Corte costituzionale

Ordinanza n. 92/2024

Corte cost., ord. 21 maggio 2024, n. 92

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
92/2024
Data di deposito
21 maggio 2024
Data di decisione
16 aprile 2024
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:92

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge della Regione Puglia n. 28 del 7 novembre 2022
  • art. 1, comma 2, legge della Regione Puglia n. 28 del 7 novembre 2022
  • art. 1, comma 3, legge della Regione Puglia n. 28 del 7 novembre 2022
  • art. 2, comma 1, legge della Regione Puglia n. 28 del 7 novembre 2022
  • art. 2, comma 2, legge della Regione Puglia n. 28 del 7 novembre 2022
  • art. 2, comma 3, legge della Regione Puglia n. 28 del 7 novembre 2022
  • art. 3, comma 2, legge della Regione Puglia n. 28 del 7 novembre 2022

Parametri

Massime

Massima n. 46149

La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative, l’estinzione del processo.(Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo relativo a questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo, in riferimento all’art. 117, commi primo, secondo, lettera e, e terzo, Cost., dell’art. 1, commi 1 e 2 e 3, dell’art. 2, commi 1, 2 e 3, e dell’art. 3, comma 2, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022. Le disposizioni impugnate hanno previsto l’obbligatorietà di misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, per una molteplicità di soggetti – proponenti, produttori, vettori, gestori di impianti e infrastrutture energetiche, ai quali è stata altresì consentita la cessione del gas a prezzi decurtati – e con finalità di forestazione in ambito urbano e periurbano, di miglioramento della sostenibilità ambientale di immobili e infrastrutture pubbliche; ulteriori misure per impianti e infrastrutture di gas, anche in esercizio, presenti sul territorio pugliese; l’attribuzione alla Giunta regionale del potere di autorizzare gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, e di modificare le modalità di erogazione e attribuzione delle misure di compensazione, anche attraverso un indennizzo. A fronte delle successive leggi reg. Puglia n. 32 del 2022 e n. 27 del 2023, che hanno modificato quella impugnata, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia al ricorso relativamente alle disposizioni indicate, accettato dalla Regione Puglia).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze