 della medesima legge, è necessario tenere conto, sebbene in via solamente esemplificativa, dei rapporti intercorrenti tra parlamentare e terzo sottoposto a intercettazione, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine; del numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare; dell’arco di tempo durante il quale tale attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare. (Precedenti: S. 227/2023 - mass 45885; S. 114/2010 - mass. 34489).(Nel caso di specie, è dichiarato che, nei sensi di cui in motivazione, non spettava al Senato della Repubblica negare, con la deliberazione del 9 marzo 2022 [doc. IV, n. 10], l’autorizzazione, richiesta dal GUP del Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, a utilizzare nei confronti di Armando Siri le intercettazioni captate nei giorni 17 maggio 2018, 17 luglio 2018, 4 agosto 2018 e 6 agosto 2018, nell’ambito del procedimento penale n. 40767 del 2018 R.G.N.R., nel quale il predetto parlamentare risulta imputato; ed è annullata, per l’effetto, la deliberazione indicata. Deve ritenersi che l’ingresso nell’area di ascolto del senatore Siri sia del tutto occasionale, perché non sussiste alcuno degli elementi sintomatici che inducono a ritenere che il reale obiettivo delle autorità preposte alle indagini fosse quello di accedere indirettamente alle comunicazioni che questi ha avuto, nel periodo in considerazione, con l’altro imputato P.F. A. La comparsa del nome del senatore Siri negli atti di indagine deve, infatti, ritenersi del tutto episodica e, soprattutto, materialmente e teleologicamente scollegata dall’ambito delle ipotesi accusatorie per le quali procedevano, in quella fase, le autorità inquirenti palermitane. Una volta escluso che le intercettazioni captate successivamente al 15 maggio 2018 per le quali è stata invocata l’autorizzazione ex post fossero inutilizzabili perché effettuate in violazione dell’art. 4 della legge n. 140 del 2003, la richiesta di autorizzazione avanzata dal GUP del Tribunale di Roma necessita di una nuova valutazione, da parte del Senato della Repubblica, in ordine alla sussistenza dei presupposti ai quali l’utilizzazione delle intercettazioni effettuate in un diverso procedimento è condizionata, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della medesima legge. L’ulteriore esercizio del potere di autorizzazione dovrà conformarsi al canone di leale collaborazione istituzionale, al quale i poteri in conflitto si sono d’altronde finora attenuti). (Precedenti: S. 227/2023 - mass 45885; S. 157/2023 - mass 45657).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara che non spettava al Senato della Repubblica negare, con la deliberazione del 9 marzo 2022 (doc. IV, n. 10), l'autorizzazione, richiesta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), a utilizzare nei confronti di Armando Siri, senatore all'epoca dei fatti, le comunicazioni captate nel giorno 15 maggio 2018 (prog. 2521 e 2523), nell'ambito del procedimento penale n. 40767 del 2018 R.G.N.R., nel quale il predetto parlamentare risulta imputato;
2) dichiara che, nei sensi di cui in motivazione, non spettava al Senato della Repubblica negare, con la medesima deliberazione, l'autorizzazione, richiesta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, a utilizzare nei confronti di Armando Siri le intercettazioni captate nei giorni 17 maggio 2018 (prog. 2618), 17 luglio 2018 (prog. 5760), 4 agosto 2018 (prog. 5997) e 6 agosto 2018 (prog. 6043, 6044 e 6090), nell'ambito del medesimo procedimento penale;
3) annulla, per l'effetto, la deliberazione adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 9 marzo 2022 (doc. IV, n. 10).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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