Corte costituzionale
Ordinanza n. 29/2024
Corte cost., ord. 27 febbraio 2024, n. 29
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 29/2024
- Data di deposito
- 27 febbraio 2024
- Data di decisione
- 24 gennaio 2024
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:29
Norme oggetto del giudizio
- art. 80, comma 19, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 38, comma 1, Costituzione
- art. 34, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 12, paragrafo 1, lettera e), direttiva UE n. 98 del 13 dicembre 2011
- art. 34, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 267, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Massime
Massima n. 46042
Nel caso in cui il giudice comune sollevi una questione di legittimità costituzionale che coinvolga anche le norme della CDFUE, la Corte costituzionale non può esimersi dal fornire una risposta con gli strumenti che le sono propri; l’effetto diretto delle norme di diritto primario e derivato evocate dal giudice a quo non rende quindi le questioni inammissibili, in quanto esse prospettano il contrasto tra una disposizione di legge nazionale e i diritti della Carta che intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla stessa Costituzione italiana. (Precedenti: S. 149/2022 - mass. 44925; S. 67/2022 - mass. 44764).
Massima n. 46043
L’assegno sociale, prestazione in denaro che l’INPS eroga, su domanda, ai soggetti di età superiore a sessantacinque anni (dal 1° gennaio 2019, superiore a sessantasette anni) che versano in disagiate condizioni economiche, riconosciuta indipendentemente dalla circostanza che il beneficiario sia stato un lavoratore, ha natura meramente assistenziale mirando esclusivamente a far fronte allo stato di bisogno, derivante dall’indigenza. Esso si distingue, dunque, sia dalle prestazioni assistenziali che – come l’indennità di accompagnamento – sono preordinate a soccorrere il bisogno determinato dalla grave invalidità o dalla non autosufficienza dell’avente diritto, sia dalle misure di sostegno che – come l’abrogato reddito di cittadinanza e il reddito di inclusione – sono motivate da ulteriori finalità, come il reinserimento lavorativo e l’inclusione sociale. (Precedenti: S. 34/2022 - mass. 44683; S. 19/2022 - mass. 44526; S. 137/2021 - mass. 43970; S. 126/2021 - mass. 44004; S. 12/2019 - mass. 41724; S. 400/1999 - mass. 25023).
Massima n. 46044
La Costituzione impone di preservare l’eguaglianza nell’accesso all’assistenza sociale tra cittadini italiani e comunitari da un lato, e cittadini extra UE dall’altro, soltanto con riguardo a servizi e prestazioni che, nella soddisfazione di un bisogno primario dell’individuo che non tollera un distinguo correlato al radicamento territoriale, riflettano il godimento dei diritti inviolabili della persona. In tale ipotesi la prestazione non è tanto una componente dell’assistenza sociale (che l’art. 38, primo comma, Cost. riserva al «cittadino»), quanto un necessario strumento di garanzia di un diritto inviolabile della persona (art. 2 Cost.). Stante la limitatezza delle risorse disponibili, al di là del confine invalicabile del diritto inviolabile della persona, rientra nella discrezionalità del legislatore graduare con criteri restrittivi, e persino escludere, l’accesso del cittadino extra UE a provvidenze ulteriori. Rientra nella discrezionalità del legislatore riconoscere una prestazione economica al solo straniero, indigente e privo di pensione, il cui stabile inserimento nella comunità lo ha reso meritevole dello stesso sussidio concesso al cittadino italiano. (Precedente: S. 50/2019 - mass. 44534).Il legislatore può legittimamente circoscrivere la platea dei beneficiari delle prestazioni sociali in ragione della limitatezza delle risorse destinate al loro finanziamento, purché rispetti gli obblighi europei, che esigono, tra l’altro, la parità di trattamento tra i cittadini italiani ed europei e i cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, e il principio di ragionevolezza. Ciò sempre a condizione che la distinzione non si traduca nell’esclusione del non cittadino dal godimento dei diritti fondamentali che attengono ai “bisogni primari” della persona, indifferenziabili e indilazionabili, riconosciuti invece ai cittadini. (Precedenti: S. 54/2022 - mass. 44743; S. 166/2018 - mass. 40102).
Massima n. 46057
È disposto di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 267 TFUE, la questione pregiudiziale se l’art. 12, par. 1, lett. e), della direttiva (UE) 2011/98, quale espressione concreta della tutela del diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale riconosciuta dall’art. 34, par. 1 e 2, della CDFUE, debba essere interpretato nel senso che nel suo ambito di applicazione rientri una provvidenza come l’assegno sociale ex art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, e se, pertanto, il diritto dell’Unione osti ad una normativa nazionale che non estende agli stranieri titolari del permesso unico di cui alla medesima direttiva la provvidenza sopra citata, già riconosciuta agli stranieri a condizione che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; ed è sospeso il giudizio sino alla definizione della suddetta questione pregiudiziale. I dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla Corte di cassazione, sez. lavoro – aventi ad oggetto l'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 – involgono primariamente la questione interpretativa della riconducibilità, o meno, dell’assegno sociale tra le prestazioni di sicurezza sociale rispetto alle quali i cittadini di Paesi terzi muniti di permesso di soggiorno per finalità lavorative o che, comunque, consenta di lavorare, beneficiano della parità di trattamento. Tale quesito esige preliminarmente una risposta nella prospettiva del diritto europeo e, poiché non è ancora stato oggetto di specifiche pronunce della Corte di giustizia, si ritiene necessario interpellare mediante il rinvio pregiudiziale, in un quadro di costruttiva e leale cooperazione tra i diversi sistemi di garanzia, la Corte medesima affinché chiarisca, rispetto all’istituto di diritto interno che viene in rilievo nel caso di specie, la portata e gli effetti delle norme dell’Unione assunte a parametro interposto. Dalla equiparazione operata dal regolamento n. 1231/2010/UE deriva infatti che i cittadini di Paesi terzi che si spostano nel territorio dell’Unione europea, al pari di quelli dei Paesi membri, per poter godere delle prestazioni in denaro di carattere non contributivo devono avere un rapporto di contribuzione con il sistema previdenziale dello Stato cui richiedono la provvidenza. Ciò considerato, il principio di parità di trattamento sancito dall’art. 12, par. 1, lett. e), della direttiva 2011/98/UE non può attribuire ai cittadini di Paesi terzi muniti dei titoli di legittimazione di cui all’art. 3, par. 1, lett. b) e c), una tutela più ampia di quella delineata dalla disciplina di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, cui la stessa direttiva fa rinvio. Pare, dunque, che i cittadini di Paesi terzi ai quali si applica l’indicato art. 12, par. 1, lett. e), possano beneficiare dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano soltanto se lavoratori e con esclusivo riferimento alle prestazioni relative ai settori di sicurezza sociale elencati all’art. 3, par. 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, mentre, per poter fruire delle speciali prestazioni di cui all’art. 70 del medesimo regolamento – nel cui novero si inscrive l’assegno sociale – non possono che sottostare alle condizioni per esse espressamente previste dalla stessa disciplina di coordinamento nonché dalla legislazione dello Stato ospitante. (Precedenti: S. 269/2017 - mass. 41945; O. 217/2021 - mass. 44272; O. 216/2021 - mass. 44360; O. 182/2020 - mass. 43382; O. 117/2019 - mass. 42634).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dispone di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la seguente questione pregiudiziale:
se l'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (UE) 2011/98 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, quale espressione concreta della tutela del diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale riconosciuta dall'art. 34, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che nel suo ambito di applicazione rientri una provvidenza come l'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e se, pertanto, il diritto dell'Unione osti ad una normativa nazionale che non estende agli stranieri titolari del permesso unico di cui alla medesima direttiva la provvidenza sopra citata, già riconosciuta agli stranieri a condizione che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) sospende il presente giudizio sino alla definizione della suddetta questione pregiudiziale;
3) ordina la trasmissione di copia della presente ordinanza, unitamente agli atti dei giudizi, alla cancelleria della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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