Corte costituzionale
Sentenza n. 1/2024
Corte cost., sent. 4 gennaio 2024, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/2024
- Data di deposito
- 4 gennaio 2024
- Data di decisione
- 23 novembre 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marco D'Alberti
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:1
Norme oggetto del giudizio
- art. 90, comma 10, legge della Regione siciliana n. 6 del 3 maggio 2001
- art. 58, comma 2, legge della Regione siciliana n. 9 del 7 maggio 2015
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 20, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
Massime
Massima n. 45902
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, commi secondo, lett. e), e terzo, Cost., l’art. 90, comma 10, della legge reg. Siciliana n. 6 del 2001, come sostituito dall’art. 58, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015, il quale prevedeva, nel testo vigente ratione temporis, che tutte le spese per il funzionamento all’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) siciliana potessero trovare copertura, in maniera indistinta, nel Fondo sanitario regionale, (FSR). La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. riunite per la Regione Siciliana, viola i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma interposta di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, la quale richiede alle regioni di garantire, nell’ambito del bilancio, un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, stabilendo così le condizioni indefettibili nella individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni, al fine di evitare opacità contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati alla garanzia dei LEA. Al contrario, l’art. 90, comma 10, censurato non distingue tra spese necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA e quelle destinate a prestazioni di natura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il Fondo sanitario regionale. Parimenti, i vincoli cui la Regione Siciliana è sottoposta da parte del piano di rientro dal disavanzo sanitario – espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica – non consentono spese sanitarie ulteriori rispetto a quelle inerenti ai livelli essenziali. (Precedenti: S. 233/2022 - mass. 45183; S. 142/2021 - mass. 44011; S. 132/2021 - mass. 43989; S. 36/2021 - mass. 43644; S. 166/2020 - mass. 42367; S. 130/2020 - mass. 43489; S. 91/2020 - mass. 43521; S. 62/2020 - mass. 43127; S. 197/2019 - mass. 41883).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, comma 10, della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001), come sostituito dall'art. 58, comma 2, della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2023.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 4 gennaio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:
Ordinanza letta all'udienza del 21 novembre 2023
ORDINANZA
Visto l'intervento spiegato nel presente giudizio incidentale dal Procuratore generale presso la Corte dei conti;
osservato che l'interveniente afferma di avere interesse a partecipare al giudizio costituzionale in quanto parte del giudizio a quo, stante l'unitarietà dell'ufficio del P.M. contabile;
considerato, in via assorbente, che il Procuratore generale dell'ufficio centrale della Corte dei conti non è parte del giudizio a quo, in quanto è un soggetto diverso rispetto al Procuratore generale a capo dell'ufficio della Procura generale presso la Regione Siciliana;
ritenuto, peraltro, che il Procuratore generale della Corte dei conti non può ritenersi titolare di un interesse qualificato nel caso specifico, idoneo a legittimarne l'intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non ammissibile l'intervento del Procuratore generale presso la Corte dei conti, spiegato nel presente giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione Siciliana.
F.to: Augusto Antonio Barbera, Presidente
Testo integrale
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