Corte costituzionale
Ordinanza n. 33/2024
Corte cost., ord. 29 febbraio 2024, n. 33
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 33/2024
- Data di deposito
- 29 febbraio 2024
- Data di decisione
- 20 febbraio 2024
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Filippo Patroni Griffi
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:33
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati n. Doc. IV-ter n. 11-A del 18 gennaio 2023
Parametri
Massime
Massima n. 45978
Nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato non è ammesso l’intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi; tuttavia tale preclusione non opera quando l’oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall’esito dello stesso. ( Precedente: S. 227/2023 ). (Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile l’intervento di Santeria spa e di A. P. nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 18 gennaio 2023, con cui sono state ritenute insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., le opinioni espresse da Carlo Fidanza. Gli intervenienti sono infatti persone offese, costituite parte civile, nel processo penale per diffamazione aggravata da cui origina il ricorso; la decisione sul conflitto è pertanto suscettibile di condizionare in via diretta e immediata l’esito o gli effetti di tale giudizio, incidendo sui loro interessi).
Massima n. 45979
Nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, stante il rinvio contenuto nell’art. 31 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, i terzi devono intervenire con le modalità e nel termine perentorio previsti per il giudizio incidentale dall’art. 4, comma 2, delle medesime Norme integrative. (Nel caso di specie, è inammissibile per tardività l’intervento di Carlo Fidanza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Milano in relazione alla deliberazione della Camera dei deputati del 18 gennaio 2023, con cui sono state ritenute insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., le opinioni espresse dallo stesso Fidanza, deputato all’epoca dei fatti e imputato nel processo penale per diffamazione aggravata pendente dinanzi al Tribunale ricorrente. L’atto di intervento è stato depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del ricorso introduttivo, previsto dall’art. 4, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile l'intervento di Santeria spa e A. P. e non ammissibile l'intervento di Carlo Fidanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 20 febbraio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 29 febbraio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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