Corte costituzionale
Ordinanza n. 34/2024
Corte cost., ord. 4 marzo 2024, n. 34
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 34/2024
- Data di deposito
- 4 marzo 2024
- Data di decisione
- 20 febbraio 2024
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Filippo Patroni Griffi
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:34
Parametri
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 68, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 46021
Va riconosciuta la legittimazione attiva del giudice per le indagini preliminari a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartiene. (Precedente: O. 204/2023 - mass. 45848).Deve essere riconosciuta la legittimazione passiva del Senato della Repubblica a essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost. (Precedente: O. 204/2023 - mass. 45848).(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, in riferimento alla deliberazione del 28 giugno 2023 del Senato della Repubblica, con la quale, approvando la proposta della Giunta per le autorizzazioni – doc. IV-quater, n. 2 – si è affermato che le dichiarazioni per le quali Mario Michele Giarrusso, senatore all’epoca dei fatti, è indagato per il reato di diffamazione ai danni di F. B. fossero state espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Quanto al profilo soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del giudice per le indagini preliminari a promuovere il conflitto e quella del Senato a esserne parte. Quanto al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per insussistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Catania nei confronti del Senato della Repubblica;
2) dispone:
a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Catania;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 4 marzo 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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