Corte costituzionale

Sentenza n. 100/2024

Corte cost., sent. 4 giugno 2024, n. 100

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
100/2024
Data di deposito
4 giugno 2024
Data di decisione
11 aprile 2024
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rosaria San Giorgio
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:100

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge della Regione Molise n. 38 del 31 dicembre 2004
  • art. 5, comma 1, legge della Regione Molise n. 2 del 30 gennaio 2018

Parametri

Massime

Massima n. 46189

Il giudice nazionale deve dare piena e immediata attuazione alle norme dell’Unione europea provviste di efficacia diretta e non applicare, in tutto o anche solo in parte, le norme interne ritenute con esse inconciliabili, previo – ove occorra – rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE per dirimere possibili dubbi riguardo all’esistenza di tale conflitto.

Massima n. 46190

Il contrasto con il diritto dell’Unione europea condiziona la stessa applicabilità della disposizione censurata nel giudizio a quo e, di conseguenza, la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale che si intendano sollevare sulla medesima, come nel caso in cui la norma europea sia dotata di effetto diretto. Laddove, però, sussistano i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale sulla base del contrasto tra la disposizione censurata e un diritto riconosciuto tanto dalla Costituzione, quanto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la questione di compatibilità con il diritto dell’Unione costituisce un prius logico e giuridico rispetto alla stessa questione di legittimità costituzionale in via incidentale. (Precedenti: S. 15/2024 - mass. 45984; S. 245/2019 - mass. 42846; S. 269/2017 - mass. 41943; O. 29/2024 - mass. 46042; O. 217/2021 - mass. 44359; O. 216/2021 - mass. 44273; O. 182/2020 - mass. 43382; O. 48/2017 - mass. 39502; O. 2/2017 - mass. 39209).

Massima n. 46191

Le decisioni della Corte di giustizia UE, la quale ha competenza esclusiva nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati, sono vincolanti per tutti i giudici, e non solo per quello che ha disposto il rinvio pregiudiziale. (Precedenti: S. 263/2022 - mass. 45244; S. 67/2022 - mass. 44764; S. 54/2022 - mass. 45267; S. 227/2010 - mass. 34777; S. 389/1989 - mass. 1352).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso in riferimento all’art. 3 Cost. e ai «criteri fissati dalla legge delega e da quelle applicative», dell’art. 4 della legge reg. Molise n. 38 del 2004, come modificato dall’art. 5, comma 1, della legge reg. Molise n. 2 del 2018, che ha sancito la perdurante vigenza, per i rapporti sorti anteriormente al 1° gennaio 2021, della norma sanzionatoria comminata in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’IRBA. La Corte rimettente non si è uniformata alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE che ha ritenuto le disposizioni in materia di IRBA in contrasto con il diritto dell’Unione, né si è confrontata con le conseguenti pronunce della giurisprudenza nazionale, di legittimità e di merito, che, al momento del deposito dell’ordinanza di rimessione, si erano già univocamente uniformate alle enunciazioni della Corte di giustizia, e che avrebbero dovuto indurre il giudice a quo alla disapplicazione della disciplina intertemporale censurata). (Precedente O. 231/22 - mass. 45196).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Molise 31 dicembre 2004, n. 38 (Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione a decorrere dal 1° gennaio 2005), come modificato dall'art. 5, comma 1, della legge della Regione Molise 30 gennaio 2018, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2018), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione e ai «criteri fissati dalla legge delega e da quelle applicative», dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso, sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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