Corte costituzionale

Ordinanza n. 161/2024

Corte cost., ord. 7 ottobre 2024, n. 161

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
161/2024
Data di deposito
7 ottobre 2024
Data di decisione
3 luglio 2024
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Emanuela Navarretta
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:161

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge della Regione Emilia Romagna n. 17 del 28 dicembre 2023
  • art. 10, comma 2, bis, legge della Regione Emilia Romagna n. 26 del 23 dicembre 2004

Parametri

Massime

Massima n. 46397

È disposto di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 267 TFUE, la questione pregiudiziale se: a) l’art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE – in base al quale, ove sia limitato il numero di autorizzazioni disponibili per un’attività, per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente – debba essere interpretato nel senso della sua applicabilità anche a impianti che svolgono attività di mera produzione di energia elettrica, quali gli impianti di piccole derivazioni idroelettriche; b) in caso di risposta affermativa, se il medesimo art. 12, paragrafi 1 e 2, debba essere interpretato nel senso che il riferimento al requisito della scarsità delle risorse osti a una disciplina nazionale che si avvalga, quale criterio generale e astratto per distinguere l’attitudine o meno degli impianti di derivazione a rendere scarsa la risorsa idroelettrica, della differenza fra grandi e piccoli impianti (che, rispettivamente, producono una forza motrice con potenza nominale media annua maggiore o, viceversa, pari o inferiore a 3000 kW); c) in caso di risposta affermativa al primo e al secondo quesito, se il citato art. 12, paragrafo 2, debba essere interpretato nel senso che osti a una disciplina nazionale che preveda una proroga della durata della concessione, motivata dall’esigenza di consentire al concessionario l’utilizzo integrale degli incentivi ottenuti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, fermo restando il rispetto della durata massima (trent’anni) che sin dall’inizio può essere assegnata a una concessione per piccola derivazione idroelettrica. Si ritiene necessario promuovere, in uno spirito di leale collaborazione, tale rinvio pregiudiziale, in quanto si ravvisano dubbi interpretativi con riferimento alla possibilità che il perimetro della citata direttiva ricomprenda le concessioni di piccole derivazioni idroelettriche e osti, così, alla normativa impugnata dal Governo (art. 3 della legge reg. Emilia-Romagna n. 17 del 2023), che dispone una proroga legale, su istanza del titolare di concessioni di piccole derivazioni idroelettriche, al fine di consentire l’integrale utilizzo degli incentivi ottenuti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e a condizione che sia rispettato il termine massimo della durata massima trentennale. Risulta, anzitutto, dirimente sciogliere il dubbio in merito alla qualificazione dell’attività di produzione dell’energia come produzione di un bene o prestazione di un servizio: solo nel secondo caso la stessa sarebbe, infatti, soggetta al citato art. 12. In caso di risposta affermativa al primo quesito merita, in via subordinata, un chiarimento interpretativo la riferibilità ai piccoli impianti di derivazione idroelettrica del presupposto della scarsità delle risorse, che condiziona l’applicabilità del paragrafo 2 del medesimo art. 12. Infine, e in via ulteriormente subordinata, si sottopone alla Corte di giustizia UE un quesito concernente l’interpretazione del medesimo art. 12, risultando quantomeno incerto se si possa ascrivere alla nozione di vantaggio al prestatore uscente, anche una proroga legale – come quella oggetto della disposizione impugnata – che, per un verso, serve ad allineare la durata della concessione a quella necessaria a fruire degli incentivi statali ottenuti per la produzione di energia da rinnovabili e, per l’altro, non può superare, anche sommata alla durata originariamente fissata per la concessione, il termine massimo trentennale. (Precedenti: O. 29/2024 - mass. 46057; O. 217/2021 - mass. 44360; O. 216/2021 - mass. 44272; O. 182/2020 - mass. 43382; O. 117/2019 - mass. 42634).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dispone di sottoporre, in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, le seguenti questioni pregiudiziali:

a) se l'art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, debba essere interpretato nel senso della sua applicabilità anche a impianti che svolgono attività di mera produzione di energia elettrica, quali gli impianti di piccole derivazioni idroelettriche;

b) in caso di risposta affermativa al primo quesito, se l'art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE debba essere interpretato nel senso che il riferimento al requisito della scarsità delle risorse osti a una disciplina di uno Stato membro che si avvalga, quale criterio generale e astratto per distinguere l'attitudine o meno degli impianti di derivazione a rendere scarsa la risorsa idroelettrica, della differenza fra grandi e piccoli impianti (che rispettivamente producono una forza motrice con potenza nominale media annua maggiore o, viceversa, pari o inferiore a 3000 kW);

c) infine, in caso di risposta affermativa al primo e al secondo quesito, se l'art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE debba essere interpretato nel senso che esso osti a una disciplina di uno Stato membro che preveda una proroga della durata della concessione, motivata dall'esigenza di consentire al concessionario l'utilizzo integrale degli incentivi ottenuti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, fermo restando il rispetto della durata massima (trent'anni) che sin dall'inizio può essere assegnata a una concessione per piccola derivazione idroelettrica;

2) sospende il presente giudizio sino alla definizione delle suddette questioni pregiudiziali;

3) ordina la trasmissione di copia della presente ordinanza, unitamente agli atti del giudizio, alla cancelleria della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze